“Abbiamo impiegato un po’ di tempo ma posso assicurarvi che non abbiamo impiegato un minuto di più di quello strettamente necessario per un testo così complesso”. Così il Premier Conte al Paese la sera del 13 maggio 2020.
Vero. Un Decreto Legge “monstre” il 34 del 19.05.2020, composto da 250 articoli contenuti in oltre 250 pagine della Gazzetta Ufficiale n. 128 supplemento ordinario n. 21. Avrebbe dovuto essere il “Decreto Aprile”, poi siamo arrivati a Maggio e si chiamò “Rilancio”.
Un fattore determinante per l’eventuale riuscita di questo Decreto è il tempo. Vediamo. E’ trascorso oltre un mese dal precedente Decreto n. 23 detto “Liquidità” (pubblicato in GU il giorno 08.04.2020); per conoscere il testo del D.L “Rilancio” l’attesa è stata di quasi una settimana rispetto alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio. Nel frattempo, è proprio il caso di dirlo, il “tempo” scorre veloce ed inesorabile mentre siamo in attesa dei Decreti attuativi, dei Provvedimenti e delle Circolari esplicative che dettino le “regole del gioco” per molte disposizioni previste dal D.L. 34/2020.
Dell’inesorabilità del tempo non sembrano accorgersi le lungaggini burocratiche (ancora una volta), che si scontrano con la necessità di fare presto, di dare risposte, di erogare. Un “presto” che doveva avere risposte già “ieri”.
Tanto per farsi un’idea il Decreto Rilancio necessita complessivamente di 98 fra Decreti attuativi e Provvedimenti. Ne citiamo alcuni: contributo a fondo perduto (art. 25); rafforzamento patrimoniale delle imprese (art.26); credito d’imposta canoni di locazione (art. 28); credito imposta adeguamento ambienti lavoro (art. 120); trasformazione delle detrazioni in sconto o credito d’imposta (art. 121); cessione dei crediti d’imposta (art. 122); credito d’imposta sanificazione (art. 125); proroga dei termini (art. 157); credito d’imposta servizi digitali (art. 190) e incentivi mobilità sostenibile “bonus bici” (art. 229). In poche parole, finché non saranno emanati i Decreti ed i Provvedimenti ciò che è scritto nella legge non produce alcun effetto.
Entrando ancor più nello specifico, analizziamo un semplice caso. Il credito d’imposta per la sanificazione (art. 125) ha abrogato l’analogo credito previsto dal D.L. “Cura Italia” del 17.03.2020 ed ha “rivisto” quello del D.L. “Liquidità” dell’08.04.2020. Facciamo due conti: sono passati due mesi (17.03 – 19.05) ed il credito d’imposta non solo è cambiato tre volte, ma siamo in attesa del nuovo Decreto attuativo previsto dal D.L. Rilancio, anche se quelli dei precedenti decreti non sono mai stati emanati. Ergo, il credito è sulla carta dal 17 marzo ma nessuno sa come usufruirne.
E’ vero che il credito è stato potenziato con l’aumento delle risorse disponibili. da 50 a 200 milioni, ma è altrettanto vero che ne servono molte di più. La prova di quanto detto emerge dall’ormai noto bando “Impresa Sicura” di Invitalia (a favore delle imprese; i professionisti ne sono rimasti immotivatamente esclusi) con il quale è stato concesso il rimborso del 100% delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. Orbene, sono pervenute 110 mila richieste di rimborso per oltre un miliardo, a fronte di una dotazione di 50 milioni di euro che sono finiti i poco più di un secondo! Il termine iniziale per la domanda di rimborso era il giorno 11 maggio dalle ore 09.00. Ebbene, dopo appena un secondo, alle 9.00.01.046749 è stata accolta l’ultima domanda, la n. 3.150. Per tutti gli altri le risorse erano finite.
I tempi lunghi della burocrazia non rilanciano l’economia in emergenza da Covid-19 né l’occupazione e ciò finisce per vanificare gli scopi principali dei provvedimenti legislativi. I tempi lunghi sono incompatibili con le esigenze del Paese. Si dovrebbe fare in modo che le norme, una volta emanate ed approvate, non rimangano sospese per troppo “tempo” senza dispiegare i loro effetti. Diminuire l’utilizzo dello strumento attuativo è l’unico mezzo per una legislazione efficiente e tempestiva. La norma originaria dovrebbe essere già chiara e precisa in origine affinché non sia necessario attendere un successivo Decreto o un Provvedimento che ne spieghi le modalità di funzionamento. Purtroppo, questo non accade oggi con il Governo “Conte-bis”, così come non accadeva prima, perché il problema “attuativo” termine a cui rimandano finanziarie, manovre collegate e decreti legge è la consuetudine di tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi 20 anni.
