ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE COA ROMA: STOP AL CONTROLLO ESERCIZIO EFFETTIVO DELLA PROFESSIONE – INFO N° 233 –

CONTINUITA’ PROFESSIONALE: STOP AL CONTROLLO PER LA VERIFICA DELL’EFFETTIVO
A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti
Buongiorno colleghi,😍😍
Vi informiamo che il COA Roma, con provvedimento del 9 Aprile 2021, ha precisato che l’avvio del procedimento volto a verificare l’effettivo esercizio della professione forense, prevsito dall’art. 21 della legge professionale, NON E’ POSSIBILE in assenza dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 2 co 5 del D.M. 47 del 2016, così come chiarito dal parere del C.N.F del 6 Febbraio 2021, emanato a seguito di chiarimenti richiesti dal COA di Ferrara.
Per opportunità vi riportiamo il testo del quesito posto dal COA di Ferrara, il parere del C.N.F. , il testo dell’art. 21 della legge professionale e il testo del D.M. 46 del 2017.
QUESITO DEL COA FERRARA
Il COA di Ferrara chiede di sapere se la mancata emanazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 2, comma 5 del DM n. 47/2016 – e relativo alle modalità di individuazione delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione nel quadro della verifica periodica dell’esercizio effettivo della professione ai sensi del medesimo DM – sia ostativa all’esercizio del relativo potere/dovere di verifica periodica e, in caso di risposta negativa, quali debbano essere le modalità di individuazione delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione.
PARERE C.N.F.
Il decreto ministeriale previsto dall’articolo 2, comma 5 del DM n. 47/2016 riguarda un adempimento collaterale rispetto alla verifica dell’esercizio effettivo della professione, vale a dire il controllo a campione della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese a giustificazione del possesso dei requisiti richiesti dal medesimo DM in relazione alla verifica dell’esercizio effettivo della professione: in particolare, la norma prevede che con decreto ministeriale debbano essere “stabilite le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione”.
Si ritiene che, in assenza dell’emanazione del suddetto decreto, i COA non possano procedere alla verifica. A ciò si aggiunga che, attualmente, è in fase di adozione da parte del Ministro un decreto che – a seguito dell’apertura di procedure di infrazione – modifica uno dei requisiti per l’accertamento dell’esercizio effettivo della professione, e in particolare quello di cui all’articolo 2, comma 2, lett. c).
Consiglio nazionale forense, parere n. 6 del 3 febbraio 2021
LEGGE PROFESSIONALE ( L.247/2012)
Art. 21
Esercizio   professionale   effettivo,   continuativo,   abituale   e
prevalente e revisione degli albi,  degli  elenchi  e  dei  registri;
obbligo di iscrizione alla previdenza forense
1.  La   permanenza   dell’iscrizione   all’albo   e’   subordinata
all’esercizio della  professione  in  modo  effettivo,  continuativo,
abituale  e  prevalente,  salve  le  eccezioni  previste   anche   in
riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalita’ di
accertamento  dell’esercizio  effettivo,  continuativo,  abituale   e
prevalente della professione, le eccezioni consentite e le  modalita’
per la reiscrizione sono disciplinate  con  regolamento  adottato  ai
sensi dell’articolo 1 e con le modalita’ nello stesso stabilite,  con
esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.
2. Il consiglio dell’ordine, con regolarita’ ogni tre anni,  compie
le verifiche necessarie  anche  mediante  richiesta  di  informazione
all’ente previdenziale.
3. Con la stessa periodicita’, il consiglio dell’ordine  esegue  la
revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se
permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di  conseguenza.
Della revisione e dei suoi risultati e’ data notizia al CNF.
4. La mancanza della effettivita’, continuativita’,  abitualita’  e
prevalenza dell’esercizio professionale comporta, se  non  sussistono
giustificati motivi, la cancellazione dall’albo.  La  procedura  deve
prevedere il contraddittorio con  l’interessato,  che  dovra’  essere
invitato  a  presentare  osservazioni  scritte  e,  se  necessario  o
richiesto, anche l’audizione del medesimo in applicazione dei criteri
di cui all’articolo 17, comma 12.
