Non era ancora morto che è iniziata la sua beatificazione, da destra a sinistra. Così hanno detto di lui: “La sua morte non cancella il torto che ha subito: ricordo il calvario giudiziario di tredici anni che ne ha minato la salute anche se si è concluso con la piena assoluzione da un'accusa infamante ed infondata” (Berlusconi), “E' stato per alcuni decenni una delle figure di primo piano della politica italiana” (Schifani), “Antonio è stato vittima dei magistrati militanti” (Cossiga), “Pesanti accuse basate su teoremi inesistenti”(Mastella), “Colpito dalle ingiustizie degli uomini e della malattia. Ma la verità cammina con passo normale mentre le bugie volano. La verità è arrivata dopo tredici anni mentre le bugie arrivarono subito” (Forlani), “La sofferenza per tredici anni di accuse che gli stessi tribunali hanno riconosciuto infondate” (Casini).
Persino il Presidente della Repubblica, Napolitano, ne ha parlato come di un “uomo di primo piano nella travagliata storia della Repubblica”. Ed il vescovo di Terni, monsignor Paglia, celebrando il suo funerale ha detto “Proprio in una fase delicata del Paese era arrivata per Antonio la tempesta giudiziaria e della sua malattia, ma lui ha sempre avuto rispetto delle istituzioni ed è stato assolto”.
E’ vero. E’ stato assolto dal Tribunale, ma leggiamo alcuni passaggi di quella sentenza di appello:
1. «Ritiene la Corte che risulti provato con certezza che il Gava era consapevole dei rapporti di reciprocità funzionali esistenti tra i politici locali della sua corrente e l'organizzazione camorristica dell'Alfieri, nonché della contaminazione tra la criminalità organizzata e le istituzioni locali del territorio campano, è provato altresì che lo stesso non ha svolto alcun incisivo e concreto intervento per combattere o porre un freno a tale situazione, finendo invece con il godere dei benefici elettorali da essa derivanti alla sua corrente politica: ma tale consapevole condotta dell'imputato, pur apparendo biasimevole sotto il profilo politico e morale, tanto più se si tiene conto dei poteri e doveri specifici del predetto nel periodo in cui ricoprì l'incarico di ministro degli Interni, non può di per sé ritenersi idonea ed affermarne la responsabilità penale per il reato contestatogli».
2. «Va altresì sottolineato come l'imputato avesse piena consapevolezza dell'influenza esercitata dalle organizzazioni camorristiche operanti in Campania sulla formazione e/o l'attività e del collegamento dei politici locali con i camorristi, sicché non potrebbe neanche ritenersi che egli si sia interessato della politica locale senza rendersi conto del fenomeno della compenetrazione della camorra nella vita politica, alla cui gestione avrebbero provveduto, a sua insaputa, gli esponenti locali della corrente».
3. «Ora appare evidente che la consapevolezza da parte dell'imputato dell'infiltrazione camorristica nella politica campana, insieme allo stretto rapporto mantenuto dallo stesso con gli esponenti locali della sua corrente e con le istituzioni politiche del territorio medesimo, nonché all'omissione dei possibili interventi specifici e concreti di denuncia e lotta al sistema oramai instauratosi in zona, costituiscono elementi indiziari di rilievo da cui potersi dedurre la compenetrazione dell'imputato nel sistema medesimo, secondo quanto posto in rilievo dalla Pubblica Accusa».
4. «Inoltre il Gava, come si è già rilevato, non risulta essersi concretamente attivato, quale capocorrente della Dc o nelle sue funzioni ministeriali, per porre un argine al fenomeno della contaminazione politica-criminalità nel territorio campano; come in particolare nessuna iniziativa ha adottato per la sospensione dei consiglieri comunali, di cui pur conosceva la contiguità alla camorra, sospensione resa possibile dalla Legge entrata in vigore quando era ancora ministro degli Interni e indicata dai difensori come una manifestazione della sua volontà di lotta alla camorra. Va sottolineato il ben diverso comportamento del successivo Ministro degli Interni, Scotti, il quale sollecitò le iniziative dei prefetti per l'eventuale scioglimento di una pluralità di consigli comunali sospettati di infiltrazione camorristica, subito dopo l'entrata in vigore della modifica legislativa che prevedeva appunto la possibilità di scioglimento dell'intero consiglio comunale o provinciale».
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Anche se le prove, così come chiede la norma penale, non sono state sufficienti, per la sua condanna, non mi sento giustizialista se dico che non può venire meno la condanna morale per un politico che non ha certamente tenuto comportamenti moralmente irreprensibili