Le pensioni sono al centro della manovra finanziaria del Governo, e questo nonostante lo stesso Governo aveva a più riprese ribadito come una nuova riforma delle pensioni fosse inutile perché il bilancio dell’Inps è in attivo e le riforme fatte negli ultimi anni stanno producendo gli attesi risultati.
In realtà le novità introdotte con il Decreto Legge n. 78, che sarà in queste settimane discusso dal Parlamento italiano, avranno un peso tutt’altro che marginale, anche per gli italiani all’estero.
Vediamo in sintesi quali sono queste novità e come incideranno su diritti e doveri dei nostri connazionali.
L’allungamento dell’età pensionabile. La prima e più importante modifica è l’allungamento, talvolta consistente, dell’età in cui si potrà andare in pensione. Questa novità interessa anche i pensionandi residenti all’estero. La “pensione più lontana”, sia di vecchiaia che di anzianità, interesserà chi matura i requisiti a partire dal 2011. Nulla cambia per coloro i quali maturano invece i requisiti entro il 2010: continueranno ad andare in pensione con le decorrenze (“finestre”) attuali. Con l’abolizione delle finestre attuali e l’introduzione dell’unica finestra mobile, la nuova decorrenza per le pensioni di vecchiaia e di anzianità dei lavoratori dipendenti è fissata 12 mesi dopo il momento in cui si raggiungono i requisiti, mentre quelle dei lavoratori autonomi è fissata 18 mesi dopo il momento della maturazione dei requisiti. Quindi rispetto alle norme vigenti i lavoratori dipendenti andranno in pensione dai 7 ai 9 mesi più tardi mentre i lavoratori autonomi la maggiore attesa varierà dai 10 ai 12 mesi.
Si continueranno invece ad applicare le vecchie finestre nei seguenti casi che purtroppo, ad eccezione del primo, non possono oggettivamente interessare gli italiani all’estero: a) maturazione dei requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2010; b) personale della scuola; c) lavoratori dipendenti con preavviso in corso al 30 giugno 2010; d) lavoratori in mobilità nel limite di 10.000 unità; e) lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (esuberi per banche, assicurazioni, etc.).
In pratica l’età pensionabile per la vecchiaia dei lavoratori dipendenti (che rappresentano la quasi totalità dei pensionandi italiani all’estero) sale a 66 anni per gli uomini e 61 per le donne.
Tuttavia, come ho già evidenziato in un precedente comunicato, il danno per gli italiani residenti all’estero è duplice: non solo viene allungata l’età pensionabile ma non sono previste quelle clausole di salvaguardia che si applicano ai lavoratori italiani residenti in Italia; infatti in Italia quasi tutti coloro che restano senza pensione per un anno non resteranno senza lavoro perché la legge ha esteso la tutela fino alla decorrenza del trattamento di vecchiaia prevedendo che il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore fino al momento in cui si apre la finestra per l’accesso alla pensione.
Il lavoratore italiano all’estero invece al compimento, per esempio, del 65mo anno di età (o 60mo per le donne) dovrà probabilmente cessare il lavoro ma non potrà ottenere la pensione italiana se non un anno dopo. Solo nel paese dei sogni il legislatore avrebbe pensato agli italiani all’estero escludendoli dal rinvio dell’età pensionabile.
Infine ricordo che la manovra infligge un duro colpo anche ai lavoratori che potranno far valere 40 anni o più di contributi i quali andranno in pensione 12 mesi (dipendenti) o 18 mesi (autonomi) dopo la maturazione dei requisiti.
Indebiti ed espropriazione forzata. La manovra finanziaria introduce una nuova disposizione sul recupero degli indebiti contributivi e pensionistici. Viene introdotto il meccanismo dell’espropriazione forzata (relativa a beni mobili, immobili ed eventuali crediti) nei confronti di chi non restituisce l’addebito. Il compito sarà affidato a un agente della riscossione che, si presume, assolverà ai suoi compiti con molto rigore. L’eccezionale novità interesserà quasi certamente anche i pensionati italiani residenti all’estero. Il legislatore, come al solito, nella norma in questione non fa distinzione tra italiani residenti in Italia e italiani residenti all’estero. In questo caso la distinzione sarebbe stata necessaria perché gli indebiti che si sono costituiti a carico dei pensionati italiani residenti all’estero (decine di migliaia) non sono quasi mai riconducibili a dolo ma sono dovuti esclusivamente a causa dei ritardi e della sporadicità da parte dell’Inps nell’effettuare le rilevazioni reddituali all’estero relative a prestazioni collegate al reddito e percepite dagli italiani all’estero.
Insomma indebiti costituitisi a causa delle disfunzioni dell’Inps che si accorge solo dopo alcuni anni di aver erogato a pensionati residenti all’estero prestazioni non dovute.
Ora con la nuova legge la scure dell’esattore si potrà abbattere sugli immobili posseduti in Italia da poveri pensionati (titolari di prestazioni collegate al reddito e quindi poveri) residenti all’estero i quali hanno investito i loro risparmi nell’abitazione in Italia e assolutamente incolpevoli, e a volte ignari, della loro situazione di debitori verso l’Inps.
Quindi se da una parte il metodo dell’espropriazione forzata può avere una sua logica contro gli evasori contributivi in Italia, dall’altra diventa un atto di ingiusta vessazione contro i pensionati italiani residenti all’estero.
Modifiche al sistema delle verifiche reddituali. La manovra finanziaria rivede il sistema delle verifiche reddituali riguardo le prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di compilazione del modello RED. Saranno quindi interessati anche i pensionati italiani residenti all’estero anche se sarebbero opportuni i chiarimenti dell’Inps in questa materia perché il legislatore impianta regole e modifiche pensando agli italiani residenti in Italia per i quali le rilevazioni reddituali non comportano particolari difficoltà applicative e procedurali. Viene stabilito dalle nuove norme che il periodo di riferimento circa i redditi da comunicare agli enti che erogano le prestazioni in questione è quello dell’anno solare precedente (non rilevano più quindi quelli prodotti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno con validità fino al 30 giugno dell’anno successivo). La nuova disposizione avrà ovviamente efficacia a partire dal 2011. La nuova norma stabilisce inoltre che in caso di mancata comunicazione dei redditi nei tempi e nelle modalità stabilite dagli enti erogatori, questi ultimi potranno procedere alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Inoltre qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la comunicazione dei redditi, si potrà procedere alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero (eventualmente con l’espropriazione forzata) di tutte le somme erogate indebitamente.
Sono ovviamente doverosi e necessari i chiarimenti dell’Inps sull’applicabilità ai pensionati italiani residenti all’estero delle nuove norme relative alle rivelazioni reddituali.