Onorevole Razzi, Lei ha le idee un po’ confuse e si fida un po’ troppo dei Padani

La legge Bossi-Fini andava modificata in meglio e non includere nel pacchetto sicurezza delle leggi di natura razziali, volute esclusivamente dalla Lega Nord per l’Indipendenza della Padania. Invece di pronunciare frasi fatte e rifatte ci dica invece (essendo Lei un rappresentante della Comunita’ Italiana nel Mondo) quale modifica apporterebbe alla Bossi-Fini (o l’attuale ) per renderla piu’ umana.?

LEGGE BOSSI-FINI

La Legge Bossi Fini è l'espressione d'uso comune che indica la legge della Repubblica italiana 30 luglio 2002, n.189, varata dal Parlamento italiano nel corso della XIV Legislatura, di modifica del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ovvero il D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. La legge prende il nome dal leader di Alleanza Nazionale, Gianfranco Fini, e da quello della Lega Nord, Umberto Bossi, primi firmatari della legge, che nel governo Berlusconi II ricoprivano, rispettivamente, le cariche di vicepresidente del Consiglio dei ministri e di ministro per le Riforme istituzionali e la Devoluzione, per regolamentare le politiche sull'immigrazione e sostituisce ed integra la precedente modifica, la c.d.Legge Turco-Napolitano, ovvero la legge 6 marzo 1998, n. 40, confluita poi nel predetto Testo Unico.

Essa prevede che l'espulsione, emessa in via amministrativa dal Prefetto della Provincia dove viene rintracciato lo straniero clandestino, sia immediatamente eseguita con l'accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica. Gli immigrati clandestini, privi di validi documenti di identità, vengono portati in centri di permanenza temporanea, istituiti dalla legge Turco-Napolitano, al fine di essere identificati.

La legge prevede il rilascio del permesso di soggiorno, della residenza e cittadinanza italiana alle persone che dimostrino di avere un lavoro o un reddito sufficienti per il loro mantenimento economico. A questa regola generale si aggiungono i permessi di soggiorno speciali e quelli in applicazione del diritto di asilo.

La norma ammette i respingimenti al Paese di origine in acque extraterritoriali, in base ad accordi bilaterali fra Italia e Paesi limitrofi, che impegnano le polizie dei rispettivi Paesi a cooperare per la prevenzione dell'immigrazione clandestina. Le navi di clandestini non attraccano sul suolo italiano, l'identificazione degli aventi diritto all'asilo politico e a prestazioni di cure mediche e assistenza avvengono nei mezzi delle forze di polizia in mare.

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