Una importante decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte per l’Avvocatura Romana.

AVV. PAOLO VOLTAGGIO

pvoltaggio@studiovoltaggio.it

Una importante decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte per l’Avvocatura Romana.

L’8 luglio  è stata pubblicata la sentenza  n. 19427  che ha affermato il seguente principio di diritto:

In tema di liquidazione del compenso all’avvocato, l’abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L.27 marzo 2012, n. 27, non ha determinato, in base all’art. 9 D.L. cit., l’abrogazione dell’art. 636 cod.proc.civ. Anche a seguito dell’entrata in vigore del D. L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, l’avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt.633 e 636 cod.proc.civ., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247 e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi.».

La sentenza pone finalmente fine ad un orientamento di alcuni magistrati del Tribunale di Roma in virtù del quale i ricorsi per decreto ingiuntivo, presentati a partire dal 2012 per la liquidazione dei compensi di avvocato in materia giudiziale e stragiudiziale civile, vengono rigettati, nonostante siano corredati da prova documentale dell’attività svolta e dal parere di congruità reso dal Consiglio dell’Ordine.

Sperando che non debba mai servire, finalmente si potrà richiedere l’emissione di decreto ingiuntivo corredato dal parere di congruità del COA senza temere di vedersi rigettato il ricorso.

 

Avv. Paolo Voltaggio

pvoltaggio@studiovoltaggio.it

3355380022

 

DECRETI INGIUNTIVI PER LA LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AD AVVOCATO- PRASSI DEL TRIBUNALE DI ROMA DI RIGETTO DELLE ISTANZE – RICHIESTA DELLA PROCURA GENERALE DELLA CASSAZIONE EX ART. 363 CPC – ACCOGLIMENTO – AFFERMAZIONE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO
 

Sent. n. 19427  8 luglio  2021 (emessa il  25 maggio    2021) della Corte Cass., Sez.Un.   –  Pres. Curzio Rel.  Doronzo

Ragioni di fatto

Con atto pervenuto in cancelleria in data 26/8/2020, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto a questa Corte che, ai sensi del comma 1 dell’art. 363 cod. proc. civ., siano enunciati nell’interesse della legge i principi di diritto ai quali il Tribunale di Roma avrebbe dovuto attenersi nel procedimento monitorio azionato da un avvocato per ottenere il pagamento di compensi per prestazioni professionali. Il giudizio di merito di cui si tratta è quello iscritto al R.G. n 59536/2019 e definito con decreto di rigetto n. 28838/2019 in data 2-3 ottobre 2019 (v. nota 6 della richiesta del P.G.).

1.1. A sostegno della sua richiesta il Procuratore generale ha esposto di aver ricevuto una segnalazione dall’avvocato Filippo de Jorio, cui era seguita una nota del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma, in data 18 novembre 2019, con le quali si informava l’ufficio della Procura dell’esistenza di un orientamento del Tribunale di Roma in virtù del quale, in quell’ufficio, i ricorsi per decreto ingiuntivo, presentati a partire dal 2012 per la liquidazione dei compensi di avvocato in materia giudiziale e stragiudiziale civile, erano rigettati, nonostante fossero corredati da prova documentale dell’attività svolta e dal parere di congruità reso dal competente consiglio dell’ordine. 1.2. Tale indirizzo, secondo gli esponenti, era «isolato e non condivisibile» e si fondava sull’erronea premessa che la disposizione dell’art. 636 cod.proc.civ. fosse stata abrogata in conseguenza dell’eliminazione del sistema tariffario, avvenuta con L. 27 marzo 2012, n. 27.

1.3. Acquisite informazioni da altri tribunali e in particolare dai Tribunali di Torino, Napoli e Palermo, i quali, invece, riferivano di un indirizzo opposto, il Procuratore generale ha chiesto a questa Corte l’enunciazione di un principio di diritto nell’interesse della legge, sì da superare i contrasti interpretativi e uniformare l’applicazione della legge sul territorio nazionale.

1.4. In particolare, il rappresentante della Procura generale ha chiesto a questa Corte che siano affermati i seguenti principi:

l’abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. n. 27/2012, cit., non ha determinato, in base al disposto del suo art. 9, l’abrogazione dell’art. 636 cod.proc.civ.;

la persistente vigenza dell’art. 636 cod.proc.civ. consente all’avvocato di agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali con la procedura monitoria, ai sensi dell’art. 633, 1  comma, numero 2), cod.proc.civ., sulla base della parcella e del parere di congruità rilasciato dal competente consiglio dell’ordine reso, a partire dall’abolizione del sistema tariffario disposto con L. n. 27/2017, alla luce del sistema dei parametri per i compensi professionali di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247 e relativi Decreti Ministeriali attuativi.

La Procura generale ha, in primo luogo, riassunto gli argomenti utilizzati dal Tribunale di Roma a sostegno del suo orientamento, desunti da un decreto di rigetto di ricorso per decreto ingiuntivo.