5. Qualora il consiglio  dell’ordine  non  provveda  alla  verifica
periodica  dell’esercizio   effettivo,   continuativo,   abituale   e
prevalente o compia la revisione con numerose e gravi  omissioni,  il
CNF nomina uno o piu’ commissari, scelti tra gli avvocati con piu’ di
venti  anni  di  anzianita’  anche  iscritti  presso  altri   ordini,
affinche’  provvedano  in  sostituzione.  Ai  commissari  spetta   il
rimborso delle spese di viaggio  e  di  soggiorno  e  una  indennita’
giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennita’ sono a carico del
consiglio dell’ordine inadempiente.
6.  La  prova   dell’effettivita’,   continuita’,   abitualita’   e
prevalenza non e’ richiesta, durante il periodo della carica, per gli
avvocati componenti di organi con funzioni legislative  o  componenti
del Parlamento europeo.
7.  La  prova   dell’effettivita’,   continuita’,   abitualita’   e
prevalenza non e’, in ogni caso, richiesta:
a) alle donne avvocato in maternita’ e nei primi due anni di vita
del bambino o, in caso di  adozione,  nei  successivi  due  anni  dal
momento dell’adozione stessa. L’esenzione si applica, altresi’,  agli
avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;
b) agli avvocati che dimostrino di essere  affetti  o  di  essere
stati  affetti  da  malattia  che  ne  ha  ridotto   grandemente   la
possibilita’ di lavoro;
c) agli avvocati che svolgano comprovata attivita’ di  assistenza
continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da  malattia
qualora sia stato accertato che da essa  deriva  totale  mancanza  di
autosufficienza.
8. L’iscrizione agli Albi comporta la contestuale  iscrizione  alla
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
9. La Cassa nazionale  di  previdenza  e  assistenza  forense,  con
proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso
di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali,
eventuali condizioni temporanee di esenzione  o  di  diminuzione  dei
contributi per  soggetti  in  particolari  condizioni  e  l’eventuale
applicazione del regime contributivo.
10. Non e’ ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza
se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa  nazionale  di
previdenza e assistenza forense.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 25 febbraio 2016, n. 47
Regolamento recante disposizioni  per  l’accertamento  dell’esercizio
della professione forense. (16G00056)
(GU n.81 del 7-4-2016)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 1, comma 3,  e  21,  comma  1,  della  legge  31
dicembre 2012, n. 247;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 25
giugno 2015;
Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 27 agosto 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota del 2 dicembre 2015;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento,  per  «legge»  si  intende  la
legge 31 dicembre 2012, n. 247.  Per  CNF  si  intende  il  Consiglio
nazionale forense di cui al titolo III, capo III, della legge.
Art. 2
Modalita’ di accertamento dell’esercizio
della professione in modo effettivo,
continuativo abituale e prevalente

1.  Il  consiglio  dell’Ordine  circondariale,  ogni  tre  anni   a
decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento,  verifica,
con riguardo a ciascuno degli avvocati  iscritti  all’Albo,  anche  a
norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96,
la sussistenza dell’esercizio della professione  in  modo  effettivo,
continuativo, abituale e prevalente. La verifica di  cui  al  periodo
precedente non e’ svolta per il periodo di cinque  anni  dalla  prima
iscrizione all’Albo. La disposizione di cui  al  secondo  periodo  si
applica anche all’avvocato iscritto  alla  sezione  speciale  di  cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
2.  La  professione  forense  e’  esercitata  in  modo   effettivo,
continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato:
a) e’ titolare di una partita  IVA  attiva  o  fa  parte  di  una
societa’ o associazione professionale che sia titolare di partita IVA
attiva;
b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica  destinati
allo svolgimento dell’attivita’ professionale, anche in  associazione
professionale, societa’ professionale o in associazione di studio con
altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero  in  condivisione
con altri avvocati;
c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun  anno,  anche  se
l’incarico professionale e’ stato conferito da altro professionista;
d) e’ titolare di un indirizzo di posta elettronica  certificata,
comunicato al consiglio dell’Ordine;
e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le
modalita’ e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
f) ha  in  corso  una  polizza  assicurativa  a  copertura  della
responsabilita’ civile derivante dall’esercizio della professione, ai
sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge.
