COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Portale www.normattiva.it – Banca dati gratuita delle leggi statali vigenti aggiornate in tempo reale 2

Struttura e modalità di redazione del Piano della perfomance – Deliberazione CIVIT n. 112/2010 3

Approvato il secondo pacchetto sicurezza – Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010 4

Il CUP per gli appalti di beni e servizi – Chiarimenti in merito alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari 5

Portale www.normattiva.it – Banca dati gratuita delle leggi statali vigenti aggiornate in tempo reale

Su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati è attivo dal mese di marzo il nuovo portale internet www.normattiva.it, che contiene i testi delle leggi statali vigenti aggiornate in tempo reale.

Il portale normattiva.it nasce da un progetto interistituzionale affidato dalla legge (legge n.388/2000, articolo 107) a Presidenza del Consiglio dei ministri, Senato della Repubblica e Camera dei deputati ed è finalizzato alla informatizzazione e alla classificazione della normativa vigente, con la creazione di una banca dati che ha le caratteristiche di essere accessibile a tutti e consultabile gratuitamente.

Il progetto ha raggiunto nel settembre 2010 un punto di sviluppo decisivo, giungendo al completo aggiornamento con tutta la normativa statale dal 1946 ad oggi.

Tutte le leggi presenti nella banca dati possono dunque essere consultate in “multivigenza” e precisamente nelle tre seguenti modalità:
• nel loro testo originario, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;
• nel testo vigente, e quindi effettivamente applicabile, alla data di consultazione della banca dati;
• nel testo vigente a qualunque data pregressa indicata dall'utente.

La banca dati offre inoltre un servizio di allineamento delle disposizioni di legge che vengono modificate a seguito dell’evoluzione normativa.

L’impegno di normativa è di aggiornare le norme modificate entro i tre giorni successivi dalla loro pubblicazione in gazzetta o al più tardi entro 15 giorni nel caso di rilevanti modifiche.

E’ evidente che questo nuovo strumento sarà di notevole aiuto sia per il cittadino che per gli Enti ed in considerazione della sua gratuità e libero accesso, è sicuramente uno strumento alternativo, a costo zero, alle varie banche dati oggi in commercio.

Il portabile è raggiungibile dal sito della Confederazione www.conord.org o direttamente al seguente indirizzo www.normattiva.it

Struttura e modalità di redazione del Piano della perfomance – Deliberazione CIVIT n. 112/2010

Con delibera n. 112/2010 del 28 ottobre 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche ha approvato un provvedimento contenente le istruzioni operative per la predisposizione del documento programmatico che dà avvio al ciclo di gestione della performance.

La delibera 112 trova applicazione immediata per i ministeri, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali e le agenzie fiscali.

Per quanto concerne gli Enti Locali, il documento contiene le linee guida destinate a regioni, provincie e comuni, da osservare, nelle more dell’adeguamento degli ordinamenti degli enti territoriali ai principi contenuti nel decreto legislativo n. 150 del 2009.

La delibera, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso, contiene, come detto, le indicazioni operative e dettagliate circa la struttura del Piano, con particolare riferimento al contenuto minimo, al processo di traduzione del mandato politico in obiettivi (attraverso l’albero della performance), al processo di redazione del Piano ed agli allegati tecnici di quest’ultimo.

In allegato alla delibera inoltre è possibile consultare alcuni strumenti di supporto, contenenti le definizioni dei termini e concetti chiave nonché schemi di riferimento per la redazione degli allegati tecnici del Piano e materiali didattici relativi al Piano.

Performance – definizione (dal glossario allegato alla deliberazione 112)
La performance è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un’entità (individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, organizzazione, programma o politica pubblica) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita. Pertanto il suo significato si lega strettamente all’esecuzione di un’azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione. Come tale, pertanto, si presta ad essere misurata e gestita.

