Processi a porte chiuse per microfoni e telecamere, cui prodest?

Intervento della sen. Donatella Poretti, Radicali/Pd

Nel disegno di legge sulle intercettazioni si prevede, di fatto, il divieto per le riprese audio e video di tutti i processi giudiziari. Chi e perche' vuole i processi a porte chiuse? Una domanda che resta inevasa e alla quale nessuno pare intenzionato a rispondere ai cittadini e'. perche' invece che semplificare e agevolare la possibilita' di seguire i pubblici dibattimenti, si complica la norma!
Dalla chiusura totale uscita dalla Camera siamo arrivati ad un emendamento del relatore al Senato, sen. Roberto Centaro, dove si propone che per superare l'obiezione delle parti processuali alle riprese si possa pronunciare il presidente della Corte d'Appello laddove ravvisi un interesse sociale particolarmente rilevante.
Come e perche' debba essere esautorato il giudice non e' dato sapere. Lo stesso giudice (monocratico o collegiale) che decide l'ammissione di prove, di testimonianze e infine emette la sentenza, perche' non puo' decidere sulle riprese? Perche' deve demandare la decisione ad un presidente della Corte d'appello che nulla conosce del dibattimento, neppure le motivazioni con cui le parti si oppongono?
Mentre nessuno fornisce una motivazione e una paternita' politica a questa volonta' di lasciare microfoni, telecamere e quindi i cittadini fuori dalle aule dei tribunali, per parte nostra abbiamo presentato un subemendamento (1) per ripristinare la formulazione attuale con cui il giudice decide nei casi in cui ravvede l'interesse sociale, ma nei casi in cui anche il giudice fosse contrario (come e' avvenuto recentemente nel processo Bassolino quando a Radio Radicale e' stata negata la registrazione integrale) la parte interessata potrebbe rivolgere l'istanza al presidente della Corte d'Appello che, ricevuti gli atti, decide senza ritardo.

(1) subemendamento 1.809/1 Poretti, Perduca, Bonino
All'emendamento 1.809, lettera a), sostituire il comma con il seguente:
“2. L`autorizzazione può essere data, dal giudice che procede, anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento. In caso di diniego dell'autorizzazione l'istanza puo' essere riproposta dalla parte interessata al presidente della Corte d'Appello che, ricevuti gli atti, decide senza ritardo.”.

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