Ill.mo Ministro del Lavoro e delle politiche sociali
Ill.mo Ministro dell’Economia e delle finanze
Ill.mi Parlamentari
Spett.le Cassa Forense
Oggetto: Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020 (Indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza”)
Il decreto in oggetto ha fissato i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità riconosciuta dall’art. 44 del D.L. N 18 del 17 marzo 2020 a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza” in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, danneggiati dal virus COVID 19.
Tra i requisiti richiesti dall’art. 3 del suddetto decreto vi è quello di non essere titolare di pensione (lett. a).
Tale previsione, legittima e pienamente condivisibile per coloro che fruiscono di una pensione di anzianità, esclude però dal beneficio, o almeno così viene interpretata da Cassa Forense, anche coloro che percepiscono una pensione di invalidità conseguente alla loro ridotta capacità lavorativa, a meno di 1/3, determinata da infortunio e/o malattia e viene erogata a condizione, pena la sospensione e la successiva revoca, della regolarità contributiva.
Come è noto l’importo ricevuto a titolo di pensione o assegno di invalidità è totalmente funzionale per accedere alle cure mediche necessarie.
Risulta, quindi, di solare evidenza come l’esclusione dal reddito di ultima istanza di coloro che percepiscono una pensione o un assegno di invalidità costituirebbe, per gli stessi, un ulteriore danno privo di qualunque giustificazione oltre che una palese violazione dei nostri principi costituzionali.
Con la presente, pertanto, si chiede a Cassa Forense di attivarsi presso il Legislatore affinché, in sede di interpretazione autentica, chiarisca che il termine “titolare di pensione” è riferito unicamente ai titolari di pensione di anzianità o vecchiaia.
In alternativa si chiede che la pensione o assegno di invalidità venga integrata, nel suo ammontare netto, fino al raggiungimento dell’importo di euro 600,00 per tutta la durata del “Fondo per il reddito di ultima istanza”.
Distinti saluti
Avv. Stefano Galeani
(Consigliere Ordine Avvocati Roma)
Avv. Aldo Minghelli
(Consigliere Ordine Avvocati Roma)
P.S. per qualsiasi segnalazione, informazione e suggerimento puoi contattarmi al seguente indirizzo mail: avv.galeani@libero.it