Tribunale di Lecce. Nulla la cartella di pagamento priva della sottoscrizione del ruolo da parte del funzionario

E’ nulla la cartella esattoriale il cui ruolo prodromico alla emissione della stessa è privo di sottoscrizione da parte del funzionario”.

Questo l’importante principio affermato dal g.o.t. del Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3917 del 17 luglio 2015, che in linea con quanto stabilito, da consolidato orientamento della Suprema Corte (ordinanza n. 2808 del 6.2.2013) secondo cui “non rientra nella categoria del fatto notorio la sottoscrizione degli atti impositivi qualora il contribuente eccepisca il difetto di rappresentanza sostanziale non essendo sufficiente, ai fini predetti, la verifica di tali requisiti degli atti, da parte del giudice decidente, in sede di esame di altro ricorso” ha ribadito che il ricorrente non è stato messo in condizione di verificare se il ruolo, dal quale scaturisce la cartella oggetto di impugnativa, sia stato sottoscritto dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, quindi da soggetto munito di rappresentanza sostanziale dell'ente impositore ed istituzionalmente preposto alla sottoscrizione dei ruoli.In particolare l'attore assistito e difeso dall'avvocato Francesco D'Agata, portavoce dello “Sportello dei Diritti”, ricorreva in giudizio avverso la cartella esattoriale a mezzo della quale il Concessionario della riscossione Equitalia Centro S.p.a., esigeva per conto del Comune di Lecce – Polizia Urbana, il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione alle norme del Codice della Strada contestando, tra i vari motivi, l’omessa sottoscrizione del ruolo esattoriale prodromico alla emissione della stessa.Giova ricordare a tal proposito che il disposto del comma quarto dell'art. 12 del DPR 602/1973, come modificato dal D.L. 17.6.2005 n. 106, convertito con modificazioni dalla legge 31.7.2005, n. 156, stabilisce che: “Il ruolo è formato dall'ufficio delle imposte per ciascun comune del distretto e per ciascuna imposta ed è sottoscritto dal capo dell'ufficio medesimo o da chi lo sostituisce. Con decreto del Ministro per le finanze può essere autorizzata la formazione dei ruoli con sistemi meccanografici, adattando al mezzo meccanografico le prescrizioni contenute nei precedenti comma.” Con la legge di conversione è stato precisato, con l'art 1, comma ter, lettera e), che “le disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice”. Pertanto, il ruolo soltanto dopo la sottoscrizione o la validazione diventa esecutivo, formando il presupposto dell'emissione della cartella esattoriale.Va evidenziata, pertanto, che nel sistema attualmente vigente del nostro ordinamento tributario l'Amministrazione Finanziaria nell'accertamento ha l'onere di esternare il titolo e le ragioni giustificative della pretesa tributaria, al fine di consentire al contribuente di valutare l'opportunità di prestare acquiescenza alla stessa oppure di impugnarla; ma, a seguito dell'impugnativa proposta dal soggetto passivo dell'imposta, è però tenuta a provare il diritto vantato nei confronti del ricorrente, fornendo in giudizio la dimostrazione di idonei elementi costitutivi dello stesso.Sulla stessa linea interpretativa di tali principi, il tribunale leccese, con la sentenza in commento, stabilisce che non essendo stata fornita alcuna prova della legittimità del ruolo, con la conseguenza che, si deve ritenere il ruolo non esecutivo, la cartella impugnata, che su di esso trova fondamento, è inficiata da nullità.

Lecce, 29 luglio 2015

Avv. Maurizio Villani

Avv. Iolanda Pansardi

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