E ancora. Il contributo a fondo perduto, tanto “acclamato” e “pubblicizzato” è in attesa di apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e, come già evidenziato da molti, genera disparità di trattamento (ci risiamo) tra i soggetti con Partita Iva. Infatti, l’art. 25 del D.L. Rilancio riconosce il contributo alle imprese (artigiani e commercianti) ma esclude i professionisti.
Il 17.03.2020 con un nostro precedente comunicato avevamo parlato delle Partite Iva figlie di un dio minore, in merito all’indennità dei 600 euro per il mese di marzo, oggi possiamo parlare di professionisti con Partita Iva figli di un dio minore al quadrato.
Prevediamo che per il contributo a fondo perduto, tra l’attesa del provvedimento, lo studio, la presentazione delle domande on line ed il successivo controllo dell’Agenzia, se non ci sono imprevisti, si arriverà all’erogazione tra la fine del mese di Giugno e la prima metà di Luglio.
Senz’altro da condividere quanto disposto sempre all’art. 25, che non richiede l’esistenza del calo del fatturato tra aprile 2020 e aprile 2019 per coloro con inizio attività nell’anno 2019, ai quali il contributo spetta comunque.
Curioso, e senz’altro da correggere, quanto dispone l’art. 28 sul credito d’imposta per i canoni di locazione. Come noto, rispetto ai due precedenti decreti legge, si è previsto, come da nostra richiesta, di allargare il credito d’imposta per le locazione anche ad immobili non classificati nella categoria catastale C1 (negozi), come capannoni, uffici, laboratori etc. Sennonché, inserendo come requisito per il riconoscimento del credito il calo di fatturato del 50% tra i mesi di riferimento marzo, aprile, maggio 2020 con quelli del 2019 non è stato previsto, così come per il contributo a fondo perduto, l’esclusione di tal requisito per coloro che anno iniziato l’attività nell’anno 2019.
Come dire, si penalizzano coloro che forse ne hanno più bisogno in quanto attività aperte da solo un anno. E stupisce vedere due disposizione diverse (contributo a fondo perduto e credito imposta locazioni) ma distanti solo di tre articoli (art.25 e art. 28) all’interno del D.L. Rilancio, che però generano differenze che hanno dell’incredibile. Come se mani diverse avessero scritto i due articolati, senza che sul credito d’imposta per i canoni di locazione si fosse fatta la giusta attenzione.
Abbiamo già segnalato l’anomalia, fin dalla pubblicazione del D.L. Rilancio in GU, sia ai parlamentari di maggioranza che di opposizione, nonché al MEF, affinché sia effettuata la correzione.
Ma le disattenzioni purtroppo non finiscono qui. Nonostante le richieste avanzate da più parti già ad aprile e maggio, non si sa niente sulla proroga delle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2019. Anche se pare che siano già stati presentati emendamenti al D.L. Rilancio che portano la scadenza al 30.09 il punto è altro. Non dovrebbe essere necessario richiedere la proroga in un momento di emergenza come questo; la proroga andrebbe concessa senza che fosse avanzata alcuna richiesta. In ogni caso sarà accolta con favore.
In ambito di imposte, è stato chiarito che il saldo IRAP per l’anno 2019 non si paga (art. 24 D.L. Rilancio). Il che va bene per alcuni ma non per tutti. Va bene a chi avrà un saldo da pagare mentre chi ha versato gli acconti in misura superiore al dovuto non avrà alcun beneficio. La cosa più giusta da fare sarebbe stata una diminuzione dell’aliquota per tutti. Oltretutto l’abrogazione non soddisfa né i contribuenti forfettari già esclusi dall’imposta, né coloro che, non avvalendosi di alcuna struttura organizzativa, sono esonerati dall’imposta IRAP, come affermato da una ormai costante e consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Continua …..
Livorno, 10.06.2020
FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI
Michele Cinini