2.1. Essi si fondano essenzialmente sui seguenti asserti:

l’art. 633 cod.proc.civ. prevede l’emanazione del decreto ingiuntivo solo quando il credito azionato è liquido; non è consentito al giudice procedere alla sua liquidazione;

a) l’art. 636 cod.proc.civ., attraverso il riferimento alla parcella delle spese e prestazioni, corredata dal parere della competente associazione professionale, è strettamente legato al sistema delle tariffe professionali, abrogate con D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012;

b) l’art. 9, comma 5, L. n. 27/2012, a tenore del quale «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1», ha determinato l’abrogazione dell’art. 636 cod.proc.civ.;

c) tale effetto abrogativo non è impedito dalla riforma dell’ordinamento della professione forense, disposta dalla L. n. 247/2012, cit., e in particolare, della previsione dell’art. 13, comma 9, che tutt’ora contempla il parere di congruità del Consiglio dell’ordine, giacché tale disposizione non comporta la reviviscenza del sistema tariffario, in ragione dell’incompatibilità di questo sistema rispetto al principio della libera contrattazione del compenso al momento del conferimento dell’incarico;

d) il principio della libera contrattazione, unito all’obbligo della predisposizione di un preventivo dei costi da parte del professionista, come prescritto dall’art. 1, comma 141, L. n. 124/2017, che ha modificato l’art. 13, comma 1, legge n. 247/2012, impone che il decreto ingiuntivo possa essere richiesto dal professionista solo se corredato da tale documento, comprovante la pattuizione del compenso; in mancanza ditale pattuizione, il professionista può solo avvalersi del procedimento di cui all’art. 28 L. 13 giugno 1942, n. 794, come modificato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

In conclusione, il Tribunale di Roma ritiene preclusa al professionista la possibilità di agire con il procedimento monitorio puro, ossia dì ottenere un decreto ingiuntivo in assenza di puntuale prova scritta di ciascuna delle prestazioni e delle spese ovvero dell’accordo scritto sul compenso.

2.2. La Procura Generale ha, in secondo luogo, ricostruito il quadro normativo ed espresso il suo dissenso, sulla base delle seguenti asserzioni:

a) le tariffe obbligatorie sono state abrogate, e con esse tutte le disposizioni che a tali tariffe fanno riferimento: il compenso spettante al professionista-avvocato è, di regola, determinato preventivamente con il cliente in forma scritta (art. 9, comma 4, L. n. 27/2012; art. 13, commi 1, 2 e 6, L. n. 247/2012, L. n. 247/2012);

b) quando tra le parti non è intervenuto l’accordo il compenso è determinato (non più secondo le tariffe ma) in forza dei parametri fissati con decreto ministeriale (art. 13, comma 6, L. n. 247/2012): in mancanza di accordo con il cliente il consiglio dell’ordine rilascia, su richiesta dell’interessato, un parere di congruità (art. 13, comma 9, L. n. 247/2012);

c) la legge n. 27/2012 non ha inciso sugli strumenti processuali che l’ordinamento appresta per la tutela dell’avvocato né ha comportato l’eliminazione della possibilità di avvalersi del parere del consiglio dell’ordine, al fine di ottenere un decreto ingiuntivo;

d) l’abrogazione delle tariffe non ha comportato la eliminazione di tutte le norme che, in modo diretto o indiretto, richiamano il sistema tariffario, ma ha solo determinato la sostituzione di un criterio per la determinazione dei compensi, quello appunto tariffario, con un altro, fondato sui parametri determinati con decreto ministeriale.

2.3. In conclusione, la Procura generale ha dato risposta positiva alla questione relativa all’ammissibilità del ricorso al procedimento monitorio «puro» nel caso in cui tra professionista e cliente non sia convenuta la misura del compenso e, in particolare, alla possibilità di una sua liquidazione in virtù della parcella unilateralmente predisposta e corredata dal parere del consiglio dell’ordine.

La richiesta è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, secondo la disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, in vigore dal 25 dicembre 2020.

Ragioni di diritto

In via preliminare, deve darsi atto che il procuratore generale non ha richiesto la discussione orale della causa nel termine perentorio fissato dall’art. 23, comma 8 – bis D.L. n. 137/2020, né risultano formulate, entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza camerale, conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata.

1.1. Ciò non è di ostacolo alla trattazione del ricorso con il rito camerale. Deve invero ritenersi che, sebbene la norma dell’art. 23, comma 8-bis, D.L. cit. adoperi, con riguardo alla formulazione delle conclusioni da parte del procuratore generale, il verbo nel modo indicativo («il procuratore generale formula le sue conclusioni motivate»), non vi sia un obbligo della parte pubblica di rassegnare conclusioni scritte in vista dell’udienza in camera di consiglio, né può ritenersi che la loro mancanza paralizzi la possibilità di trattare il ricorso con lo speciale rito camerale: una tale interpretazione sarebbe logicamente incompatibile con la scelta del legislatore di assegnare un termine perentorio sia per esercitare la facoltà di chiedere la discussione orale sia per depositare le conclusioni.

