NEL CAOS L’ICI PER I RESIDENTI ALL’ESTERO. ATTENTI ALLE SANZIONI

In seguito ai numerosi quesiti che recentemente mi sono stati inviati da nostri connazionali residenti all’estero i quali non hanno ancora pagato l’ICI per il 2009, ritengo opportuno fare le seguenti precisazioni in materia di imposta comunale sugli immobili.

Ribadisco innanzitutto che in base alla normativa vigente ed ai chiarimenti che mi sono stati forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a seguito di una mia interrogazione, gli italiani residenti all’estero e proprietari di abitazione in Italia sono tenuti a pagare l’ICI.

E’ riconosciuta infatti l’applicazione della sola detrazione di base (peraltro già in vigore dal 1993) per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Insomma, se da un lato l’abitazione degli italiani all’estero è assimilata ad abitazione principale ai fini della detrazione di base, dall’altro – con una evidente contraddizione giuridica – la stessa abitazione non viene considerata “principale” ai fini dell’esenzione. Un vero pasticcio ed in concreto una penalizzazione riservata ai nostri connazionali emigrati che questo Governo insensibile ed inetto non ha voluto chiarire e risolvere positivamente nonostante le pressioni nostre e delle comunità all’estero.

Vale tuttavia la pena ricordare che un elevato numero di comuni italiani si è dotato di un regolamento o ha emanato una delibera che prevede l'assimilazione ad abitazione principale delle unità immobiliari possedute dagli italiani residenti all'estero i quali quindi non hanno dovuto versare l'ICI.

Tuttavia con la risoluzione n. 1 del 4 marzo 2009 il Dipartimento delle finanze Direzione federalismo fiscale, del Ministero dell'economia e delle finanze, ha nuovamente chiarito, ancorché con molto ritardo rispetto all'entrata in vigore della normativa che ha disposto l'esenzione dall'Ici, quali sono le ipotesi di assimilazione all'abitazione principale cui possono riferirsi i regolamenti o le delibere comunali ed ha ESCLUSO quella delle abitazioni possedute in Italia da cittadini residenti all’estero.
Tali regolamenti o delibere possono conseguentemente essere impugnati dagli uffici competenti del Ministero delle Finanze e resi invalidi. La risoluzione precisava addirittura che i comuni avrebbero dovuto provvedere al recupero del tributo nei confronti dei contribuenti che non avevano effettuato il versamento dell'Ici relativa all'anno 2008 ritenendo di rientrare nelle condizioni di esenzione.
In questo vergognoso caos normativo non è facile prevedere come si comporteranno i comuni nel caso in cui i loro regolamenti e le loro delibere saranno impugnati o suggerire ai nostri connazionali cosa fare. Ecco perché è auspicabile un chiarimento definitivo ed inequivocabile da parte delle autorità competenti di cui purtroppo siamo ancora in attesa.

Chi purtroppo non doveva mancare all’appuntamento del pagamento dell’ICI entro il 16 dicembre 2009 per evitare di incorrere in sanzioni, erano tutti gli italiani all’estero proprietari di un’unità immobiliare in Italia il cui comune di riferimento non aveva deliberato l’assimilazione. Chi ha dunque saltato l'appuntamento del 16 dicembre può “ravvedersi” pagando entro 30 giorni con una sanzione pari al 2,5% dell'imposta dovuta, più gli interessi legali del 3% annuo calcolati in proporzione ai giorni di ritardo. Nel caso in cui, invece, il contribuente versasse l'Ici entro un anno dalla scadenza prevista, la sanzione salirebbe al 3%, più gli interessi legali maturati.

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