Rottamazione ter: proposte e rateazioni in corso

La definizione agevolata prevista dall’art. 3 del D.L. n. 119/18, meglio conosciuta come rottamazione ter, risulta migliore e più appetibile rispetto a quelle introdotte dall’art. 6 del D.L. 193/2016 e dall’art. 1 del D.L. 148/17 per il semplice fatto che ai contribuenti è stata concessa la possibilità di estinguere il debito in un lasso di tempo maggiore.

In merito, questa Fondazione non aveva mancato di muovere critiche alle due precedenti versioni e di avanzare proposte chiedendo di modificare i testi legislativi con la previsione di una dilazione più lunga ed un numero più elevato di rate.

Se con questa nuova versione si vuole realmente sortire gli effetti sperati in termini di gettito, l'art. 3, oltre a quanto già previsto, dovrebbe:

– includere i debiti iscritti a ruolo fino all'entrata in vigore del D.L. 119/18 sia per aumentare le entrate, sia per evitare disparità di trattamento fra chi ha avuto i propri debiti affidati all'agente della riscossione entro il 31.12.2017 (versione attuale) e chi, incolpevolmente, li ha avuti dopo tale data;

– aumentare il periodo di tempo per effettuare il pagamento da 5 anni a 7 anni, in considerazione del fatto che la rateazione ordinaria dei debiti iscritti a ruolo ne prevede già 6 (72 rate), o perlomeno renderlo uniforme;

– evitare quanto successo nelle precedenti versioni ed obbligare l’agente della riscossione a rispettare inderogabilmente i termini stabiliti al comma 11 dell’art. 3 del Decreto, e ad inviare le previste comunicazioni entro il 30.06.2019;

– allargare il campo della definizione agevolata includendo i tributi locali e dando ampia facoltà ai Comuni, come già avvenuto nelle precedenti edizioni, di deliberare in merito.

Inoltre, qualora fra i carichi affidati all'agente della riscossione oggetto di rateazione ci fossero importi per qualsiasi ragione non rientranti nella rottamazione, si dovrebbe prevedere che per essi continui la rateazione in essere, con la rimodulazione delle rate. In tal caso, l'agente dovrebbe tempestivamente comunicare al debitore il nuovo piano di ammortamento.

Ciò per evitare i fastidiosi effetti delle precedenti definizioni, in base alle quali chi, avendo una dilazione in corso, aveva deciso di rottamare solo alcune di quelle cartelle, non ha ancora contezza dell'importo esatto del suo debito.

A tutt'oggi, infatti, quei contribuenti sono costretti a presentarsi ogni mese presso gli sportelli dell'agente della riscossione per farsi comunicare l’importo della rata in scadenza, poiché nessuno ha pensato di spedire loro il nuovo piano di rateizzazione con allegati i relativi bollettini di pagamento, al netto delle cartelle definite con la rottamazione.

Particolare attenzione merita infine il rapporto che al 31 dicembre si creerà fra lo stralcio dei debiti fino a mille euro, esistenti al 31.12.2010 previsto dall'art. 4 e le rateazioni in corso.

Infatti, qualora fra le rateazioni in corso vi siano singoli debiti residui inferiori a tale cifra, il piano di ammortamento cambierà con conseguente necessità di rimodulazione della rate che l'agente della riscossione dovrebbe comunicare tempestivamente ai contribuenti.

Senza contare che anche in questo caso si manifesta una palese violazione dell'art. 3 della Costituzione poiché alcuni godranno del beneficio (cartelle fino al 2010) ed altri no.

Livorno, 20.11.2018

FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

Marco Gelli

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