Si è piuttosto in presenza di una mera facoltà di intervento nello speciale procedimento disciplinato dall’art. 23, comma 8-bis L. cit., che il pubblico ministero può esercitare mediante il deposito di conclusioni scritte.

1.2. Deve peraltro aggiungersi che, nel caso in esame, l’effettiva partecipazione del pubblico ministero alla giurisdizione di legittimità è stata già garantita dalla redazione della richiesta di enunciazione del principio di diritto ex art. 363 cod.proc.civ.: l’assenza di una controparte all’interno di questo procedimento e, conseguentemente, della necessità di contraddire, ha reso del tutto superfluo il deposito di ulteriori conclusioni scritte, avendo già assolto la Procura generale la sua funzione di impulso alla nomofilachia.

La richiesta della Procura generale è senz’altro ammissibile.

Questa Corte si è già interrogata sull’inquadramento dogmatico dell’istituto disciplinato dall’art. 363 cod.proc.civ., rubricato «Principio di diritto nell’interesse della legge», e, nell’escluderne la natura di azione di impugnazione volta all’annullamento della decisione di merito viziata, ne ha delineato la fisionomia quale procedimento autonomo, iscrivibile nelle funzioni della Corte di cassazione, cui è demandato il controllo nomofilattico anche con riferimento a provvedimenti di natura non decisoria (Cass. Sez.Un. 1 giugno 2010, n. 13332).

2.1. Si tratta di un procedimento del tutto peculiare, in cui non è prevista la instaurazione di un vero e proprio contraddittorio, con la notifica della richiesta del Procuratore generale alle parti o ad eventuali controinteressati, i quali sono privi di legittimazione a partecipare al procedimento, non essendo configurabile in capo agli stessi un interesse giuridicamente rilevante ad intervenire in un processo destinato a concludersi con una pronuncia che, per espresso dettato legislativo, non spiega efficacia nei loro confronti (art.363, ult.comma, cod.proc.civ.: cfr. Cass. Sez.Un. n. 13332/2010).

2.2. Il procedimento, seguito alla richiesta del Procuratore generale e disciplinato dal comma 10 dell’art. 363 cod. proc. civ., richiede la ricorrenza dei seguenti presupposti processuali (v. Cass. Sez.Un. 18 novembre 2016, n. 23469):

a) la pronuncia di uno specifico provvedimento giurisdizionale non impugnato o non impugnabile né ricorribile per cassazione; b) l’illegittimità del provvedimento stesso (o, in caso di pluralità di provvedimenti divergenti, di almeno uno di essi), quale indefettibile momento di collegamento ad una controversia concreta; c) un interesse della legge, quale interesse pubblico all’affermazione di un principio di diritto per l’importanza di una sua formulazione espressa.

2.3. Queste condizioni ricorrono nel caso in esame.

Non è infatti in discussione che il provvedimento di rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo non sia ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto non è suscettibile di passare in cosa giudicata (Cass. Sez. Un. 19 aprile 2010, n. 9216).

2.4. L’esistenza presso alcuni tribunali d’Italia, con caratteristiche e dimensioni analoghe al Tribunale di Roma (come Napoli, Palermo, Torino), di un orientamento opposto a quello seguito da quest’ultimo Ufficio rende apprezzabile la sussistenza di un interesse ad una pronuncia che, «prescindendo completamente dalla tutela dello ius litigatoris, si sostanzia nella stessa enunciazione del principio di diritto richiesta            alla              Corte,   finalizzata          alla        stabilizzazione  della giurisprudenza» (Cass. Sez. Un. 13332/20 10).

La richiesta della Procura generale è fondata.

3.1. Secondo i recenti arresti di queste Sezioni unite, gli strumenti processuali utilizzabili dagli avvocati per ottenere il pagamento del compenso per prestazioni giudiziali civili sono il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e segg. cod. proc. civ., e lo speciale procedimento previsto dall’art. 28 L. 13 giugno 1942, n. 794 del 1942, nel testo sostituito dal D.Lgs. i settembre 2011, n. 150, art. 14 (Cass. Sez.Un. 23 febbraio 2018, n. 4485; Cass. 19 febbraio 2020, n. 4247).

Si è infatti affermato che «il “procede” di cui all’art. 28, coniugato con l’alternativa previsione del solo procedimento monitorio, destinato, però, ad evolversi nell’opposizione secondo il rito sommario, giustifica l’affermazione che la controversia di cui all’art. 28 della L. n. 794 del 1942 deve necessariamente introdursi con le due alternative forme da tale norma previste, restando escluso, invece, che si possa introdurre con il rito ordinario e con quello sommario codicistico» (cfr. Cass. n. 4247/2020).

3.2. Il procedimento per ingiunzione a tutela del credito relativo ad onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziale è disciplinato dagli artt. 633, comma 1, n. 2, e 636 cod.proc.civ.

L’art. 633, comma 10, n. 2, nella parte che qui rileva, dispone che: «su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro… il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento …. 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo».