3.  I   requisiti   previsti   dal   comma   2   devono   ricorrere
congiuntamente, ferme restando le esenzioni  personali  previste  per
legge.
4. La documentazione comprovante il possesso  delle  condizioni  di
cui al comma 2, e’ presentata ai sensi degli articoli  46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445.
L’obbligo di cui al comma 2, lettera f),  decorre  dall’adozione  del
provvedimento previsto dall’articolo 12, comma 5, della legge.
5. Con decreto del Ministero della giustizia,  da  adottarsi  entro
sei mesi  dall’entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  sono
stabilite le modalita’ con cui ciascuno  degli  ordini  circondariali
individua, con sistemi automatici, le  dichiarazioni  sostitutive  da
sottoporre annualmente a controllo a campione, a norma  dell’articolo
71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445.
Art. 3
Cancellazione dall’Albo. Impugnazioni
1. La cancellazione  dall’Albo  e’  disposta  quando  il  consiglio
dell’Ordine  circondariale   accerta   la   mancanza   dell’esercizio
effettivo, continuativo, abituale e prevalente  della  professione  e
l’avvocato  non  dimostra  la  sussistenza  di  giustificati   motivi
oggettivi o soggettivi.
2. Il consiglio dell’Ordine circondariale, prima di  deliberare  la
cancellazione dall’Albo invita l’avvocato, a mezzo posta  elettronica
certificata ovvero, quando non e’ possibile, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, a presentare  eventuali  osservazioni,  in
forma scritta, entro  un  termine  non  inferiore  a  trenta  giorni.
L’avvocato che ne fa richiesta e’ ascoltato personalmente.
3. La delibera di cancellazione e’ notificata entro quindici giorni
all’interessato.
4. Si applica l’articolo 17, comma 14, della  legge,  nonche’,  per
quanto di ragione, il comma 18 del predetto articolo 17 e  l’articolo
36, comma 7, della legge.
5.   La   cancellazione   dell’avvocato   dall’Albo   comporta   la
cancellazione dagli elenchi di cui all’articolo 15 della legge a  cui
e’ eventualmente  iscritto  al  momento  della  cancellazione,  fatta
eccezione   per   gli   elenchi   rispetto   ai   quali   l’esercizio
dell’attivita’   professionale   non   costituisce   condizione   per
l’iscrizione.
6. L’avvocato cancellato dall’Albo a norma del presente decreto e’
iscritto nell’elenco di cui all’articolo 15,  comma  1,  lettera  e),
della legge.
Art. 4
Nuova iscrizione all’Albo
1. L’avvocato cancellato dall’Albo nei casi previsti  dall’articolo
2, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f),  ha  il  diritto  di  esservi
nuovamente iscritto qualora dimostri di avere  acquisito  i  predetti
requisiti.
2. L’avvocato cancellato dall’Albo nei casi previsti  dall’articolo
2, comma 2, c), ed e) non puo’ esservi nuovamente iscritto prima  che
siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di  cancellazione  e’
divenuta esecutiva.
Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 25 febbraio 2016
Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 815
Con la speranza di svolgere nel migliore dei modi il nostro ruolo di rappresentanti di categoria e salvi eventuali errori, sempre compiuti in buona fede, rimaniamo a vostra disposizione per ogni eventuale, ulteriore info, anche al numero 3358238762.
Con l’impegno di sempre.
Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti

Informazione equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti di informazione

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