Il documento integrale è consultabile su www.civit.it

Approvato il secondo pacchetto sicurezza – Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010

Dal sito del Governo:

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010 è stato approvato un decreto legge, che contiene diverse disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

Al fine di proseguire nel percorso avviato nel primo Consiglio dei Ministri, svolto a Napoli il 23 maggio 2008, e di rafforzare ulteriormente il sistema complessivo della sicurezza pubblica, il Governo ha varato, tra le altre, le seguenti misure:

– reintrodotto l’istituto del cosiddetto arresto in flagranza differita, che consente l’arresto, entro 48 ore dagli eventi, di chi commette reati nel corso di manifestazioni sportive, sulla scorta di riprese video;
– ampliati i compiti e rafforzata la tutela penale degli incaricati del controllo negli stadi;
– potenziata l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
– rafforzata l’attività delle Forze di polizia all’estero e lo scambio di informazioni attraverso l’istituzione del Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP);
– affinate le norme introdotte con il Piano straordinario antimafia mediante disposizioni interpretative ed attuative;
– rafforzata l’azione dei sindaci, previa intesa con il prefetto, per assicurare il concorso delle Forze di polizia all’attuazione delle ordinanze in materia di sicurezza urbana;
– consentita la confisca delle cose utilizzate per commettere illeciti amministrativi anche in caso di pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria.

L’intervento del Governo in materia di sicurezza pubblica è stato completato e rafforzato da un disegno di legge, approvato su proposta del Ministro Maroni, che, fra l’altro:

– in materia di potenziamento dell’attività di contrasto alla criminalità organizzata: consente alla Magistratura ed alle Forze di polizia l’immediato utilizzo delle autovetture sequestrate dall’autorità giudiziaria;
– in materia di sicurezza urbana: prevede la possibilità di applicare le misure di prevenzione (per esempio il foglio di via) anche a chi esercita la prostituzione violando le ordinanze dei sindaci;

– in materia di immigrazione: prevede una delega al Governo per ridefinire le procedure di rinnovo del permesso di soggiorno, attraverso l’affidamento della competenza agli enti locali, in un’ottica di semplificazione e di ottimizzazione delle risorse; introduce l’espulsione del cittadino comunitario per motivi di ordine pubblico se questi permane sul territorio in violazione delle prescrizioni previste dalla direttiva europea sulla libera circolazione dei cittadini comunitari;
– in materia di carta d’identità elettronica: ponendo fine alla fase di sperimentazione, durata circa 10 anni, disciplina la nuova carta quale documento di identificazione e di sicurezza di tutti i cittadini sin dalla nascita, coerente con gli standard internazionali.

Il CUP per gli appalti di beni e servizi – Chiarimenti in merito alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Le novità introdotte dalla legge 136/2010, in vigore dal 7 settembre 2010, attengono a:
– tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti e finanziamenti pubblici;
– obbligo di richiedere il codice unico di progetto (CUP) in occasione delle transazioni finanziarie e della stipula di contratti di lavori servizi e forniture e di concessione di finanziamenti pubblici;
– l’inserimento di apposite clausole per la tracciabilità finanziaria nei contratti stipulati ai sensi del codice dei contratti.
Le disposizioni della legge 163 hanno destato la preoccupazione degli Enti, anche in relazione alla portata applicativa delle nuove norme che sono state fin da subito oggetto di varie interpretazioni e di richieste di chiarimento.
L’autorità di vigilanza sui contratti pubblici, pur auspicando un intervento chiarificatore, era intervenuta in prima battuta sostenendo l’obbligo del CUP per tutti i contratti di fornitura di beni e servizi.
Lo stesso CIPE, soggetto deputato al rilascio del CUP, con nota del 29 ottobre, riportava sul proprio sito l’avviso che, essendo in corso approfondimenti sul contenuto della legge 136/2010, non è possibile confermare o meno la necessità di chiedere il CUP per gli interventi di gestione, confermando tuttavia che il sistema CUP è comunque in grado di rilasciare il codice per interventi di gestione di qualsiasi importo ( chi volesse richiedere il CUP per tali interventi, dovrà riportare, nel campo ALTRO della III maschera di richiesta del CUP, la dicitura: “intervento di gestione corrente; CUP richiesto per quanto previsto dalla legge 136/2010).