L’art. 636, rubricato «Parcella delle spese e prestazioni» prevede che: «Nei casi previsti nei numeri 2 e 3» (il numero 3 riguarda prestazioni professionali di soggetti diversi da quelli indicati al numero 2, cioè notai o altro esercente la libera professione o arte per la quale esiste una tariffa legalmente approvata), «la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l’ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie».

3.3. Secondo la dottrina, seguita anche dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass. 12 novembre 2019, n. 29212), per tariffe obbligatorie si intendono quelle tariffe per le quali l’ammontare del compenso è determinato in un importo fisso, sicché il giudice non ha che da attenersi ad esse, senza alcun margine di valutazione. A tale ipotesi, la stessa dottrina affianca quella in cui, pur prevedendo le tariffe importi variabili tra un massimo ed un minimo, il compenso sia stato richiesto nella misura minima. In questi due casi, il parere non è necessario perché la tariffa, nella sua obbligatoria predeterminazione, è idonea a fornire la prova del compenso.

3.4. Le tariffe che escludono la discrezionalità del giudice nella determinazione del concreto ammontare dei compensi dovuto sono dunque solo quelle fisse (cc.dd. tariffe obbligatorie alle quali si riferisce anche l’art. 636, comma 1, ult. parte cod. proc. civ.), dato che solo queste sono astrattamente idonee ad integrare direttamente il contratto.

Al contrario, quelle con la previsione di un massimo e di un minimo hanno solo la funzione di fissare i limiti dell’autonomia privata e di dettare i criteri di liquidazione che, in mancanza di accordo, il giudice è tenuto a rispettare, senza pregiudizio per i margini di discrezionalità che i criteri stessi consentono: esse non hanno invece la funzione di attribuire al professionista l’unilaterale ed incensurabile potestà di indicare, sia pure nei limiti segnati dalla tariffa, il compenso dovuto dal proprio cliente, e, in altri termini, di integrare, con la propria determinazione volitiva, il contenuto del contratto, fissando l’oggetto della obbligazione principale del cliente (Cass. 30 ottobre 1996, n. 9514; Cass. n. 29212/2019, cit.).

3.5. Al di fuori delle ipotesi di tariffe fisse e stando al tenore letterale delle due disposizioni (art. 633 e 636 cod.proc.civ.), la prova del credito necessaria per la emanazione del decreto ingiuntivo è data da questi due elementi combinati: in primo luogo, la parcella sottoscritta dal ricorrente, la cui funzione è quella di fornire la prova dell’effettuazione delle prestazioni e delle spese. Essa costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l’iscrizione all’albo del professionista è una garanzia della sua personalità; le «poste» o «voci» in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice (Cass. Sez.Un. 18 giugno 2010, n. 14699; vedi Corte Cost. n. 137/1984).

3.6. In secondo luogo, è necessario il parere dell’organo professionale la cui funzione è quella di esprimere un giudizio critico sulla parcella. Si tratta di un atto amministrativo, compreso nelle attribuzioni dei consigli dell’ordine, i quali sono tenuti a rilasciarlo (arg. ex art. 13, comma 9, L. 31 dicembre 2012, n. 247; art. 14, comma 1, lett. d) del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578).

3.7. Circa l’ampiezza di questo «opinamento», in particolare se esso assolva la sola funzione di esprimere un giudizio di congruità del compenso richiesto, ovvero se esso attesti anche l’effettività delle prestazioni professionali del cui pagamento si discute, questa Corte ha avuto modo di affermare che il parere di congruità, quale atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, emesso nell’esercizio di poteri autoritativi, non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale ma implica la valutazione di congruità del “quantum”, attraverso un motivato giudizio critico (cfr. Cass. Sez. Un. 12 marzo 2008, n. 6534; Cass. Sez.Un. 27 gennaio 2009, n. 1874; Cass. Sez.Un. 24 giugno 2009, n.14812; Cass. Sez.Un. 29 ottobre 1992, n. 11765; Cons. St. 24 maggio 2005, n. 2630, secondo cui il giudizio di congruità, pur avendo una finalità obiettiva, non può tradursi in una determinazione che prescinda dal considerare l’effettiva realtà delle prestazioni professionali rese).

3.8. L’art. 636, ult. comma, cod.proc.civ., prescrive che il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell’art. 640 cod.proc.civ., deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali. Il parere di congruità ha dunque un’efficacia vincolante in sede di emissione di decreto ingiuntivo (Cass. 7 maggio 1997, n. 3272; Cass. 27 gennaio 2009, n. 1874), ma perde questa efficacia nel giudizio di opposizione ex art. 645 cod.proc.civ., nel quale il giudice è libero di discostarsene, salvo l’obbligo di fornire congrua motivazione, spettando in ogni caso al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella (Cass. 20 agosto 2019, n. 21522; Cass. 15 gennaio 2018, n. 712; Cass. 20 aprile 2006, n. 9254; Cass. 26 settembre 2005, n. 18775).

4. La norma architrave è data dall’art. 2233 cod.civ., a tenore del quale il compenso dovuto per le prestazioni d’opera intellettuale, se non è convenuto dalle parti e se non può essere stabilito secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.

