Mi perviene dalla Collega Cristina Tamburro il testo della sentenza n. 144/2015 del Tribunale di Roma, che si pone in controtendenza rispetto alla conforme giurisprudenza di legittimità in materia di notifica al portiere (leggi il testo integrale ). Qui di seguito pubblico volentieri il commento dell'Avv. Ivano Cimatti nonché una rassegna della consolidata giurisprudenza contraria.
La decisione del Tribunale di Roma, pronunciata in grado d'appello, ha rigettato l'impugnazione della sentenza del Giudice di Pace avverso una cartella esattoriale di Equitalia che era stata opposta ex art. 615 cpc. Il Giudicante ha stabilito che l'attività di notificazione, da parte degli agenti di Equitalia ovvero dell'ente locale, irrogatore della sanzione amministrativa, non sia soggetta ai criteri ed ai principi del codice di procedura civile ed in particolare agli artt. 139 e 140 cpc. Il Tribunale di Roma ha attestato che, per le notifiche effettuate tramite l'ufficio postale da parte di un ente pubblico, non si applica la norma secondo cui “è nulla la notificazione effettuata mediante consegna al portiere dello stabile di copia dell'atto, qualora l'ufficiale giudiziario si limiti a dare atto della precaria assenza del destinatario senza certifciare l'avvenuta ricerca di ulteriori persone abilitate a ricevere l'atto”. La giurisprudenza di legittimità invece, con un orientamento ormai prevalente stabilisce che, in materia di notifica a mezzo posta, è nulla la notifica effettuata a mani del portiere dello stabile, allorquando la relazione dell'ufficiale postale non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto in posizione preferenziale (persona di famiglia, addetta alla casa o al servizio).
Secondariamente, il Giudicante ha reputato corretta l'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 27 (L. 689/1981). Questo nonostante l’art. 27 L. 689/1981 reciti che, qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotto, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. Al contrario, tutte le riferite cartelle esattoriali, come è evidente, riportano a titolo di credito degli enti locali, non solo la somma di danaro di cui alla supposta contravvenzione stradale, ma anche una maggiorazione ulteriore, e cioè la maggiorazione di una somma di danaro ai sensi dell’art. 27 L. 689/1981. In tal senso la pronuncia in commento si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità (Cass. 16 febbraio 2007, n. 3701), la quale ha testualmente statuito che “alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’art. 203 III comma CdS, che, in deroga all’art. 27 L. 689/1981, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza-ingiunzione, prevede l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%”.
Avv. Ivano Cimatti
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