BUCCHINO (PD): SULLE PENSIONI IN CONVENZIONE URGONO CHIARIMENTI DOPO LA RIFORMA FORNERO

Per lo Stato italiano lÂ’esistenza degli italiani allÂ’estero è una realtà
effettiva o semplicemente virtuale? La domanda che spesso mi pongo non è
provocatoria ma riflette le indeterminatezze della legislazione italiana che
disciplina diritti e doveri dei nostri connazionali. Emblematico è lÂ’esempio
della riforma pensionistica Monti-Fornero. Forse un riferimento diretto ai
residenti allÂ’estero (anche piccolino, non pretendiamo troppo) nel Decreto
legge “Salva Italia” non era proprio indispensabile, ma certamente
auspicabile. Inoltre e almeno nelle relative analisi, riflessioni, commenti,
spiegazioni, illustrazioni, varie guide, articoli, ecc., ci si poteva
aspettare un cenno, unÂ’allusione, un rimando, una citazione, su come questa
riforma si applica alle pensioni in convenzione internazionale. Nulla di
tutto ciò. Dice: ma la legislazione italiana si applica anche ai residenti
allÂ’estero, cosa volete? In effetti è vero che di norma sia così; ma è anche
vero che proprio per le peculiarità convenzionali e giuridiche della
legislazione – in questo caso previdenziale – a favore (e a sfavore) degli
italiani allÂ’estero spesso si verifica la necessità di spiegare e di
chiarire. Faccio degli esempi: con la riforma il diritto alla pensione di
vecchiaia nel sistema contributivo è conseguito in presenza di una anzianità
contributiva minima di 20 anni a condizione che lÂ’importo della pensione non
risulti inferiore a 1,5 volte lÂ’importo dellÂ’assegno sociale pari per il
2012 a circa 650 euro, mentre la pensione anticipata nel sistema
contributivo è conseguita se tale importo non risulti inferiore a 2,8 volte
lÂ’assegno sociale pari per il 2012 a circa 1.200 euro. Chi non dovesse
maturare tali importi non avrà la pensione. Si tratta di importi in media
difficilmente raggiungibili da una pensione pro-rata in convenzione. EÂ’
ovvio che lÂ’obiettivo del legislatore (si presume e si spera) non sia stato
quello di eliminare con un colpo di spugna tutte le convenzioni bilaterali
di sicurezza sociale stipulate dallÂ’Italia. Sono quindi necessari i
chiarimenti dellÂ’Inps per fugare i dubbi e interpretare la norma nel senso
che tali importi possano essere soddisfatti a livello di pensione teorica,
prestazione di partenza (prima della riduzione in pro-rata) nel meccanismo
di calcolo contemplato dalle convenzioni e che i tecnici del settore
conoscono bene (la pensione teorica è quella alla quale lÂ’interessato
avrebbe diritto se tutti i contributi fatti valere in Italia e allÂ’estero
fossero stati versati esclusivamente in Italia). Va sottolineato che
“fortunatamente” queste nuove regole si applicheranno alle pensioni delle
nuove generazioni di emigrati visto che valgono solo per il sistema
contributivo e non per quello misto.

Altra importante questione da chiarire è quella relativa allÂ’applicabilità
del sistema contributivo alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale
che andrebbero comunque rinnovate perché stipulate negli anni Â’70 e Â’80.
Esempio: la convenzione con lÂ’Australia (ma non è la sola) prevede
allÂ’articolo 12 che ai fini del calcolo delle prestazioni italiane in
pro-rata si tiene unicamente conto del salario o del reddito delle persone
soggette a legislazione italiana. Non si fa riferimento al montante
contributivo (che non è comunque menzionato in alcuna convenzione) che è
invece il perno dei nuovi meccanismi di calcolo. Siamo certi che lÂ’Inps
vorrà interpretare in maniera ragionevole ed estensiva la nuova normativa
utilizzando il metodo contributivo di calcolo – anche se non previsto
esplicitamente – per tutte le convenzioni di sicurezza sociale; pur tuttavia
non sarebbe necessario un chiarimento? Io penso proprio di sì.

Altra questione per la quale ho presentato unÂ’interrogazione parlamentare e
alla quale non ho ancora ricevuto alcuna risposta: lÂ’anticipo dellÂ’età
pensionabile per i lavoratori che svolgono attività usuranti, e che viene
nuovamente disciplinato dalla riforma Fornero, può essere applicato anche ai
nostri lavoratori residenti allÂ’estero in grado di dimostrare lo svolgimento
di attività faticose e pesanti? Sarebbe gradita una risposta anche se
negativa.

I dubbi da chiarire non si esauriscono qui e avrò premura di rappresentarli
tutti nelle prossime settimane alle autorità competenti. Nel frattempo
urgono le prime e indifferibili risposte.

On. Gino Bucchino

Camera dei Deputati

Via della Missione 8 – 00186 Roma

Segreteria

Palazzo Marini 2

Piazza Poli 13, 00187 Roma:

Tel. 06 6760 5703 – Fax 06 6760 5005

bucchino_g@camera.it

Lascia un commento

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: