Roma, 20 dicembre 2013 – “Finalmente sul 416-ter, ovvero lo scambio elettorale politico-mafioso, abbiamo fatto un notevole passo in avanti. La Commissione giustizia al Senato ha fatto un ottimo lavoro, migliorando il testo della Camera perchè colpisce le promesse, allarga la tipologia delle condotte, stabilisce una pena pesante pari a quella per il reato di associazione mafiosa”. Lo dice il senatore Giuseppe Lumia, capogruppo Pd in Commissione giustizia e primo firmatario dell'emendamento approvato nella seduta di oggi.
“Il 416-ter – aggiunge Lumia – è il reato più devastante e meno colpito che inquina il momento più delicato e decisivo della vita democratica. In Commissione abbiamo raggiunto anche una grande convergenza tra la maggioranza, che si è presentata unita, e una parte cospicua dell'opposizione, 5stelle, Lega e Sel. Adesso l'Aula del Senato può approvare un testo che alza il livello della lotta alle mafie, in grado di colpire concretamente il nodo mafia-politica, che è stato sempre la forza delle mafie”.
“È anche – conclude Lumia – il modo migliore per dare una risposta forte e chiara a Cosa nostra e a Riina, in questo momento drammatico e decisivo per la credibilità della politica e dello Stato”.
Ufficio stampa
Matteo Scirè
(cell. 3200251236)
www.giuseppelumia.it
Di seguito il testo dell'emendamento:
1.7 (testo 2)
Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Manconi, Ranucci, Cappelletti, Giarrusso, Buccarella, Airola, De Pin. Buemi, Albertini, D'Ascola
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – 1. L’articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
’’Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico mafioso). – 1. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».