DISEGNO DI LEGGE
Istituzione della Giornata nazionale per la memoria dei migranti vittime del mare
Onorevoli Senatori. Il presente disegno di legge intende istituire il 3 ottobre quale “Giornata nazionale per la memoria dei migranti vittime del mare”, in ricordo dei 366 profughi morti davanti all'isola di Lampedusa lo scorso 3 ottobre, in seguito al naufragio del barcone con il quale tentavano di raggiungere l'Italia, per sfuggire dalle guerre e dalle dittature nei loro paesi d'origine.
Si è trattato, peraltro, sebbene in proporzioni abnormi, di una delle ormai troppo frequenti stragi che vedono migranti e profughi pedere la vita in quel tratto di Mediterraneo. Stragi che il nostro Paese e l’Europa tutta devono impegnarsi a fermare.
L’unico modo per evitare che questa tragedia si perpetui è quello di mutare profondamente le politiche dell’immigrazione e dell'asilo oggi vigenti – a livello nazionale ma anche europeo – e di promuovere diversi canali, sicuri, di ingresso nel nostro Paese per i richiedenti asilo.
In tale prospettiva, è indispensabile promuovere una diffusa consapevolezza della sorte della quale sono rimaste vittime così tanti stranieri – oltre ventimila dal 1988 al 2013 – ed è indispensabile sensibilizzare i cittadini italiani al rispetto della dignità di quegli esseri umani e – come scriveva Hannah Arendt – del loro “diritto ad avere diritti”.
Da qui l'importanza di riconoscere, secondo quanto proposto da un numero crescente di cittadini di Lampedusa, il 3 ottobre come Giornata nazionale per la memoria dei migranti vittime del mare.
Art. 1
1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 3 ottobre quale « Giornata nazionale per la memoria dei migranti vittime del mare», al fine di promuovere la memoria dei naufragi nei quali hanno perso la vita i migranti, nel tentativo di raggiungere le nostre coste.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 è considerata solennità civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell’orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
Art. 2
1. In occasione della « Giornata nazionale per la memoria dei migranti vittime del mare» sono organizzati incontri e iniziative, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare i cittadini in ordine alla dignità dei migranti, all’importanza della loro integrazione e al diritto di asilo. Presso la città di Lampedusa è organizzata, in particolare, una specifica commemorazione del naufragio del 3 ottobre 2013.
Art. 3
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Luigi Manconi