IL SINDACO DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

IL SINDACO DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, MONICA FAENZI,
COSTRETTA A RISPETTARE LA LEGGE PER BEN DUE VOLTE
GRAZIE ALLA CONTINUA AZIONE CIVICA
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI

1) FINALMENTE RIMOSSE LE SBARRE ANTICAMPER
Dopo anni di istanze formulate dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti alle autorità competenti, il Sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia, Monica Faenzi, è stata costretta a far rimuovere le sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale, installate in strade e parcheggi del proprio territorio per impedire la circolazione e sosta delle autocaravan.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con provvedimento prot. 104020/R.U. del 01 dicembre 2009 ha diffidato il comune a provvedere alla rimozione delle sbarre installate a seguito dell’emanazione delle ordinanze n. 167/1995, 3/1996, 220/1996, 43/1998, 113/1998, 340/1998, 142/1999 e 114/2001, accertando l’inosservanza delle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione e attuazione. L’intimazione ministeriale è l’ultimo atto di un iter iniziato il 27 maggio 2007, quando l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invitava il Sindaco di Castiglione della Pescaia a revocare d’ufficio le ordinanze istitutive delle barre anticamper stante la mancanza di altezze inferiori nelle strade e/o parcheggi che ne avrebbero giustificato tecnicamente l’installazione.
Dopo due inviti alla rimozione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sollecitato dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, a seguito del comportamento omissivo dell’amministrazione di Castiglione della Pescaia, si è resa necessaria un’ulteriore istanza con la quale veniva richiesto al Ministero l’ordine di rimozione dei limitatori di altezza.
In ottemperanza al provvedimento ministeriale di diffida intervenuto lo scorso 01 dicembre 2009, il Sindaco di Castiglione della Pescaia ha emanato il 05 febbraio 2010 l’ordinanza n. 26 con la quale è stata finalmente disposta la rimozione delle sbarre.
Tuttavia nel relativo provvedimento viene annunciato il potenziamento della segnaletica di riserva di sosta alle sole autovetture. Invero, in occasione di due sopralluoghi e relativa rilevazione fotografica, compiuti sotto la direzione dell’Avv. Diletta Costalunghi, non è stata ravvisata la presenza di segnali di riserva di parcheggio alle autovetture nelle strade e nei parcheggi ove si trovavano i limitatori di altezza oggi rimossi.
Per evitare che la sosta delle autocaravan venga impedita dalla segnaletica di riserva di sosta alle autovetture, vanificando di fatto la rimozione delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è pronta a richiedere ancora una volta l’intervento del Ministero competente al fine di conseguire la libera circolazione e sosta delle autocaravan.
Ci auspichiamo che il Sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia, Monica Faenzi, preso atto che non verrà meno l’azione dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per far valere quanto previsto dal Codice della Strada per la circolazione e sosta delle autocaravan, rinunci a detto espediente per eludere, nei fatti, i ripetuti interventi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2) ANNULLATA L’AZIONE DEL SINDACO DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, MONICA FAENZI, DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Dopo ben sette anni assolto Pier Luigi Ciolli, tesoriere dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, ingiustamente accusato di diffamazione aggravata da Monica Feanzi, Sindaco di Castiglione della Pescaia.
Nel 2002 il sindaco di Castiglione della Pescaia – Monica Faenzi – irritata dai continui interventi dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti cercava di fermare l’Associazione denunciando Pier Luigi Ciolli per quanto scritto in un Comunicato Stampa. Un piccolo e sintetico Comunicato Stampa a fronte di oltre un centinaio di interventi, istanze, articoli, ecc..
Vale ricordare che l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti non aveva mai denunciato un Sindaco perché riteneva che le espressioni, anche le più infelici, non avrebbero dovuto creare un carico di lavoro all’Amministrazione della Giustizia. Infatti, neanche l’intervento della Faenzi a Teletirreno, colorito da accuse infondate ed offensivamente rivolte contro la categoria delle famiglie in autocaravan, attivò una denuncia da parte dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ANCC che pur avrebbe potuto reagire presentando denuncia-querela.
Bene ricordare alcuni passi di quell’intervento televisivo.
L’Associazione doveva smettere di intromettersi in questioni che non la riguardavano, perché, stando a Firenze, là confinata deve rimanere… Ribadiva … l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti non solo non doveva intromettersi perché i diritti dei camperisti son cose che non la riguardano, ma – soprattutto – non doveva permettersi di pubblicare articoli dove denunciava i fatti all’elettorato di Castiglione della Pescaia intero, perché lei, il Sindaco, non veniva a casa nostra a dirci come dovevamo vivere … se metteva sbarre illegittime per limitare circolazione e sosta alle autocaravan, costringendo le famiglie in autocaravan che passano da laggiù a fruire di campeggi a pagamento, erano fatti loro e tali dovevano rimanere…
Noi buoni, mentre il sindaco di Castiglione della Pescaia Monica Faenzi inviava una querela. Non la inviava alla Procura di Grosseto o di Firenze, come avrebbe dovuto essere in base a una corretta interpretazione del delitto di diffamazione, bensì alla Procura di Perugia.

