Questo modo di procedere, immettendo nel' ordinamento norme erratiche che prescindono da una coerente regolamentazione di materie così rilevanti e tecnicamente complesse , è stato più volte segnalato e criticato dal Consiglio Nazionale Forense, sia con le proprie deliberazioni, sia con i comunicati stampa e con le audizioni effettuate in Parlamento, sia nello svolgimento della sua attività istituzionale.
Nel merito, appare incomprensibile l'accanimento manifestato nei confronti delle professioni liberali e della professione forense in particolare sia da alcune parti politiche (o da frazioni di parti politiche) sia dai centri economici , sia da parte dei mass media. Al contrario, la disinformazione, collegata anche ad antichi pregiudizi, e l'indifferenza rispetto alla reale situazione sociale in cui versano i liberi professionisti , ai quali non si è riservato alcun sostengo, aiuto, incentivo, agevolazione, nonostante i gravissimi danni subiti per effetto della crisi, avrebbero dovuto suggerire l'immediata, tempestiva, consultazione di tutte le categorie investite dai due decreti di stabilizzazione, anche al fine di avviare una permanente cooperazione con i poteri pubblici tale da consentire la praticabilità delle misure escogitate e la loro sopportabilità da parte dei loro destinatari.
Preliminarmente occorre sollevare il dubbio che, atteso l'interesse pubblico che riveste la professione forense, i decreti attuativi si applichino tout court anche ad essa, o consentano invece l'introduzione di deroghe per l'appunto dettate dal tipo di attività svolta dagli avvocati, inerente alla difesa dei diritti fondamentali e come tale, parte essenziale dello Stato di diritto. Si tratta di un principio , e di una prospettiva complessiva, universalmente riconosciuti, non solo in sede europea (memore la Risoluzione del Parlamento europeo del 2006) , ma anche in ambito internazionale. Proprio in occasione del congresso annuale degli avvocati americani (4-8 agosto 2011) si è ribadito dall'assemblea il principio secondo il quale la professione forense deve conservare la sua indipendenza e la sua autonomia per garantire la difesa dei diritti di ogni persona, in qualsiasi contesto politico e in qualsiasi vicenda in cui tali diritti siano lesi, conculcati, calpestati.
Sicché la lett.a) del c.5 dell'art. 29 del secondo decreto appare pienamente in linea con la situazione già esistente per la professione forense.
Quanto alla lett.b) riguardante l' attività formativa continua, essa è già operante nel nostro settore; la previsione di un illecito disciplinare per quanti non si uniformino ad essa è già esplicitata nelle regole del codice deontologico.
Quanto alla lett.c) concernente il tirocinio, la sua remunerazione era prevista nel testo di riforma approvato da tutte le componenti dell' Avvocatura, ma la previsione era caduta in sede di approvazione del testo al Senato; poiché qui si definisce la remunerazione come “equo compenso di natura indennitaria”, spetterà al legislatore definire in modo più articolato la regolamentazione, non essendosi richiamata la disciplina dell'apprendistato.
Il tirocinio potrà essere svolto in concomitanza al corso di studio universitario. Poiché l'art. 37 c.4 del primo decreto prevede per la pratica forense la sua effettuazione presso gli uffici giudiziari, in sostituzione (complessivamente contenuta in un anno) di quella effettuata presso le Scuole di specializzazione legale e quella effettuata presso gli studi professionali e presso le Scuole forensi, il legislatore dovrà coordinare i principi contenuti nella lett.c) con le disposizioni vigenti e con quelle in itinere (con particolare riguardo alla disciplina prevista dal testo di riforma forense approvato dal Senato). A questo riguardo il Consiglio ha già manifestato le sue ferme critiche dal momento che l'effettuazione di qualsiasi attività presso di uffici giudiziari non è sostitutiva della formazione e della esperienza presso gli studi professionali e presso le Scuole forensi. Ha inoltre segnalato le difficoltà in cui si dibattono gli studenti delle Facoltà di Giurisprudenza per completare il curriculum degli studi nel quinquennio, difficoltà che si aggraverebbero se agli studi e agli esami si sommasse il tirocinio.
Quanto alla lett.d), relativa al compenso del professionista, l'insistenza del Consiglio sul ripristino delle tariffe minime non è determinato da mancanza di solidarietà sociale ma dalla salvaguardia della qualità della prestazione professionale. E' tuttavia importante segnalare la consapevolezza del legislatore, il quale ha stabilito che la determinazione giudiziale dei compensi si uniformi alle tariffe professionali approvate dal Ministro della Giustizia. La trasparenza della determinazione del compenso obbedisce a principi già praticati e comunque accolti anche nel testo della riforma approvato al Senato. Il Consiglio valuterà, sulla base delle nuove disposizioni, se sarà opportuno proporre revisioni della formulazione dei criteri di determinazione delle tariffe, tenendo conto comunque del necessario loro adeguamento in ragione delle disposizioni di revisione biennale e dell' inflazione maturata nel corso del settennio dall'ultima revisione.
La lett.e) anticipa l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile auspicato da tutte le componenti del' Avvocatura e oggetto specifico di previsione nel testo di riforma forense.
La lett.f) riguardante gli organi disciplinari dovrà essere adattata alla formula contenuta nel testo di riforma. Pur conservando l'autodichìa – strenuamente difesa dal Consiglio – il secondo decreto apporta modificazioni alla composizione dei consigli di disciplina che divergono dal testo approvato al Senato, e sopratutto fa riferimento ad un Consiglio nazionale di disciplina che, eventualmente apprezzabile per le altre professioni, non è conforme al dettato costituzionale per quanto concerne il Consiglio nazionale forense. Come è noto, il Consiglio è giudice speciale, avente funzioni giurisdizionali, e quindi ogni modificazione che possa inciderne la composizione, l'elezione , le funzioni sarebbe in contrasto con l'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale.
La lett.g) dispone che la pubblicità è libera; ripete quanto disposto dal decreto n.223 del 2006 e stabilisce nei contenuti regole già previste dal codice deontologico. In più fa riferimento – l'unico in entrambi gli interventi normativi – alle specializzazioni, materia sulla quale si prevedono norme nella legge di riforma.
4. L'Avvocatura saprà affrontare la crisi portando il suo contributo: il ceto professionale, ormai mutato profondamente rispetto a quello dal quale gli avvocati erano estratti, è stato quello più colpito perché privo di qualsiasi assistenza o previdenza che non provenga dal contributo diretto del professionista. Le nuove regole dovranno tener conto anche di questo, e le valutazioni politiche ed economiche non potranno ignorare la situazione sostanziale delle cose, non potendosi l'intervento affidare solo ad un testo formale.
A tutti il più cordiale saluto, unito alla solidarietà (non di casta, ma) di colleganza
Guido Alpa