Fatto: quadro VI della dichiarazione IVA 2021 annullato

Nella dichiarazione IVA 2021 relativa all’anno 2020 non sarà più necessario indicare nel quadro VI i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute. Finalmente!

Correva l’anno 2016 quando per la prima, con una apposita proposta emendativa, ne abbiamo chiesto l’abrogazione. Avevamo definito il quadro VI un “doppione per Legge”, uno degli innumerevoli adempimenti di scarsa utilità presenti nel panorama fiscale italiano.

Due anni prima, l’art. 20, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 175/14, cosiddetto “Decreto Semplificazioni” (non ridete…), aveva imposto l’obbligo di indicare nel quadro VI della dichiarazione Iva, i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.

Le informazioni richieste erano già note all’Amministrazione finanziaria fin dall’anno precedente e pertanto, erano doppie ed inutili. Ma, oltre ad essere priva di utilità, la norma in commento violava in un colpo solo due chiare disposizioni di legge ed una Sentenza:

1) l’art. 6, comma 4, dello statuto del contribuente, secondo cui “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria”;

2) l’art. 7 del D.L. 13 maggio 2014 n. 70 (Decreto Sviluppo) che, al fine di “ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti”, al comma 1, lettera f), dispone che “i contribuenti non debbano fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli Enti previdenziali”;

3) la Sentenza n. 3231 del 11.06.2013 del Consiglio di Stato da cui si ricava che costituisce espressione del fondamentale canone costituzionale del buon andamento a cui deve ispirarsi l’azione amministrativa, il principio generale secondo cui le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere fatti, attestati in documenti già in possesso della stessa o di altra Amministrazione.

Era l’anno 2014, del Covid-19 non si conosceva l’esistenza, ma la “malefica burocrazia” era ampiamente conosciuta anche dalle Istituzioni. Ed una loro, ampia riflessione sarebbe benvenuta oltre che necessaria.

Finalmente, con la conversione in legge del D.L. 34/2019 cosiddetto Decreto “Crescita”, è stato  modificato l’articolo 1, comma 1, lett. c), D.L. 746/1983, ed abrogato, dal periodo d’imposta 2020, l’obbligo dell’esportatore abituale di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento   e la copia della ricevuta telematica di avvenuta presentazione, e di annotare le dichiarazioni d’intento ricevute ed emesse, in apposito registro e la loro esposizione nel quadro VI della dichiarazione annuale Iva.

Ed infine, con l’atteso provvedimento n. 96911/2020, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità operative delle disposizioni previste dal Decreto Crescita. Ha cioè previsto che i fornitori indicati dagli esportatori abituali possono consultare le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento, nel proprio “cassetto fiscale”.

Adesso, ci aspettiamo che la promessa fatta dall’art. 7 del decreto sviluppo per “limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti”, unita all’attuale, inderogabile e urgente necessità di dedicare energie e risorse più alla produzione di beni e servizi che agli adempimenti burocratici, diventi fatto concreto e che la politica capisca che non è più il tempo di promettere e non mantenere.

Venturina (Li), 19.05.2020

                                                 FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI

                                                                                       Gianni Gori

 

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