4.1. La disposizione pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti (la quale deve essere redatta per gli avvocati in forma scritta, a pena di nullità), e poi, esclusivamente in mancanza di quest’ultima ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi (della cui sopravvivenza è peraltro legittimo dubitare, in ragione dell’eliminazione del sistema tariffario avviata con il D.L. 4 luglio 2006 n.223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248) e, infine, alla determinazione del giudice, previo parere dell’associazione professionale.

4.2. Il ricorso ai criteri sussidiari (tariffe professionali, usi, decisione giudiziale) è così precluso al giudice quando esiste uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (Cass. 29 novembre 2019, n. 31311; Cass. 25 gennaio 2017, n. 1900; Cass. 29 dicembre 2011, n. 29837; Cass. 29 gennaio 2003, n. 1317; Cass. 23 maggio 2000, n.6732).

In questo assetto normativo, non è dubitabile che le tariffe svolgano una funzione integrativa della norma e suppletiva per il giudice, il quale se ne avvale quale criterio di riferimento nella determinazione del compenso al professionista, se ed in quanto manchi un accordo tra professionista e cliente sulla sua misura, ovvero non esistano tariffe obbligatorie. Fuori da questi ultimi due casi, l’esercizio da parte del giudice del potere discrezionale di liquidazione del compenso trova limite nell’obbligo, per lo stesso giudice, di acquisire il parere della competente associazione professionale, dal quale può legittimamente discostarsi a condizione, però, di fornire adeguata motivazione (Cass. 19 maggio 2017, 12681; Cass. 5 gennaio 2011, n. 236; v. anche Cass. 22 gennaio 2000, n. 694) e di non ricorrere al criterio dell’equità (Cass. 22 maggio 1998, n. 5111).

5.1. Si è così affermato che «In tema di compenso spettante all’avvocato, l’acquisizione del parere dell’ordine professionale è obbligatoria soltanto nel procedimento d’ingiunzione, secondo quanto prescritto dall’art. 636, primo comma, cod. proc. civ., quando l’ammontare del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse. Al di fuori del predetto ambito, la necessità del parere non è in funzione del procedimento giudiziale adottato, camerale o a cognizione piena, né dipende dal fatto che il credito sia azionato dal professionista stesso o dai suoi eredi, ma è dettata dalla tipologia del corrispettivo, nel senso che è indispensabile soltanto se esso non possa essere determinato in base a tariffe, ovvero queste, pur esistenti, non siano vincolanti» (Cass. n. 236/2011, cit.).

Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 11, intitolato «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», e convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha modificato in parte qua la disciplina delle professioni.

L’art.1, rubricato «Disposizioni sulle professioni regolamentate», ha abrogato le tariffe regolamentate nel sistema ordinistico (art. 9, comma 1). Ha tuttavia previsto che, ferma l’abrogazione, nel caso di liquidazione del compenso del professionista da parte di un organo giurisdizionale, il giudice deve far riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare in un termine prefissato (comma 2); le tariffe mantengono un’ultrattività fino all’entrata in vigore dei decreti ministeriali ( e comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (comma 3).

6.1. La legge ribadisce che il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale: «In ogni caso la misura del compenso e! previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio» (art. 9, comma 4, seconda parte, L. n. 27/2012, come modificato dall’art. 1, comma 150, L.124/2017).

Il comma 5 dell’art. 9 L. cit. dispone, infine, che «Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.».

6.2. In attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 9 L. cit. è stato emanato il D.M. il 20 luglio 2012, n. 140, contenente il «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia».

L’art. 1 del D.M. n. 140/2012 dispone che, in difetto di accordo tra le parti in ordine al compenso, l’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui al regolamento è tenuto ad applicare le disposizioni ivi contenute. Lo stesso art. 1aggiunge che l’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.

Infine, il comma 3 chiarisce che «i compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa».

6.3. Il capo V del D. M. reca le disposizioni concernenti gli avvocati. Si tratta di norme che ricalcano nella struttura le disposizioni già contenute nel D.M. 8 aprile 2004, n. 127, prevedendo una parte normativa, di carattere generale e relativa a più professioni, e una parte, più propriamente economica, contenente le tabelle dei compensi (tabelle A e B per gli avvocati).

6.4. Con successiva L. 31 dicembre 2012 n. 247, è stata approvata «la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense». In linea di continuità con la L. n. 27/2012 (art. 9), la legge n. 247/2012, con l’art. 13, ha disposto l’abolizione tout court delle tariffe professionali,            rinviando           a              successivi           decreti  ministeriali l’individuazione di «parametri» per la determinazione ovvero per la liquidazione in giudizio dei compensi dei professionisti.

Ha quindi ribadito la regola che i parametri si applicano quando non vi è una pattuizione tra le parti (art. 13, comma 6). Per gli avvocati i parametri sono stati introdotti con il D.M. 10 marzo 2014, n. 55. A differenza delle tariffe, i parametri non distinguono più tra diritti e onorari, ma accorpano in fasi distinte la molteplicità delle attività compiute dal professionista.

