Avv. Ruggiero: “Spesso si affronta la questione dal punto di vista dei diritti del minore o del decreto del giudice, ma raramente si affrontano le ripercussioni psicologiche ed emotive nei genitori. Dove è in vigore la Convenzione dell’Aia, può intervenire l’Autorità Centrale Italiana”
Dal 1989, l’Unione Europea ha adottato la Convenzione Europea dei Diritti del Fanciullo, che stabilisce il diritto dei minori a mantenere un rapporto sano con entrambi i genitori, anche dopo la separazione, a meno che ciò non sia contrario ai loro interessi.
Purtroppo, però, le normative di alcuni paesi risultano in palese violazione delle norme internazionali sulla protezione dell’infanzia, non prevedono l’affido condiviso e pertanto non riconoscono il diritto dei genitori non affidatari di altri paesi a mantenere il rapporto con il minore. Una situazione che, in casi estremi ma purtroppo non così rari, può dare origine a “casi di rapimento” di minori figli di separati.
“Quando si ha a che fare con casi simili, in cui i genitori provengono da paesi con leggi così distanti su questo punto, è difficile riuscire a gestire la situazione senza arrecare traumi ai minori. – Ha commentato l’Avvocato Valentina Ruggiero, esperta in diritto di famiglia – La separazione non è mai facile da un punto di vista emotivo. Spesso si affronta la questione dal punto di vista dei diritti del minore, focalizzandosi su quanto contenuto nel decreto del giudice, ma raramente si affrontano le ripercussioni psicologiche nei genitori. L’idea che la persona con la quale si è condiviso una parte di vita così importante ci porti via la persona a noi più cara è emotivamente destabilizzante e solo in un secondo momento si trovano le forze per rivolgersi ad un legale.”
A tutela dei minori e del rapporto che si ha con loro, se l’ex partner di nazionalità diversa manifesta il desiderio di espatriare con i figli, la prima cosa da fare è quella di non concedere l’autorizzazione al rilascio del documento personale del minore, ma per il nostro ordinamento deve sussistere un pericolo comprovato. Se il minore ne è già in possesso, si può chiedere immediatamente all’autorità competente la revoca dell’autorizzazione all’espatrio. Purtroppo, però, non sempre è semplice riuscire a evitare che il minore abbia il documento personale.
“Se non sussistono i presupposti per revocare o negare il documento personale del minore, ciò che suggerisco di fare è tentare di far sottoscrivere all’altro genitore una dichiarazione nella quale si precisa la data di rientro, anche tramite legale, e se è in corso una separazione legale, chiedere un’istanza specifica al Giudice. – Prosegue l’Avvocato – Anche conoscere i nomi dei parenti dell’altro genitore e i loro domicili, per conoscere le destinazioni esatte, può essere di aiuto in casi di rapimento. Se tali rimedi preventivi sfuggono e il soggetto si vede sottrarre il figlio minore, ad esempio quando si esercita regolarmente il diritto di visita estivo, al momento del mancato rientro è importante accertarsi che lo Stato presso il quale si è recato il minore rientri tra gli Stati firmatari della Convenzione dell’Aia del 1980, resa esecutiva in Italia nel 1994 dalla legge n 64. In tal caso, la questione diventa un po’ più semplice. Ove applicabile tale convenzione, è indispensabile contattare immediatamente, unitamente alla presentazione della denuncia per sottrazione del minore, l’Autorità Centrale Italiana, per l’avvio della specifica procedura”
Si tratta di una procedura complessa, che richiede tempistiche piuttosto lunghe, e in questo lasso di tempo il genitore deve rassegnarsi a stare senza il proprio figlio, cercando di restare calmo e attenersi a quanto suggerito dal proprio legale. L’importante è restare in costante contatto con i funzionari dell’Autorità Centrale Italiana.
“Se lo Stato in cui è stato condotto il minore non è tra quelli indicati nella Convenzione dell’Aia, purtroppo, la procedura sarà molto complessa, poiché l’Autorità centrale non può intervenire. In questo caso, consiglio di rivolgersi ad un avvocato locale. Complessivamente, quando si vive una situazione di sottrazione di minore internazionale, vi è una lungaggine eccessiva anche per la ricerca del minore, della quale siamo ben consci anche noi tecnici. – Prosegue l’Avvocato Ruggiero – L’Autorità Centrale Italiana è l’unico ufficio che può aiutare i Legali e le parti nella risoluzione. Il genitore che ne ha la possibilità, cerca anche di appoggiarsi ad un avvocato locale per sveltire ulteriormente il fascicolo. Intanto, il genitore che ha subito tale danno deve cercare di resistere psicologicamente e attivare anche il Giudice civile italiano per la richiesta di affido esclusivo e decadenza della potestà genitoriale. Tutto ciò costituisce un danno gravissimo al minore, sebbene sia fatto per tutelarne la sicurezza, poiché si lede la bigenitorialità. La strada è lunga e complessa, ma casi positivi ve ne sono. Alcuni di collocamento dei minori ai genitori italiani con rimpatrio forzoso, altri con possibilità di incontrare i minori con delle modalità prestabilite e un accordo. Quello che raccomando vivamente è attenzione ai trasferimenti dei minori in altri stati, anche per vacanze per tempo determinato, accortezza.”
Ufficio stampa
Alessandro Maola