Strade condominiali. Cassazione: condominio e’ custode dei beni e responsabile dei danni. Come tutelarsi

di Alessandro Gallucci

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26751 del 18 dicembre 2009, torna ad occuparsi dei danni provocati a terzi (o agli stessi condomini) dalle parti comuni. In questo caso si trattava del danno subito da una persona a causa della caduta da una motocicletta provocata dalle cattive condizioni di una strada condominiale.
La pronuncia e' importante sotto due punti di vista:
– ribadisce che il condominio, quale responsabile dei beni comuni, risponde dei danni che provengano dagli stessi;
– afferma che si tratta di responsabilita' oggettiva, lasciando, di fatto, poco spazio alla possibilita' di evitare una condanna.
Se si tiene presente che i costi di un risarcimento sono a carico dei condomini, quali proprietari delle cose comuni, e' chiaro che la decisione della Cassazione pone ancor di più l'accento sulla necessita' di una manutenzione costante delle parti comuni.
Che cosa dice piu' nello specifico la sentenza?
Il principio richiamato
“Chi proponga domanda di risarcimento dei danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., in relazione alle condizioni di una strada (nella specie, danni conseguenti alla caduta da una motocicletta), ha l'onere di dimostrare le anomale condizioni della sede stradale e la loro oggettiva idoneita' a provocare incidenti del genere di quello che si e' verificato (nella specie, presenza di pietrisco sul fondo stradale). E' onere del custode convenuto in risarcimento, invece, dimostrare in ipotesi l'inidoneita' in concreto della situazione a provocare l'incidente, o la colpa del danneggiato, od altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il danno”.
Che cosa puo' fare il condomino che si avvede del pericolo per evitare che possa causare danni?
E' consigliabile avvisare subito l'amministratore, che per non incorrere anch'egli in responsabilita' dovra' agire immediatamente per rimuovere la situazione di pericolo. Nel caso d'inerzia di quest'ultimo, il condomino, visto che si tratta di situazione urgente, potra' provvedere a rimuovere la causa del pericolo chiedendo, in seguito, le spese al condominio.

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