IL PUBBLICO MINISTERO
Il caso veniva assegnato al Pubblico Ministero, Dr. Tullio Cicoria, che non solo non archiviava, ma addirittura rinviava Pier Luigi Ciolli a giudizio per il delitto di diffamazione aggravata. Proprio così: non quella mite del codice penale ma il più ben grave reato previsto dalla legge sulla stampa, cioè: la diffamazione punita con la reclusione fino a sei anni.
Sono dovuti trascorre anni prima di arrivare in udienza davanti al Giudice. Nel frattempo non cessavano le azioni per far ripristinare i diritti delle famiglie in autocaravan nel Comune di Castiglione della Pescaia. Azioni che portavano a diversi pronunciamenti da parte del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture nei quali si chiedeva al Sindaco di Castiglione della Pescaia Monica Faenzi di rimuovere le sbarre anticamper. Inviti ai quali il Sindaco non ha mai ottemperato, ritenendosi superiore al Ministero e al Codice della Strada.

IL PRIMO GIUDIZIO
Il giudice di primo grado, anche se i fatti narrati erano la verità, non assolveva Pier Luigi Ciolli ma, accettando in parte la tesi del Pubblico Ministero Cicoria, lo condannava a 600,00 euro di multa. Pena condonata. Una pena certamente simbolica visto che Pier Luigi Ciolli era in giudizio per un reato punito nel massimo fino a sei anni di reclusione. Una sentenza che un cittadino qualsiasi avrebbe accolto con soddisfazione visti gli oneri in tempo e denaro per una difesa in appello ma Pier Luigi Ciolli, rappresentando l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, proseguiva dando incarico agli avvocati Massimo Campolmi e Diletta Costalunghi di impostare il giudizio di appello.

L’APPELLO
Perugia, 6 ottobre 2009, udienza davanti alla Corte di Appello.
Pier Luigi Ciolli ritrova l’avvocato della Faenzi e incontra per la prima volta l’avvocato del Comune di Castiglione della Pescaia. Sono gongolanti perché convinti che i giudici di appello non avrebbero sconfessato né il Pubblico Ministero né tantomeno il Giudice di primo grado.
Prende per primo la parola il Procuratore Generale della Repubblica (l’accusa contro Pier Luigi Ciolli imputato) e con ampie motivazioni CHIEDE L’ASSOLUZIONE di Pier Luigi Ciolli, facendo proprie per intero le argomentazioni rappresentate dagli avvocati Massimo Campolmi e Diletta Costalunghi, avvocati a difesa di Pier Luigi Ciolli. (Ndr: ricordiamo che a questo punto del dibattimento è facoltà dell’accusa, qualora abbia accertato degli errori, chiedere l’assoluzione dell’imputato).
Doccia fredda sull’avvocato della Faenzi che, impreparato a tale situazione, interviene ma, fuori tema e con riferimenti errati. Facile l’intervento dell’Avv. Massimo Campolmi nel rappresentare alla Corte che i documenti negli atti sconfessano le dichiarazioni dell’avvocato della Faenzi. Poi, è l’Avv. Diletta Costalunghi a intervenire per rappresentare alla Corte gli aspetti tecnici inerenti il processo, suscitando una particolare attenzione da parte dei membri della Corte.
I Giudici della Corte d’Appello di Perugia si ritirano. Rientrano in aula e il 6 ottobre 2009 assolvono Pier Luigi Ciolli perché NON COLPEVOLE DEL FATTO di cui la Faenzi, Sindaco di Castiglione della Pescaia, lo aveva accusato.
Segue il dossier con l’intervento dell’Avv. Diletta Costalunghi, Dottore di Ricerca in discipline penali e processuali presso l’Università di Giurisprudenza di Firenze.
Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
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telefoni 055 2340597 – 328 8169174
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Un processo… Una storia
La rilevanza penale delle espressioni obiettivamente (e consapevolmente) offensive dell’altrui reputazione trova un limite connaturale nella fondamentale libertà di ciascun individuo di esprimere e divulgare il proprio pensiero, riconosciuta e tutelata dall’articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana, oltreché dalle principali dichiarazioni internazionali sui diritti civili, tra le quali, in particolare, dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Tale libertà è stata recentemente riaffermata dalla Corte d’Appello di Perugia con sentenza n. 751/09, emessa il 6 ottobre 2009 (depositata il 4 gennaio 2010), con la quale la Corte ha assolto Pier Luigi Ciolli, responsabile del settore tecnico-giuridico dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, dall’accusa di diffamazione aggravata mossagli da Monica Faenzi, Sindaco di Castiglione della Pescaia, a seguito di una lunga battaglia intrapresa dall’Associazione per tutelare i diritti delle famiglie in autocaravan in Castiglione della Pescaia.

