Mentre continua l’incertezza fra proroga o non proroga del versamento delle imposte al 30.09.2020, i contribuenti sono alle prese con le dichiarazioni dei redditi per l’anno 2019. E anche se appare inutile a causa dell’insensibilità politica sul punto, vogliamo ribadire un concetto talmente naturale da apparire superfluo e che abbiamo già espresso prima di oggi: visto il periodo che stiamo vivendo e che non ha uguali nella storia moderna, non dovrebbe essere necessario richiedere la proroga. In realtà avrebbe già dovuto essere inserita motu proprio in uno qualsiasi dei decreti legati all’emergenza, senza necessità di richieste da parte di chicchessia.
Ci sono però argomenti che esulano dall’ottica politica e che vogliamo sottolineare perché riguardano un aspetto tecnico delle dichiarazioni. Si tratta della detrazione per i figli a carico quando uno dei genitori è un soggetto passivo che applica il regime forfetario. Il tema è stato affrontato con la Risoluzione n. 69/E del 22.07.2019 dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia precisa che il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva, cioè quello dei contribuenti forfetari, rileva, al lordo dei contributi previdenziali, anche ai fini della comparazione del reddito più elevato ex art. 12, comma 1, lett c), TUIR, per attribuire l’intera detrazione al genitore che possiede il reddito maggiore.
Di conseguenza il coniuge, che non applica il regime forfetario, può fruire per intero (100%) della detrazione soltanto se possiede un reddito complessivo più elevato rispetto a quello del coniuge forfetario ancorché lo stesso non possa usufruirne.
Facciamo un esempio per chiarire meglio il caso:
– un unico figlio a carico;
– marito con lavoro dipendente e reddito di euro 20 mila;
– moglie con lavoro autonomo professionale in regime forfetario e reddito di euro 30 mila;
– detrazioni per figlio a carico pari al 50% per il marito con lavoro dipendente;
– detrazione per figlio a carico a favore della moglie con reddito lavoro autonomo in regime forfetario nessuna.
Il che significa che i genitori hanno a carico un figlio intero ma la detrazione spetta per metà.
A parità di importi, se entrambi i genitori hanno una tipologia di reddito non soggetta ad imposta sostitutiva la detrazione spetta in misura piena.
La conclusione cui giunge l’Amministrazione finanziaria si fonda sull’applicazione analogica della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 75, della L. 190/2014 che, ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 comma 2 del TUIR, dispone che “rileva anche il reddito determinato ai sensi del comma 64”.
Tale estensione appare discutibile.
Il menzionato comma 75, infatti, richiama il solo comma 2 dell’art. 12 del TUIR, che riguarda la determinazione del limite di reddito complessivo di 2.840,51 euro per considerare i familiari fiscalmente a carico. Il reddito dei forfetari, invece, proprio perché assoggettato ad imposta sostitutiva, si ritiene non possa concorrere alla formazione del reddito complessivo del contribuente, in assenza di una espressa disposizione.
Pertanto si chiede una interpretazione autentica a livello normativo affinché la prassi dell’Agenzia delle Entrate possa essere modificata e non generi un inutile contenzioso.
Livorno, 05.08.2020
FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI
Carlo Fabbri
.