IL CAPO DELLO STATO PUO’ INDIRE REFEREMDUM POPOLARI NEI CASI PREVISTI DALLA COSTITUZIONE

(dal dizionario italiano: indire, stabire e ordinare pubblicamente di fare qualcosa)

In base all’ articolo 87 della nostra Costituzione, uno fra i tanti compiti istituzionale sanciti al Capo dello Stato, c’e’ anche quello di indire referendum. Badate bene che i nostri padri fondatori usarono il termine indire e non promulgare e non parlavano dei refendum popolari abrogativi con la raccolta delle firma, questo spetta alla Cassazione e al Ministero degli Interni stabilirlo, tanto meno di quelli confermativi stabiliti dalla Corte Costituzionali [art. Cost. 138], bensi’ dei referendum consultivi, essendo il Presidente della Repubblica il garante dell’ Unita’ Nazionale e dei principi costituzionali; tant’ e’ vero che ancora oggi tutti i ministri nominati, ( ivi incluso il primo) sottosegretari e parlamentari prestano ad Egli giuramento di fedelta’ alla Repubblica e alla Costituzione. La domanda che mi viene spontanea stimatissimo Presidente della Repubblica, e’ la seguente:” Come mai i presidenti passati e presenti, con messaggi motivati, non abbiano mai proposto al parlamento di indire dei referendum consultivi per tastare le opinioni pubbliche nazionali, su alcune tematiche cruciali di interesse nazionale, per indirizzare il legislatore? Ne prendo a caso due: secessione e legge elettorale!

Carmine Gonnella Londra

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