Le vicende sullo sfondo del processo
le sbarre così dette anticamper
Come è noto, dal 2001 nel Comune di Castiglione della Pescaia sono presenti sbarre trasversali anticamper all’ingresso dei parcheggi, nonché divieti di sosta e fermata per le autocaravan in tutte le aree pubbliche adibite a parcheggio ad esclusione dell’area dislocata a 5 chilometri dal paese. Divieti, questi, che costringono a tutt’oggi le famiglie che impiegano tale autoveicolo alla fruizione dei campeggi se vogliono sostare tranquillamente in quel Comune.
L’illegittimità delle suddette limitazioni, come vedremo meglio più avanti riconosciuta anche dal Ministero dei Trasporti nelle note prot. n. 0031543 del 2 aprile 2007, prot. n. 0059453 del 20 giugno 2007 e prot. n. 0104811 del 15 novembre 2007, fin dal lontano 2001 ha indotto l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a cercare occasioni di privato confronto con l’amministrazione castiglionese; confronto, tuttavia, che, invece di tradursi in un dialogo privato fra portatori di contrapposti interessi, è sfociato in un pesante dibattito mass-mediatico (si vedano gli spezzoni qui riprodotti), che si è concluso – alla fine – con la presentazione di una querela per diffamazione a mezzo stampa nei confronti di Pier Luigi Ciolli da parte della Faenzi.

Alcuni spezzoni del dibattito mass-mediatico
tra il Sindaco di Castiglione della Pescaia e l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

14 maggio 2002: trasmissione TeleTirreno
primo incontro tra Pier Luigi Ciolli (in rappresentanza delle famiglie in autocaravan) e il Sindaco Faenzi

Il Sindaco Faenzi sul tema delle barre limitatrici d’altezza:
«(…) non ritengo che sia un provvedimento illiberale quello che ho fatto, anche perché bisogna partire dal (…) presupposto che la propria libertà finisce dove inizia quella degli altri. Ed io credo che in realtà quel campeggiare, perché poi non nascondiamoci dietro un dito insomma, non era un semplice parcheggio delle auto che la sera …. Come fanno di solito le automobili la sera se ne vanno e lasciano il parcheggio libero… comunque nella stagione estiva magari c’è un certo ricambio. Là si assisteva invece ad un vero e proprio campeggio insomma, proprio ad un insediamento abitativo, io ho riferito (…) un’immagine dei panni stesi, ma perché così è in realtà: vedevamo stanziare i camper per mesi là dentro (…). Quindi (…) non è stato un provvedimento illiberale, anche perché non abbiamo impedito ai camper di venire, vi abbiamo detto soltanto per favore non state là. Ve lo abbiamo detto con delle sbarre, ma voi sapete meglio di me che non è facile insegnare anche educare i camperisiti (…).
(…) Per altro io dico anche (…) non tanto che siano stati tolti dei diritti, io credo vi siano stati tolti dei privilegi, dei privilegi che avevate acquisito con la possibilità di stare all’interno di un centro che era il centro di Castiglione della Pescaia dove la gente che poi ha un’abitazione, che magari viene in vacanza per un mese, o paga l’affitto o paga le tasse o in qualche modo non ha gli stessi vantaggi vostri, ma se non vogliamo proprio prendere in considerazione i proprietari di abitazioni, diciamo che colui che viene con una tenda o che viene con una roulotte è costretto diversamente da come fate voi, ad andare in un campeggio, pagare, e pagare i servizi di cui usufruisce (…).
Il codice della strada non mi vieta (…) di apporre delle barre (…); è vero che non me lo permette, ma non me lo vieta, non mi norma, per cui io ritengo di poter utilizzare i poteri del sindaco che mi creda, di poteri ne ha molti, moltissimi. E’ l’autorità sanitaria massima, è l’autorità che deve vigilare sull’ordine pubblico e quindi non ho fatto altro che esercitare i miei poteri. Ma più che altro ho esercitato un dovere, un dovere preciso, un dovere verso i miei concittadini perché si evitasse che i camperisti portassero i loro scarichi nel sottopassaggio, di solito, perché così accade, noi lo sappiamo, perché poi dobbiamo mandarci continuamente i nostri operai. Ho evitato in tal modo che i camperisti magari, si mettessero a sostare davanti alle case, perché lei mi fa la differenza, perché voi usate questo sottile escamotage che a me non piace molto perché mi sento presa in giro: finché i piedini del camper non sono posizionati a terra, si tratta di sosta e non si tratta di campeggio. Però poi in realtà i camper stanno lì un mese e quando i vigili sono distratti o c’hanno da fare altro, perché purtroppo nella stagione estiva c’hanno da fare molto, perché noi contiamo 140.000 presenze e quindi non siamo soltanto e non possiamo stare soltanto dietro ai camperisti e quindi usando questo escamotage mi soggiornano per mesi nelle strade, per mesi negli stalli, per mesi davanti alla zona delle Paduline. E io sinceramente questa cosa non la sopporto, non mi piace, non mi piace nemmeno l’arroganza con cui voi ponete i vostri quesiti e con cui volete il rispetto dei privilegi, perché allora le posso dire che domani dovrei permettere, non tanto a chi urina fuori dall’albergo di chiudere l’albergo, ma dovrei permettere magari a qualcuno che viene in tenda e che ha meno possibilità economiche anche di coloro che possono comprare un camper, perché costa molto meno la tenda di un camper, di soggiornare nel centro storico del paese. Però così come non si può permettere ad esempio, (…) di dormire per strada alla gente perché il vagabondaggio non è ammesso (…), io non posso permettere che (…) il centro del paese diventi un campeggio (…)
(…) Dunque, io devo dire sì ai camper, ma con le regole che diciamo noi, con i modi che diciamo noi, perché a me anche questo tentativo che Lei mi dice di venire a fare il sopralluogo a Castiglione, ma Castiglione è anche e soprattutto del suo Sindaco, dei suoi concittadini, e Lei insomma, mi pare che sia di Firenze, stia a casa sua a fare i sopralluoghi, eh scusi eh, io non gli vengo a fare i sopralluoghi, il territorio me lo gestisco e me lo organizzo come ritengo sia il modo migliore. Tra l’altro io voglio dire che anche quei vantaggi economici che spaventano poi i cittadini li ripagano, perché voi consumate l’acqua e non la pagate, perché scaricate e sono 100 milioni e non li pagate, consumate il suolo pubblico e non lo pagate per cui voglio dire la TARSU poi io la devo far pagare al 100% ai miei concittadini perché l’amministrazione di centrosinistra ha così decretato, e quindi i 100 milioni se li ripagano loro, poi qualche negoziante avrà venduto qualche pagnotta di pane in più, ma poi la ripagano, l’acqua poi costa e voi la pagate, la prendete senza consumare (…). Per quanto riguarda la responsabilità contabile io ho speso 6 milioni per mettere le sbarre probabilmente ne risparmio 100 per gli scarichi (…), per cui vi dico che la vostra intransigenza è diventata anche la mia intransigenza, perché voi venite a Castiglione (…) io vi metterò in apposite aree voi pagherete tutto ciò che consumerete e così saremo felici e contenti e io mi auguro che ci sia una felice coabitazione tra di noi, ma queste sono le regole e devono essere rispettate anche da voi, perché gli altri le rispettano».

