L’uso “sconsiderato” del cd. “patteggiamento in appello”

L’uso “sconsiderato” del cd. “patteggiamento in appello”, dopo la sentenza di condanna di 1° per associazione mafiosa, da parte di noti boss della criminalità organizzata, molti dei quali appartenenti alla ‘ndrangheta, rendono necessaria l’abolizione di tale norma. Per tale motivo l’on. Angela NAPOLI (Popolo della Libertà) ha presentato, in data odierna, la proposta di legge inerente l’abolizione del concordato in appello per i delitti di criminalità organizzata e contro lo Stato, come di seguito riportata.

PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato Angela NAPOLI

“Abolizione del concordato in appello per i delitti di criminalità
organizzata e contro lo Stato”

Onorevoli Colleghi ! – Il sistema penale italiano necessità di interventi utili ad offrire risposte ai problemi più urgenti e ad alcuni guasti causati da precedenti scelte legislative che hanno finito per incidere negativamente al contrasto nei confronti della criminalità organizzata.
L’uso “sconsiderato” del cd. “patteggiamento in appello” , dopo la sentenza di condanna di primo grado per associazione mafiosa da parte di noti boss della criminalità organizzata impone l’urgente abolizione di tale norma.
Le modifiche al cd. istituto del “concordato in appello, traggono necessità dal ricorso eccessivamente frequente e disinvolto al predetto istituto per favorire la deflazizione dei procedimenti di secondo grado . La definizione del procedimento in forma camerale, senza formalità e sulla base di una sorta di “patteggiamento “ tra le parti pubblica e private, esonera infatti il giudicante dalla trattazione del procedimento stesso, dalla eventuale riapertura dell’istruttoria dibattimentale e, conclusivamente, anche dall’obbligo di estendere la motivazione del provvedimento (rectius: sentenza) in forma ampia ed articolata essendo invece sufficiente un mero richiamo alla legittimità della richiesta. Il sistema attuale non prevede neppure un sindacato del giudice d’appello sulla congruità della pena, così come invece previsto per il procedimento ex art. 444 c.p.p.
E’ successo cosi che, la mancanza di un limite sanzionatorio e/o per tipologie di reati, abbia consentito anche a taluni procedimenti per gravi reati, di essere definiti sì rapidamente, ma altresì con sanzioni sproporzionate rispetto alla gravità stessa delle fattispecie contestate e per cui vi era stata condanna in primo grado.
Si rende, pertanto, necessaria la presente modifica che interviene sotto un duplice aspetto. In primo luogo esclude dalla possibilità di accedere al beneficio – mediante la rinuncia all’appello ed il concordato sulla pena – due tipologie di reati: quelli di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p., ovvero i cd. “delitti di criminalità organizzata”, quelli per cui vi è competenza espressamente attribuita alla Direzione Distrettuale Antimafia (ed alla D.N.A. quanto al coordinamento delle stesse indagini); in secondo luogo i delitti contro la personalità dello Stato tra cui le fattispecie di associazione sovversiva
(art. 270 c.p.), associazione con finalità di terrorismo (art. 270 bis c.p.), banda armata (art. 306 c.p.) ecc.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

All’art. 599 del Codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

“4 bis) Il concordato sull’accoglimento in tutto o in parte dei motivi di appello di cui al comma 4 del presente articolo è precluso per i delitti di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p. (per i delitti di cui al Libro Secondo, Titolo I, del Codice Penale)”.

On. Angela NAPOLI

Roma 20 maggio 2008

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