6.5. L’art. 13 L. n. 247/2012, dopo aver previsto che l’avvocato può esercitare l’attività professionale anche in proprio favore e anche a titolo gratuito, dispone, per quel che rileva in questa sede, che «2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale. 3. La pattuizione dei compensi è libera ( … ) S. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. 6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. 7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l’unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi. (….) 9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell’ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata.».

Anche nella prospettiva della legge professionale, l’accordo sul compenso tra professionista e cliente continua a mantenere la priorità su ogni altro criterio di determinazione della remunerazione del professionista.

Questa affermazione deve tuttavia essere temperata alla luce dell’art. 13 bis L. n. 247/2012, introdotto dall’art. 19-quaterdecies, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, e rubricato «Equo compenso e clausole vessatorie».

Si tratta di norma che, – in caso di compenso pattuito nell’ambito di convenzioni intercorse tra avvocati iscritti all’albo e alcune categorie di imprese (che per dimensioni rendono apprezzabile il rischio di uno squilibrio contrattuale tra il professionista e l’impresa) ed aventi ad oggetto l’attività di patrocinio, consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale -, attribuisce al giudice il potere di accertare la «non equità del compenso».

7.1. A tal fine il legislatore considera ««equo» il compenso quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’art. 13, comma 6 (art. 13 bis, comma 2, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, comma 487)

7.2. L’art. 13 bis dispone che il giudice, una volta accertata la «non equità» del compenso dichiara la nullità della relativa clausola e, sostituendosi alla volontà delle parti, determina il compenso dell’avvocato «tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 6» (comma 10).

7.3. Infine, il comma 11 dell’art. 13 -bis L. cit. dispone che, per quanto non previsto nello stesso articolo 13 bis, «alle convenzioni di cui al comma i si applicano le disposizioni del codice civile» (comma 11). Il rinvio non può non contemplare anche l’art. 2233 cod. civ., nella parte in cui dispone che, in mancanza di accordo tra le parti, il compenso è determinato dal giudice in base alle tariffe, in tal modo attribuendo al giudice un potere discrezionale insindacabile in cassazione se congruamente motivato (sul potere discrezionale del giudice la giurisprudenza, anche risalente, è costante: v. Cass. 31 gennaio 2017, n. 2386; Cass. 18 aprile 1998, n. 3982; Cass. 30 ottobre 1996, n. 9514).

Per completare il quadro normativo, deve ricordarsi il D.M. 14 marzo 2014, n. 55 («Regolamento recante la determinazione dei

parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, numero 247»), di recente novellato dal D. M. 8 marzo 2018, n. 37, con il quale sono stati aggiornati i parametri per la liquidazione dei compensi agli avvocati.

8.1. Sotto il profilo intertemporale, può dirsi ormai dato acquisito il principio secondo cui «i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo

alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso di un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale

prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate. Ne deriva che le tariffe abrogate possono trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe. Deve invece applicarsi il d.m. n. 140/2012 con riferimento a prestazioni professionali (iniziatesi prima, ma) ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso» (in tal senso con giurisprudenza ormai costante, Cass. Sez.Un. 12 ottobre 2012, n.17405; cfr. anche Cass. Sez.Un. 18 dicembre 2012, n. 23318; Cass. 4 luglio 2018, n. 17577).

Possono così trarsi le seguenti conclusioni.

9.1. L’accordo con il quale le parti stabiliscono la misura del compenso non è elemento essenziale del contratto di patrocinio, il quale è vincolante tra le parti fin dal momento in cui il professionista accetta l’incarico. Al riguardo, è chiaro l’art. 14, comma 10, L. n. 247/2012, nella parte in cui stabilisce che «il mandato professionale si perfeziona con l’accettazione».

Alla chiarezza di tale disposizione devono aggiungersi le norme contenute nei commi 2 e 9 dell’art. 13 L. n.247/2012, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che il compenso è pattuito «di regola» all’atto del conferimento dell’incarico, che, in caso di mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell’ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione e che, in caso di mancanza di accordo, su richiesta dell’iscritto, il consiglio può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato in relazione all’opera prestata.

9.2. Può invero convenirsi con autorevole dottrina secondo cui, ferma la presunzione di onerosità del contratto di prestazione d’opera professionale, la misura del compenso può essere determinata anche successivamente alla stipulazione del contratto, o progressivamente precisata e dettagliata a seconda dell’andamento della prestazione, caratterizzata da fasi alterne di programmazione e attuazione, tipiche dei contratti aventi ad oggetto un «facere».

9.3. Le stesse norme chiariscono che, quando all’atto dell’incarico o successivamente, il compenso non sia stato determinato in forma scritta, e, comunque, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, il compenso è liquidato dal giudice «con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante» (art. 13, comma 6, L. n. 247/2012; v. pure art. 13 bis, comma 10). E la liquidazione del giudice non si riferisce solo alla liquidazione delle spese di giudizio nei confronti del soccombente ma anche a quella relativa ai compensi nei rapporti tra professionista e cliente (Cass. 10 maggio 2013, n. 11232; Cass. 7 maggio 2015, n. 9237).