9 luglio 2002, “Maremma News”: relativo ai 150 nuovi posti creati dall’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia presso le Rocchette per le autocaravan:
«Abbiamo preferito rispondere agli attacchi direttamente con in fatti (…). Certo, adesso anche i camperisti dovranno pagare per l’erogazione dei servizi di cui finora hanno potuto godere gratuitamente (…)».

13 febbraio 2003, “Maremma News”;
14 febbraio 2003, “La Nazione”: su una sentenza del Giudice di Pace Roberto Torriti, pubblicata su “La Nazione” del 12 febbraio 2003, che esprime opinioni analoghe a quelle del Sindaco Faenzi in merito alla legittimità di una regolamentazione differenziata della sosta delle auto e dei camper e oggetto di commento da parte di Roberto Tronconi, all’epoca, Presidente di ANCC.
Il Sindaco: «(omissis) Che gli piaccia o no, adesso il signor Tronconi, se da Firenze da dove lancia
i suoi strali, vorrà venire in vacanza a Costiglione, dovrà anche lui fare come i comuni mortali: pagare per i servizi che riceve (omissis)».

14 settembre 2007, “Corriere Maremma: ancora sulle “sbarre anti-camper”
Eugenio Mencacci, assessore alla polizia municipale castiglionese: «Come amministrazione comunale abbiamo la facoltà di adottare provvedimenti che regolino il traffico sul territorio (omissis). Così come moltissimi altri Comuni turistici in Italia, noi ci siamo avvalsi di questa facoltà fin dal 2001 regolamentando la sosta dei camper. È stata una risposta precisa a tanti cittadini e turisti che lamentavano da tempo una situazione insostenibile per molti aspetti: traffico, decoro e anche questioni igenico-sanitarie. I camper sostavano sul lungo mare e lungo il canale Bruna dove più volte i vigili urbani hanno riscontrato lo scarico dei reflui. C’era persino chi veniva a lamentarsi della presenza costante dei camper proprio a ridosso del balcone della casa vacanze della quale pagava, al contrario dei camperisti, l’affitto (Omissis)»

L’articolo incriminato
La vicenda processuale che ha coinvolto Pier Luigi Ciolli ha tratto origine proprio da questo punto.
Infatti, sul quotidiano “Corriere Maremma del giorno 11 luglio 2002, Pier Luigi Ciolli pubblicò a suo nome un intervento intitolato Camperisti sul piede di guerra (pagina 42 del numero 85 della rivista inCAMPER, che è reperibile aprendo http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=85&n=44&pages=40 ). Per quanto non si trattasse di una nota diversa da molte altre che l’avevano preceduta, la peculiarità dei contenuti di quell’intervento, certamente di forte critica nei confronti dell’operato del Sindaco di Castiglione della Pescaia, indussero Monica Faenzi a presentare querela contro il firmatario dell’articolo.
Queste, le espressioni più importanti del comunicato:
«I cittadini di Castiglion della Pescaia sono sconvolti dalle iniziative attivate dal Sindaco di Castiglion della Pescaia Monica Faenzi per le spese inerenti all’allestimento di parcheggi a pagamento e per l’emanazione di limitazioni alla circolazione stradale.
Il Sindaco (…) ha creato il problema “camper” per giustificare le spese per la creazione di infrastrutture e per l’assegnazione della gestione dei parcheggi (…)
(…) abbiamo chiarito e ripetiamo che il Sindaco si avvale di presunti e/o reali problemi per sperperare i miliardi delle entrate comunali a sua discrezione nonché per concedere autorizzazioni a costruire e gestire infrastrutture a soggetti privati (…)».
Era opinione della Faenzi che le espressioni in parola rivelassero una natura fortemente offensiva, celando un’implicita accusa nei confronti della medesima per abuso d’ufficio, delitto previsto e punito dall’articolo 323 Codice Penale.

