Il danneggiante è litisconsorte necessario nell’azione diretta del danneggiato verso la propria assicurazione. Si tratta della prima ordinanza di legittimità che chiarisce che anche con la domanda di cui all’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni private, il responsabile del sinistro è parte in causa per evitare che possa affermare l’inopponibilità della sentenza anche perché le compagnie devono regolare i rapporti tra le stesse. Lo “Sportello dei Diritti”: le perplessità rimangono
Finalmente. In data odierna è stata depositata dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione la prima ordinanza di legittimità che ha affrontato l’annosa questione delle parti legittimate in causa nei giudizi di risarcimento relativi ai sinistri tra veicoli e con lesioni inferiori al 9 % del danno biologico, che costituiscono, in assoluto, la gran parte degli incidenti stradali. In particolare, per la Suprema Corte con l’ordinanza 21896/17, quando il danneggiato nel sinistro stradale promuove l’azione per il risarcimento diretto nei confronti della propria assicurazione, il danneggiante è litisconsorte necessario nella causa, analogamente al caso in cui viene proposta l’azione nei confronti dell’assicurazione del responsabile. Per i giudici di legittimità, le compagnie assicurative devono comunque regolare i rapporti fra loro e bisogna evitare che il responsabile del sinistro possa affermare l’inopponibilità nei suoi confronti dell’accertamento che il giudice compie nei confronti dell’assicurazione del danneggiato. Nella fattispecie, i giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto corretta la sentenza del tribunale che aveva rimesso la causa davanti al giudice di pace ai sensi dell’articolo 354 del Codice di procedura civile perché la cessionaria del credito nell’ambito dell’incidente stradale non aveva convenuto in giudizio anche il danneggiante. Sinora la Corte di Cassazione si era pronunciata sulla procedura stabilita dall’articolo 23 della legge 990/69, ma non su quella dell’articolo 149 del codice delle assicurazioni private che aveva destato non pochi dubbi interpretativi tra gli addetti ai lavori sin dalla sua attuazione. Le stesse finalità della legge previgente, per gli ermellini, continuerebbero a sussistere anche nella procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni private. È noto, che negli incidenti meno complessi, con danni solo ai veicoli e lesioni di lieve entità al conducente danneggiato, quest’ultimo viene risarcito dalla sua assicurazione, in base al rapporto di conoscenza reciproca, e la compagnia recupererà una somma a forfait rispetto a quanto pagato dalla compagnia del responsabile in ragione di una convenzione apposita stabilita a livello ANIA, l’associazione nazionale delle assicurazioni. Ciò al fine di garantire la più ampia rapidità di tutela anche in ragione della ridotta entità dei risarcimenti rispetto ai casi applicabili. Ma l’azione stabilita dall’articolo 149 CdA, secondo il provvedimento odierno della Cassazione, non risulta diversa da quella di cui all’articolo 144, comma 3, in cui il danneggiato propone l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione del responsabile. E quest’ultima ha tre caratteristiche essenziali: l’inopponibilità delle eccezioni, il limite del massimale e il litisconsorzio necessario; le prime due trovano applicazione anche nel caso di azione diretta promossa dalla vittima nei confronti del proprio assicuratore, in regime di risarcimento diretto: non si comprende perché a quest’ultima azione debba negarsi l’applicabilità della terza caratteristica dell’azione diretta, ovvero il litisconsorzio necessario. Per i supremi giudici pur risultando appesantita la procedura, è necessario comunque assicurare la certezza dei rapporti e del giudicato.
Una decisione che farà discutere
Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, rileva che si tratta del primo precedente di legittimità che però non risulta esaustivo in materia, in quanto sinora l’orientamento giurisprudenziale maggioritario di merito aveva ritenuto sufficiente, ai fini della validità dell’azione risarcitoria, la sola citazione in giudizio della propria compagnia nei casi previsti dall’articolo 149 C.d.A. anche in ragione del tenore letterale della norma e della sua ratio che avrebbe lasciato intendere la preferenza legislativa delle esigenze di celerità della procedura per favorire chi subisce le conseguenze di un sinistro di non particolare complessità ed entità economica rispetto a quella di garanzia dei rapporti tra compagnie. Quindi, c’è da aspettarsi, a questo punto che la Cassazione tornerà nuovamente sulla materia.
Lecce, 20 settembre 2017
Giovanni D’AGATA