Questa possibilità di supplire alla mancanza di accordo attraverso la determinazione giudiziale rende difficilmente configurabile una nullità del contratto per indeterminabilità dell’oggetto

9.4. E se la determinazione giudiziale deve tener conto dei parametri ministeriali (arg. ex art. 13 e 13 bis, L. n. 247/2012), essi entrano nella struttura delle norme relative alla liquidazione dei compensi dei professionisti e le completano fornendo al giudice un criterio di riferimento nell’attività a lui demandata, pur negli spazi di discrezionalità che le tabelle di cui al decreti ministeriali offrono, sia nella parte in cui prevedono minimi e massimi sia lì dove consentono al giudice di aumentare o ridurre i compensi.

Appare dunque evidente come tra le tariffe abrogate e i nuovi parametri corra una forte analogia se non una sostanziale omogeneità: come è stato osservato in dottrina, al di là delle differenze terminologiche e degli organi deputati alla loro predisposizione (ordini professionali per le tariffe, il ministero vigilante per i parametri), «i due concetti sottintendono fenomeni del tutto analoghi, poiché si tratta di strumenti entrambi volti a determinare il compenso dovuto al professionista per lo svolgimento della sua attività nei casi in cui non sia possibile far riferimento ad un accordo tra le parti».

10.1. Tanto le tariffe quanto i parametri funzionano come criteri integrativi della remunerazione professionale; come per le tariffe, anche i decreti ministeriali, nella formulazione dei parametri, devono rispettare criteri che tengano conto dell’onore e del decoro della professione, delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, nonché di tutti gli altri elementi indicati nell’art. 4 D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

10.2. Al pari delle tariffe, anche i parametri devono tener conto del valore delle singole controversie, come dispone l’art. 2233, comma 2, cod.civ., nella parte in cui prevede che il compenso deve essere adeguato «all’importanza dell’opera» (cfr. anche art. 3 della I. 794/1942, per il quale «Gli onorari a carico della parte soccombente sono liquidati tenendo conto della natura e del valore della controversia, del numero e dell’importanza delle questioni trattate, del grado dell’autorità adita, con speciale riguardo all’attività dall’avvocato personalmente svolta davanti al giudice»).

10.3. Né vale osservare che, attraverso questa equiparazione si finisce per reintrodurre surrettiziamente le tariffe, in violazione delle norme euro,unitarie: al riguardo sembra sufficiente ricordare che la Corte di giustizia ha ritenuto la disciplina nazionale in tema di minimi e massimi tariffari conforme al sistema comunitario (Corte di giustizia 19 febbraio 2002, n. 35, Arduino, C-35/99), in considerazione dell’essenziale duplice rilievo, in forza del quale, in primo luogo, il progetto di predisposizione delle tariffe redatto dall’organizzazione di categoria incaricata non è di per sé vincolante, poiché il Ministro ha il potere di far modificare tale progetto; in secondo luogo, perché in ogni caso la normativa nazionale prevede che la liquidazione degli onorari è fatta dagli organi giudiziari in base a criteri da essa stessa stabiliti, autorizzando il giudice a derogare, in talune circostanze eccezionali con decisione debitamente motivata, ai limiti massimi e minimi fissati (cfr. Corte di giustizia 5 maggio 2008, Hospital Consulting, C-386/07).

10.4. Né paiono decisive, nel senso di far propendere per la tesi sostenuta dal Tribunale di Roma, le differenze evidenziate dalla dottrina tra il sistema tariffario e quello parametrico, quest’ultimo indubbiamente più semplice dal momento che accorpa in specifiche fasi la molteplicità degli atti compiuti dal professionista, senza tener conto delle singole e specifiche attività compiute, ed in tal senso ritenuto meno remunerativo.

Si tratta invero di una diversa tecnica di liquidazione, senz’altro più semplice e comprensibile (v. art. 13, comma 7, L. n. 247/2012, a norma del quale «i parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza e l’unitarietà e semplicità nella determinazione dei compensi»), che non incide tuttavia sulla funzione essenziale del meccanismo.

10.5. Conclusivamente, anche i parametri, non diversamente dalle tariffe, operano come fonte sussidiaria e suppletiva, alle quali è dato ricorrere, in forza delle disposizioni speciali, nonché dell’art. 2233 cod. civ., nella liquidazione giudiziale dei compensi al professionista nel caso in cui non risulti stipulato con il cliente un accordo sul compenso medesimo o sorga una lite tra le due parti del rapporto. Analogo potere è riconosciuto al giudice in caso di compenso pattuito nell’ambito delle speciali convenzioni disciplinate nell’art. 13 bis L. n. 247/2012, qualora il giudice lo ritenga «non equo».

Neppure l’argomento letterale tratto dalla formulazione dell’art. 9, comma 5, L. n. 27/2012 («Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1») conduce ad una soluzione diversa rispetto a quella prospettata dalla Procura generale.