Art. 323 c.p.
“Abuso di ufficio”
«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»

Il delitto di diffamazione a mezzo stampa, la libertà di stampa, il diritto di cronaca e il diritto di critica
La narrazione della vicenda processuale che è seguita alla querela della Faenzi, durata sette lunghi anni, rende opportuna – se non addirittura necessaria – l’apertura di una parentesi concernente la tutela dell’onore nella così detta società dell’informazione.
Sul punto va subito chiarito che, se da un lato l’articolo 595 Codice Penale vieta di offendere la reputazione altrui comunicando con più persone, dall’altro l’articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana garantisce a ciascun individuo la libertà di esprimere il proprio pensiero.
Tale libertà è evidentemente fondamentale in un sistema democratico di vita associata, poiché è su di essa che si fonda il diritto di ogni singolo alla partecipazione al governo del res publica.
Scelte consapevoli presuppongono un’informazione compiuta: da qui, la necessità di garantire nei sistemi politici come il nostro, cioè basati sulla sovranità popolare, la libertà di informazione nella sua duplice veste di libertà di informare (lato attivo della libertà di manifestazione del pensiero di cui all’articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana) e libertà di informarsi (lato passivo della libertà di manifestazione del pensiero), garantita quest’ultima, oltreché dall’articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana, dal già citato articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Nasce perciò la libertà di stampa e con essa il diritto di cronaca e il diritto di critica mediante i quali, presenti determinati requisiti di elaborazione giurisprudenziale, notizie o espressioni obbiettivamente lesive dell’onore vengono scriminate, il che val quanto dire possono essere lecitamente divulgate dall’individuo nella società, trasformando un fatto che altrimenti sarebbe reato perché tipico, in un fatto lecito ab origine.
Circa i requisiti strutturali del diritto di cronaca e del diritto di critica quali espressioni della scriminante (comune) dell’esercizio del diritto (articolo 51 Codice Penale), dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere necessaria:
1) la verità del fatto narrato;
2) la continenza del linguaggio;
3) la rilevanza sociale della notizia.
In altre parole: affinché uno stampato o una dichiarazione obiettivamente diffamante perché lesiva della reputazione di un individuo, possa ritenersi comunque divulgata in modo lecito perché scriminata dal diritto di cronaca (o, a seconda dei casi, dal diritto di critica) è necessario che si tratti di comunicazione avente alla base fatti veri, che riguardi episodi la cui pubblica conoscenza costituisca presupposto per un autentico esercizio dei diritti di partecipazione politica da parte dei cittadini, nonché – infine – che le espressioni verbali impiegate siano verbalmente corrette.
Presenti dette caratteristiche, l’informazione divulgata dovrà ritenersi estranea alla sfera del penalmente rilevante, perché – appunto – scriminata.

Il processo di primo grado
La condanna di Pier Luigi Ciolli
Tanto premesso, nel caso di Pier Luigi Ciolli è venuta in considerazione la scriminante del diritto di critica, più che il diritto cronaca, visto che in quell’articolo Pier Luigi Ciolli ha espresso un giudizio, ossia una presa di posizione motivata e argomentata su accadimenti, fatti e circostanze ben precise.
Tale precisazione è importante perché, sebbene per il diritto di critica non valgano limiti diversi rispetto a quelli sopra detti, nondimeno tali limiti si atteggiano in modo diverso, perché sono più elastici che nel diritto di cronaca.
Ferma la maggiore elasticità dei requisiti in presenza dei quali si può dire che una notizia è coperta dal diritto di critica, nondimeno tale diritto non è stato inizialmente riconosciuto a Pier Luigi Ciolli, che in primo grado è stato condannato.
Il giudice di primo grado, infatti, mentre ha ritenuto «la prima parte del comunicato (…) del tutto in sintonia con i limiti propri di una critica legittima», ha manifestato un diverso avviso in relazione alla parte finale del comunicato, che – a suo giudizio – «(…) finiva per discostarsi dai cennati limiti.». Ciò perché – continuando a citare testualmente le parole del giudice di primo grado – Pier Luigi Ciolli «giungeva ad attribuire al Sindaco un fatto specifico del tutto indimostrato ed indimostrabile, fra l’altro costituente addebito di possibile rilievo penale, cioè quello di aver creato più o meno strumentalmente il problema camper non perché fosse avvertita l’esigenza di disciplinare magari erroneamente, l’afflusso di autocaravan, bensì per poter sperperare a sua discrezione le entrate comunali e per poter concedere autorizzazioni a privati, cioè per poter abusare del suo ufficio, privilegiando i privati prescelti a danno delle finanze pubbliche (il riferimento è chiaramente al delitto di abuso d’ufficio di cui all’articolo 323 Codice Penale)».
Estrinsencando l’implicito di queste parole, insomma, il giudice di primo grado ha ritenuto Pier Luigi Ciolli colpevole del delitto di diffamazione a mezzo stampa, perché ha considerato non provata all’esito del processo di primo grado – e tantomeno dimostrabile neppure in futuro – la verità dei fatti narrati da Pier Luigi Ciolli. Essendo quindi mancato uno degli elementi costitutivi del diritto di critica, detta scriminante non si sarebbe potuta invocare, con la conseguenza che Pier Luigi Ciolli doveva essere ritenuto colpevole di diffamazione aggravata ai danni della Faenzi e, per questo, condannato.

