INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16208

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/16208

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 636 del 22/05/2012

Firmatari

Primo firmatario: NAPOLI ANGELA
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 22/05/2012

Destinatari

Ministero destinatario:

  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/05/2012

Stato iter:

IN CORSO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-16208

presentata da

ANGELA NAPOLI
martedì 22 maggio 2012, seduta n.636
ANGELA NAPOLI. –

Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze.

– Per sapere – premesso che:

con deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 30 luglio 2010, il Presidente pro tempore della regione Calabria è stato nominato commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007 n. 222;

il commissario ad acta, con decreto n. 48 del 26 aprile 2012, ha provveduto a bocciare il bilancio preventivo dell'azienda sanitaria provinciale (ASP) di Cosenza, trasmettendo nel contempo copia del provvedimento alla Corte dei Conti;

tra le ragioni addotte a motivo della bocciatura del bilancio ci sarebbe la significativa e ingiustificata previsione in aumento dei debiti dell'azienda nei confronti dei suoi creditori;

in Calabria, nell'ultimo periodo e secondo quanto risulta all'interrogante, sembrano essere stati perfezionati degli strani accordi tra alcune aziende sanitarie provinciali e i loro creditori;

molti dei sopracitati accordi sono stati stipulati con l'ASP di Cosenza e riguardano proprio i crediti verso case di cura;

la maggior parte di questi crediti sembrerebbero essere individuabili nelle somme riferite all'extrabudget delle case di cura private accreditate;

il riconoscimento di pagamenti in ragione di extrabudget rappresenta una situazione a suo tempo cessata a seguito di attente e diffuse sentenze della magistratura calabrese, che hanno riconosciuto la non pagabilità delle prestazioni rese oltre il budget convenuto, e tale assunto, del resto, è stato reso dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato;

risulta all'interrogante che l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza desse corso a svariati lodi arbitrali;

le somme oggetto dei lodi arbitrali ammonterebbero, per la sola azienda sanitaria provinciale di Cosenza, a diversi milioni di euro;

in ragione della sopraindicata pratica si sono prodotte, peraltro, secondo l'interrogante significative retribuzioni ai componenti dell'organo giudicante e parcelle ai difensori, il tutto a danno dell'economia pubblica già precaria, aggravata da milioni di euro che alla luce delle citate sentenze sarebbero non dovuti e da quelle che appaiono all'interrogante assurde spese procedurali sopravvenute;

tra i soggetti che facevano parte di diversi collegi arbitrali ci sarebbe l'avvocato Enzo Paolini, precettore di parcelle di un certo rilievo dall'ASP (nella qualità di arbitro) e che riveste la qualifica di presidente nazionale dell'AIOP (Associazione nazionale spedalità privata) e, nel contempo, esercita l'attività di avvocato degli imprenditori aderenti; tale doppia veste, a giudizio dell'interrogante, è francamente dimostrativa di una non chiara commistione d'interessi, attesa una evidente incompatibilità quantomeno etica;

l'ASP di Cosenza, è risultata soccombente in molti giudizi arbitrali e, a seguito di ciò, ha proceduto a transazioni milionarie con le case di cura, nonostante i citati numerosi pronunciamenti della magistratura ordinaria in ordine alla non pagabilità delle somme -:

quali iniziative si intendano assumere per impedire che la continuazione di questo sistema possa produrre ulteriori danni ai bilanci della sanità calabrese;

quanti siano esattamente i lodi arbitrali stipulati nella regione, e quali avvocati siano stati nominati come arbitri, e se siano ricorrenti sempre gli stessi professionisti o comunque gli stessi studi legali;

a quanto ammonti complessivamente l'esborso delle aziende sanitarie per i compensi dei componenti dei collegi arbitrali;

a quanto ammontino le risorse oggetto di transazioni in esito ai giudizi arbitrali;

se risulti quale sia stata la valutazione della tesoreria dell'ASP nel caso dei pagamenti cui si fa riferimento in premessa. (4-16208)

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