MEDIAZIONE: TERMINI SOSPESI!!  INFO N°40

 LA MEDIAZIONE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

A cura degli Avv. Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti
Buongiorno colleghi,??
Vi ricordiamo che il decreto legge 18\2020 – nell’art. 83, co. 20 – ha previsto la sospensione – fino all’15 aprile 2020 – dei termini relativi ai procedimenti di mediazione pendenti al 9 marzo 2020.
E’ stato anche chiarito che devono ritenersi sospesi anche i termini di durata massima delle mediazioni ( 90 – 120 giorni).
In sede di conversione del decreto è stata eliminato il requisito che prevedeva anche la condizione che subordinava la sospensione della mediazione, al vincolo di procedibilità della domanda giudiziale; quindi, la sospensione vale per tutti i tipi di mediazione: obbligatoria, non obbligatoria e delegata.
È stato, inoltre, introdotto il comma 20 bis che ha precisato quanto segue:
1. la possibilità di svolgimento delle mediazioni – dal 9 marzo al 30 giugno – in via telematica, con il preventivo consenso delle parti coinvolte nel procedimento;
2. lo svolgimento in via telematica – mediante video-conferenze – delle mediazioni anche successivamente a tale termine, nel rispetto dei vincoli di cui all’art. 3, comma 4, del D.L.IVO 28\2010 e successive modifiche;
3. la facoltà dell’avvocato in mediazione di autografare la sottoscrizione – posta in calce al verbale o all’accordo di mediazione – del proprio cliente, collegato da remoto;
4. la facoltà del mediatore e degli avvocati delle parti di sottoscrivere con firma digitale l’accordo perfezionatosi in mediazione ai fini dell’esecutività prevista dall’art. 12 del decreto legislativo 28\2010.
Sinceramente, troviamo l’intervento del legislatore alquanto incompleto e poco chiaro, sembra quasi che non abbia contezza della materia.
Non si capisce per quale motivo la sospensione varrebbe solo fino al 15 aprile ( forse una dimenticanza!!) e non fino all’11 maggio 2020.
Non si comprende perché lo svolgimento della mediazione in via telematica dovrebbe essere una eccezione e non una modalità naturale, specialmente nel caso in cui investa soggetti che si trovano distanti molti chilometri, come da normativa vigente.
Nasce poi il dubbio, sulla modalità che bisognerebbe seguire per permettere all’avvocato di autografare la firma posta dal suo assistito, presente nella mediazione da remoto.
Lasciamo a voi ogni eventuale indicazione e precisazione a riguardo.
Procediamo nel nostro impegno e rimaniamo a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione, anche tramite numero telefonico mobile al 3358238762.
Con l’impegno di sempre
I consiglieri Coa
Roberto Nicodemi e Giorgia Celletti?

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