L’appello: perché quei fatti erano tutti veri
In realtà, questa conclusione era davvero incondivisibile, in quanto i fatti narrati da Pier Luigi Ciolli erano tutti veri.
Vediamoli insieme:
a) «Il Sindaco… ha creato il problema camper»
L’asserzione è vera. La prova? I fatti e soltanto i fatti.
È certamente un fatto che dalle precedenti amministrazioni comunali il turismo itinerante non sia stato sentito come un problema. Ma se così è, ne consegue che un problema è stato dunque “creato”, perché prima dell’amministrazione comunale Faenzi il problema camper non c’era (problema presunto) o, quantomeno, non era sentito di portata tale da rendere necessari interventi così limitativi come quelli realizzati dall’amministrazione Faenzi (problema reale).
L’espressione presunti e/o reali problemi di cui al terzo capoverso del comunicato trova quindi una giustificazione.
D’altra parte, che soggettivamente la Faenzi abbia percepito la questione famiglie in autocaravan come un problema non è comunque un mistero: moltissimi gli interventi pubblici di quegli anni nei quali la stessa ha fatto presente l’inaccettabilità per lei che le famiglie in autocaravan possano fruire di Castiglione della Pescaia in maniera economicamente più vantaggiosa rispetto al turismo tradizionale (per un riscontro, si vedano gli interventi qui riprodotti).

b) «(…) per giustificare le spese per la creazione di infrastrutture»
Anche in questo caso il fatto narrato è assolutamente veritiero: per fronteggiare e risolvere il problema camper, infatti, sono state messe una decina di sbarre anticamper nelle zone in cui precedentemente era possibile circolare e sostare liberamente. Spese, queste ultime, che hanno dunque trovato la loro giustificazione nell’esigenza di risolvere il problema turismo itinerante in Castiglione delle Pescaia, come si diceva, sollevato dal Sindaco (quale altra giustificazione avrebbero potuto trovare, infatti?)
esame testimoniale
Faenzi: Noi abbiamo sette campeggi, tutti attrezzati per i camper, più le zone naturalmente di sosta che abbiamo creato;
Giudice: perdonatemi, parcheggi a pagamento o parcheggi liberi?
Faenzi: Sono parcheggi a pagamento
Giudice: Ecco, là dove sono state messe le sbarre, il parcheggio era libero?
Faenzi: Era libero, sì;
Teste a difesa: La questione verteva sul fatto che alle famiglie in autocaravan non veniva più permessa, di fatto, la sosta e la circolazione nel comune, era intervenuto soprattutto l’atto, quello dell’apposizione di sbarre in alcuni parcheggi, sbarre a due metri di altezza da terra, per cui di fatto alle famiglie in autocaravan era preclusa la possibilità, è preclusa tutt’ora la possibilità di sostare nei parcheggi
Difesa: e all’interno del Comune, a parte nei parcheggi, erano previsti degli stalli con divieti?
Teste a difesa: era prevista un’area di sosta, Casa Mora, e poi credo anche aree soste private (…) qualche altra credo che sono parcheggi privati.

c) « (…) per l’assegnazione della gestione dei parcheggi e del trasporto pubblico» (secondo capoverso); «per concedere autorizzazioni a costruire e gestire infrastrutture a soggetti privati» (terzo capoverso)
Installate le barre limitatrici d’altezza, il Comune ha quindi affidato a soggetti privati l’incarico di costruire e gestire i parcheggi ove avrebbero dovuto confluire le autocaravan a seguito delle sbarre anticamper.
Stesso discorso, con riferimento alla gestione del trasporto pubblico, dato che in Castiglione della Pescaia questo è gestito dalla RAMA SpA.