11.1. La legge professionale di cui al R.D.L. n. 1578/1933, art. 14, lett. d), tuttora vigente, nella parte in cui attribuisce ai consigli dell’ordine il compito di dare il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato «nel caso preveduto dall’art. 59 e negli altri casi in cui e’ richiesto a termini delle disposizioni vigenti», non rinvia alle tariffe. 11.2. Altrettanto è a dirsi con riguardo alle norme del codice di rito (art. 633, 10 comma, n. 2, e art. 636 cod.proc.civ.), le quali non discorrono di tariffe, ma si limitano a richiamare la parcella dell’avvocato sottoscritta dal ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale.

11.3. Quanto al parere di congruità, esso è tuttora richiamato nell’art. 29, comma i lettera I), 247/2012, il quale prevede che, tra i compiti del consiglio dell’ordine, vi è la formulazione di pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti; e la norma si raccorda con l’art. 13, comma 9, I. n. 247/2012, nella parte in cui dispone che il consiglio, su richiesta dell’iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell’avvocato.

Né si ravvisano disposizioni che limitano l’efficacia del suddetto parere al solo procedimento di liquidazione dei compensi ex art. 28 L. 13 giugno 1942, n.794.

11.4. Pertanto, non solo manca negli artt. 633, comma 1, n. 2, e 636 cod.proc.civ. ogni riferimento alle tariffe – sicché anche dal punto di vista letterale non può configurarsi alcuna abrogazione espressa ex art. 9, comma 5, L. n. 1/2012 -, ma neppure può ravvisarsi un’abrogazione tacita per incompatibilità, la quale ricorre solo quando tra le norme precedenti e quelle successive vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l’inosservanza dell’altra (Cass. Sez.Un. 16 maggio 2013, n. 11833). Ipotesi, queste, non ricorrenti nel caso di specie, una volta che l’intero complesso normativo, come su illustrato, dà conto della possibilità di una liquidazione giudiziale del compenso professionale ancorata a parametri predeterminati.

11.5. In definitiva, la tesi secondo cui lo smantellamento del sistema tariffario ha comportato l’abrogazione tout court delle norme che lo richiamano, e in particolare delle norme del codice di rito, non è sorretta da alcun indice normativo e neppure da validi criteri ermeneutici: valga a riguardo la semplice considerazione, già evidenziata dalla Procura richiedente, che, a voler seguire la tesi avversata, si dovrebbero ritenere abrogate una serie di disposizioni (della cui attuale vigenza non è dubitabile: v., ad es. art. 75 disp.att. cod.proc.civ., in tema di deposito della nota spese, art. 82 D.P.R. n. 115/2002, in tema di liquidazione dell’onorario in favore del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio; art. 1709 cod.civ. relativa al compenso del mandatario e, soprattutto, gli artt. 2225, 2233 cod.civ.), con il conseguente effetto paradosso di privare il giudice del ruolo che l’ordinamento espressamente gli attribuisce nella determinazione del compenso, in funzione di garanzia per entrambe le parti del contratto di prestazione d’opera intellettuale.

11.6. In altri termini, l’effetto abrogativo deve ritenersi limitato solo alla parte in cui la norma rinvia alla fonte di rango inferiore ormai soppressa, lasciando per il resto in tutto e per tutto inalterata la relativa struttura: la previsione del diverso criterio di liquidazione dei compensi, costituito dai parametri, comporta l’effetto sostitutivo dell’elemento abrogato con il nuovo sistema, ritenuto dal legislatore più congruo e agevole rispetto al precedente.

11.7. La previsione, inoltre, del potere-dovere del consiglio dell’ordine degli avvocati di rilasciare il parere di congruità sulla pretesa dell’avvocato, in relazione all’opera prestata, come contenuta nel comma 9 dello stesso art. 13, ricompone la norma di cui agli artt. 633, comma 1, n. 2 e 636 cod.civ. nei suoi elementi essenziali e ricostruisce il procedimento monitorio puro nei termini di equipollenza prova scritta-parcella, ferma restando la necessità del parere, surrogabile solo da tariffe obbligatorie (nei limiti su indicati:v.3.3.).

12. In definitiva, va accolta la richiesta del Procuratore generale presso la Corte di cassazione e così affermati i seguenti principi di diritto: «In tema di liquidazione del compenso all’avvocato, l’abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L.27 marzo 2012, n. 27, non ha determinato, in base all’art. 9 D.L. cit., l’abrogazione dell’art. 636 cod.proc.civ. Anche a seguito dell’entrata in vigore del D. L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012, l’avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt.633 e 636 cod.proc.civ., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247 e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi.».

Non vi è luogo a provvedimenti sulle spese, in ragione della natura del procedimento.

P.Q.M.

La Corte, sezioni unite, decidendo sulla richiesta del Procuratore Generale ai sensi  dell’art. 363, comma 1, cod. proc. civ., depositata il 26 agosto 2020, enuncia i principi di diritto di cui in motivazione.

 

 

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