IL GIUDICE HA L’ONERE DI DARE ADEGUATA MOTIVAZIONE NELLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DELL’AVVOCATO – INFO N° 257 –

CASSAZIONE: LIQUIDAZIONE COMPENSO AVVOCATO
CASSAZIONE : ORDINANZA 15443  DEL 3 GIUGNO 2021.

A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti

Cari colleghi,
molto spesso riceviamo lamentele riguardanti la liquidazione giudiziale dell’attività professionale prestata.
Il nostro impegno è spesso oggetto di quantificazioni molto basse e, in alcuni casi, irrisorie.
Le procedure che siamo costretti ad incardinare, per ottenere il legittimo pagamento delle prestazioni fornite, sono spesso lunghe e tortuose.
Le nostre rappresentanze istituzionali non riescono ad incidere nelle sedi competenti ed il rispetto per l’attività professionale svolta subisce una continua perdita di rilevanza.
In questo quadro così desolante, in cui servirebbe un cambio di rotta, un piccolo ” raggio di sole” è costituito dall’ Ordinanza n° 15443 del 3 giugno 2021, emessa dalla 6 sezione civile della Corte di Cassazione.
Il provvedimento, nato dal ricorso presentato da un collega per l’irrisoria liquidazione ottenuta, riforma l’ordinanza impugnata, rimandando al giudice competente, in diversa composizione,  per decidere in modo difforme rispetto a quanto già statuito.
La decisione della Suprema Corte evidenzia che: ” il giudice, anche in assenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, deve indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi ad una determinazione globale di tali compensi senza indicazione delle voci non considerate o ridotte”.
Ci auguriamo che questa novità giurisprudenziale possa essere di riferimento per tutti i magistrati che, con le loro determinazioni sulla liquidazione delle spese giudiziali, dovrebbero sempre valorizzare l’impegno profuso dagli avvocati – nel rispetto delle tariffe vigenti – evitando di applicare liquidazioni spesso troppo basse che rappresentano anche una lesione al decoro professionale.
Certo che anche un piccolo impegno in più, in tal senso, da parte di chi dovrebbe rappresentare la nostra categoria professionale, non guasterebbe.
Con la speranza di svolgere nel migliore dei modi il nostro ruolo di rappresentanti di categoria e salvi eventuali errori, sempre compiuti in buona fede, rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale, ulteriore info, anche al numero 3286928765 ( anche per avere copia dell’ordinanza della Corte di Cassazione).

Con l’impegno di sempre.

Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti🥰🥰
 

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