d) « (…) per sperperare i miliardi delle entrate comunali»
L’illegittimità delle sbarre anticamper – riconosciuta persino dal Giudice del processo di primo grado – certamente ha giustificato l’espressione “sperpero”, da intendersi nel senso di spreco di denaro, di denaro pubblico speso male.
Al riguardo, peraltro, non si può non notare che con tali sbarre si impedisce a tutt’oggi alle autocaravan la circolazione e la sosta nel comune di Castiglione della Pescaia; al punto che – in modo del tutto discriminatorio rispetto agli altri veicoli – laddove le autocaravan intendano anche semplicemente sostare (nota bene: e non campeggiare!), sono costrette a recarsi in apposite aree attrezzate a pagamento.
L’elevato costo sostenuto per le barre limitatrici d’altezza dall’amministrazione castiglionese unita alla loro indiscussa – e indiscutibile – illegittimità, provata dalle già citate note ministeriali (Note del Ministero dei trasporti prot. n. 0031543 del 2 aprile 2007, prot. n. 0059453 del 20 giugno 2007 e prot. n. 0104811 del 15 novembre 2007), ha dunque consentito a Pier Luigi Ciolli, e certamente a buon diritto, di parlare di sperpero del denaro pubblico, visto che il Comune avrebbe dovuto procedere alla rimozione di tutte le sbarre installate.
Queste dunque, e in estrema sintesi, le ragioni che, unite alla circostanza che a motivo dell’articolo di Pier Luigi Ciolli vi era stata unicamente la volontà di far conoscere all’opinione pubblica l’illegittimità dell’operato del Sindaco – e non certamente quella di accusare la Faenzi di abuso d’ufficio, come invece erroneamente ritenuto dal primo giudice – ci hanno indotto a sottoporre la decisione del giudice di primo grado al vaglio di giudici superiori.
Tali presupposti di pensiero, infatti, non potevano certamente rendere condivisibile né in alcun modo accettabile la sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui assumeva non provata la verità di taluni addebiti contenuti nella pubblicazione di Pier Luigi Ciolli.
Per vero, però, c’era anche di più.
Nel caso di Pier Luigi Ciolli – come si è già detto – non si trattava di cronaca, ma di critica, cioè di un giudizio, di un’opinione che come tale non poteva pretendersi rigorosamente obiettiva, e il requisito della verità del fatto evidentemente mal si attaglia all’opinione in sé.
In materia di critica, la maggiore elasticità del requisito della verità del fatto, peraltro, è pacificamente riconosciuta anche da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione (organismo supremo), che non ha mancato di sottolineare in moltissime sue pronunce come – in realtà – i veri limiti del diritto di critica siano soltanto la rilevanza sociale del fatto narrato la continenza delle espressioni impiegate. Limiti, peraltro, tutti rispettati da Pier Luigi Ciolli nel suo articolo.
Nessun dubbio, infatti, in ordine all’interesse pubblico di quelle notizie, attenendo all’operato del Sindaco di Castiglione della Pescaia, vale a dire a una persona rispetto alla quale sussiste un rilevante interesse collettivo alla formazione di una opinione consapevole e pluralistica dei consociati.
Analogamente, nessun dubbio neppure sulla sussistenza del requisito della continenza, soprattutto alla luce del fatto che non si è trattato di critica pura e semplice, bensì di critica politica, vale a dire in un settore in cui le maglie della giurisprudenza nel ritenere sussistente la continenza del linguaggio, anche quando i toni impiegati siano particolarmente gravi, sono ancora più ampie.
Al riguardo giova ricordare che, se la giurisprudenza continua a vietare espressioni gratuitamente contumeliose, toni sarcastici o l’attacco gratuito alla persona (i così detti argumenta ad nomine), nondimeno manifesta poi un atteggiamento notevolmente liberale, volto molto spesso al riconoscimento del diritto di critica in funzione scriminante, stanti il preminente interesse generale al libero svolgimento della vita democratica (ex multibus, Cassazione Penale, sezione V, 8 febbraio 2008, n. 9084, in CED Cassazione Penale, 2008) e la diffusa desensibilizzazione del linguaggio nel contesto della polemica politica.
Giusto a titolo di esempio, tanto per far capire l’orientamento della giurisprudenza sul punto, la Cassazione ha statuito che non costituisce diffamazione, perché non viene superato il limite della continenza:
1. l’ipotesi in cui si stigmatizzi l’attività di un politico che assomma su di sé cariche politiche remunerate incompatibili (oltreché attività in conflitto con lo stesso Comune) con l’espressione «'attività (…) preordinata ad “arraffare” il più possibile per sé, “fregandosene” del resto» [ Cassazione penale, sezione V, 13 giugno 2007, n. 34432, in CED Cassazione penale, 2008];
2. l’espressione “fascista nel senso più deteriore del termine” rivolta a un Sindaco [Cassazione penale, sezione V, n. 29433, in CED Cassazione penale, 2008];
3. proferire la frase “oramai sei morto e puzzi pure”, sempre rivolta a un sindaco da un esponente politico di opposta fazione.
Non occorre dilungarsi troppo per comprendere come il caso di specie non abbia integrato alcuna di queste ipotesi.

I giudici di appello
Assoluzione di Pier Luigi Ciolli
Tutte queste ragioni e altre ancora, sono dunque state oggetto di giudizio di appello, per essere alla fine condivise e fatte proprie sia dal Pubblico Ministero, che ha chiesto l’assoluzione, che dagli stessi giudici della Corte d’Appello di Perugia, che l’assoluzione a Pier Luigi Ciolli hanno dato.
I giudici di Perugia hanno, infatti, assolto Pier Luigi Ciolli perché il fatto non ha costituito reato, «per aver il Ciolli svolto un legittimo esercizio del diritto di critica».
E questo perché:
1) un diritto di critica contro un provvedimento emesso dal Sindaco di Castiglione della Pescaia, considerato lesivo degli interessi della categoria, ben poteva essere esercitato da Pier Luigi Ciolli, quale rappresentante dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti;
2) la critica all’attività della Faenzi non trascendeva in un attacco alla Faenzi come persona, ma stigmatizzava unicamente l’operato istituzionale del Sindaco;
3) «dire che il primo cittadino ha sperperato, cioè mal speso i soldi derivanti dalle pubbliche entrate, non significa esulare dal diritto di critica, se non al costo di comprimerlo eccessivamente fino ad annullarlo»;
4) «dire che il problema dei camper è stato preso a pretesto per avviare infrastrutture da far gestire a privati non significa aver affermato falsità, atteso che il problema camper era insorto a seguito della apposizione nei parcheggi pubblici del Comune di sbarre limitatrici di altezza, allo scopo di interdirne l’accesso ai camper ed alle autocaravan, provvedimento che il Ministero dei Trasporti, con le note in atti, ha poi riconosciuto illegittimo»;
5) «parlare di “presunti e/o reali problemi” per spendere male il pubblico denaro significa criticare aspramente l’operato del pubblico amministratore, ma non anche aver trasceso i limiti di una critica politico-sindacale, sollecitata dalla categoria degli utenti e che mai risulta essere sfociata in un attacco personale».