I chiarimenti in relazione alle disposizioni sulla tracciabilità finanziaria sono finalmente arrivati e sono stati inseriti all’interno del secondo pacchetto sicurezza approvato in data 5 novembre dal Consiglio dei Ministri.
Il provvedimento, di cui si attende di conoscere il testo definitivo, ha confermato comunque che la tracciabilità opera per i contratti stipulati successivamente al 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della L. 136/2010, mentre per i contratti antecedenti l'adeguamento dovrà essere effettuato entro 180 giorni e pertanto entro il 7 marzo 2011.
Per quanto riguarda l’obbligo del conto corrente dedicato è stato chiarito che non dovrà essere aperto un conto specifico per ogni appalto, sarà possibile utilizzare lo stesso conto per più commesse purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione alla stazione appaltante.
Nel caso di conto corrente di nuova apertura, la comunicazione circa gli estremi identificativi deve essere notificata alla stazione appaltante entro 7 giorni dall'accensione, mentre nel caso di conto corrente già esistente, la suddetta comunicazione deve eseguirsi al momento della prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

Per quanto riguarda l’obbligo del CUP il decreto ha, inoltre, specificato che in ogni transazione effettuata dovrà essere inserito il Cup se obbligatorio in base alla legge n.3/2003.

Qualora non lo fosse, sarà necessario indicare il Cig (Codice identificativo gara).

Nel caso in cui vi fossero però contratti non soggetti a Cup e sprovvisti di Cig, sarà compito dell'Autorità, entro 180 giorni, attribuire il codice Cig su richiesta delle stazioni appaltanti.

Legge 3/2003 sull’obbligatorietà del CUP

L'art. 11 della legge 3/2003 prevede l'obbligatorietà del codice CUP per i progetti d'investimento pubblico a partire dal 1° gennaio 2003.

Devono essere registrati al Sistema CUP i progetti d'investimento pubblico:
– finanziati con risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico;
– destinate al finanziamento o al cofinanziamento di lavori pubblici (come individuati dalla legge 11 febbraio 1994, n.109 (ora codice degli appalti) e successive modificazioni e integrazioni e all'agevolazione di servizi e attività produttive
– finalizzate alla promozione delle politiche di sviluppo.

Il CUP deve comunque essere richiesto per tutte le tipologie d'investimento ammesse al cofinanziamento con Fondi europei e per quelle relative alla programmazione negoziata.

L'art. 28 della legge 289/2002, Legge Finanziaria per il 2003, prevede l'obbligatorietà della codificazione della spesa pubblica (tra cui il CUP) per garantire la rispondenza dei conti pubblici all'art. 104 del trattato istitutivo della Comunità europea.

Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non potranno accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione prevista dalla stessa norma.

Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici: Esclusione dall’obbligo della richiesta del CIG:
Sono esclusi dall’obbligo della richiesta del CIG le seguenti fattispecie:
– gare per l’acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per l’acquisto di acqua all’ingrosso (art. 25 Codice degli Appalti);
– individuazione di partner privati nell’ambito di società;
– Contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice degli Appalti: (Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, Contratti aggiudicati in base a norme internazionali

Il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri inoltre prevede che:
– è confermato l'obbligo da parte della stazione appaltante di inserire (a pena di nullità assoluta), nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi a lavori, servizi, forniture, la clausola che obbliga le parti ad assumere gli adempimenti relativi alla tracciabilità (mentre viene eliminato ogni riferimento alla clausola risolutiva espressa prevista nel caso in cui la transazione non fosse stata eseguita con bonifico bancario o postale);
– l'appaltatore, il subappaltatore o il sub-contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità né dà comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura della provincia ove ha sede la stazione appaltante che ha titolo per l’applicazione delle eventuali sanzioni amministrative pecuniarie.
Si rimane in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo del provvedimento.

Bergamo, 09 novembre 2010

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord

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