Considerazioni conclusive
Queste, dunque, le decise parole con le quali i giudici perugini hanno riaffermato per Pier Luigi Ciolli la libertà di ogni individuo di esprimere e divulgare il proprio pensiero, ossia – prendendo a prestito una bella espressione della Corte Costituzionale – una pietra angolare della democrazia [cfr. Corte Costituzionale, 2 aprile 1969, n. 84, in Giust. civ., 1969, p. 1175].
Sette anni di processo sono tuttavia occorsi per questa sentenza. Sette anni che, se per un individuo economicamente dotato non costituiscono certamente un problema, viceversa tale possono diventare per un cittadino che non ha le possibilità di supportare lungaggini processuali.
Senza voler entrare nelle vexatae quaestiones “attuale durata dei processi”, svilimento delle funzioni di prevenzione generale mediante intimidazione e di prevenzione speciale della pena, non si può tuttavia fare a meno di notare, quanto meno in prospettiva futuristica, che, mentre il reato di ingiuria, forse potrebbe anche essere depenalizzato, cioè trasformato in illecito amministrativo, proprio come accaduto per il delitto di atti osceni in luogo pubblico di natura colposa e per il delitto di bestemmia, il maggiore disvalore che caratterizza la diffamazione, ci porta a ritenere ragionevole a tutt’oggi la permanenza di questo comportamento fra quelli che lo Stato reputa meritevoli di sanzione penale.
Da sempre punito, anche in sistemi molto lontani dai giorni nostri – lo punivano già le leggi delle dodici tavole –, la necessità di reprimere le offese all’altrui reputazione comunicate a più persone permane, anzi addirittura aumenta in misura esponenziale nei sistemi moderni, vivendo noi nella “società dell’informazione”.
Internet, facebook, newsgroup, chat, sono tutti sistemi che consentono la divulgazione di notizie in tempi rapidissimi, mediante una comunicazione a incertam personam, cioè a un pubblico non predeterminabile. Con la conseguenza che, se da un lato certamente consentono la realizzazione più compiuta della fondamentale libertà di manifestazione del pensiero, dall’altro possono però anche tradursi in strumenti fortemente lesivi dell’onore dei singoli, soprattutto alla luce dell’attuale mancanza di regolamentazione del mondo virtuale.
Il concetto di reputazione, infatti, nella sua accezione più generale, afferisce alla sfera della personalità, sia essa vista sotto l'aspetto sociale, cioè dell'inserimento del singolo nella collettività, sia sotto l'aspetto individuale, vale a dire come qualità esteriore del soggetto.
Il grave disvalore di condotte gravemente diffamatorie, se poste in essere al di fuori dei limiti riconosciuti dall’ordinamento, pertanto, non solo giustifica la permanenza di questo reato nella sfera del penalmente rilevante, ma addirittura dovrebbe portare il legislatore a pensare a un rafforzamento della tutela del cittadino.
Giova subito precisare – sgomberando il campo da equivoci – che la spina nel fianco del delitto di diffamazione non è la formulazione della fattispecie (come si potrebbe pensare), bensì oltre alle applicazioni giurisprudenziali del reato, il profilo del trattamento sanzionatorio e dell’efficace repressione dei comportamenti gratuitamente diffamatori; e ciò, date le caratteristiche, soprattutto quando sia il mondo virtuale a ospitare tali comportamenti.
La questione relativa al trattamento sanzionatorio, purtroppo, non si presta a essere esaminata in questa sede, essendo un tema di respiro incredibilmente ampio, poiché richiama il problema centrale dell’attuale ineffettività delle sanzioni penali così come delineate dal codice Rocco (1930); ineffettività e forse – ci sia consentito dire – anche scarsa utilità di certe previsioni, per lo più oggi solo sulla carta, dalla quale non può conseguire che la perdita nell’oblio di quelle tre fondamentali funzioni che la pena dovrebbe svolgere.
Diverso, viceversa, il discorso relativo a un ripensamento della tutela dell’onore leso nel settore informatico e telematico. Trattandosi, infatti, di un settore ancora da normare, in quanto sconosciuto al legislatore del ’30, la pensabile estensione della responsabilità penale ad alcune figure il cui coinvolgimento per il momento è difficile (ma comunque – a nostro giudizio – non impossibile) da ottenere, oltre che una regolamentazione del mondo Internet, possibilmente non limitata all’impiego del solo strumentario penale, potrebbe consentire un’azione di responsabilizzazione degli utenti già a livello preventivo, cioè prima della realizzazione di un reato, e, verosimilmente, una tutela di maggior efficacia a reato commesso.

Avv. Diletta Costalunghi
Dottore di Ricerca in discipline penali e processuali presso l’Università di Giurisprudenza di Firenze.

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