Sen. Antonio Razzi (FI). Escludere la possibilità , per il pedofilo, di ricorrere al patteggiamento della pena

Sen. Antonio Razzi (FI). Escludere la possibilità, per il pedofilo, di ricorrere al patteggiamento della pena.

Roma, 18 novembre 2014. Il senatore Antonio Razzi, chiede al ministro della Giustizia di attivarsi in maniera tale da includere il reato di pedofilia tra quei casi previsti al comma 1 bis dell'art. 444 del codice di procedura penale che escludono la possibilità di chiedere ed ottenere il patteggiamento della pena. E' un reato, ha dichiarato Razzi, veramente abominevole. Il pedofilo approfitta della ingenuità dei bambini per poterli violare con subdola lucidità ed una volta presi fanno riferimento all'amore. Non è possibile, ha continuato Razzi, concedere a questi criminali, il beneficio del patteggiamento. E' una offesa al decoro ed alla coscienza della gente nonché uno sberleffo alle vittime, e sono tante, di questo gravissimo reato.

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
RAZZI- Al Ministro della Giustizia.
Premesso che:
– la pedofilia è una piaga incurabile che affligge tutti i settori della società le cui vittime sono minori o addirittura bambini;

– la pedofilia è catalogata nel gruppo delle parafilie, ovvero tra i disturbi del desiderio sessuale, e consiste nella preferenza erotica da parte di un soggetto giunto alla maturità genitale per soggetti che invece non lo sono ancora, cioè in età pre-puberale;

– dagli studi redatti da professionisti del campo essa è considerata una “condizione”, né malattia, né perversione, né deviazione sessuale ma, un sentimento che il pedofilo qualifica d'amore verso i bimbi;

– il comportamento del pedofilo è pericolosissimo perché incide sulla formazione psicofisica dei bambini disturbandone la loro personalità;

– tecnicamente nessuna cura può essere risolutiva per il fenomeno della pedofilia in quanto sarebbe come voler curare il transgenismo o l'omosessualità che, fortunatamente, non procurano i danni che la pedofilia cagiona;

– l'imputato di pedofilia, una volta a processo, ha la facoltà di chiedere il patteggiamento della pena;

– il patteggiamento è un procedimento speciale disciplinato dal punto 45 dell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 e dall'art. 444 c.p.p. come modificato dalla legge 12 giugno 2003, n. 134, volto a chiudere senza giudizio la vicenda penale, da un lato premiale per l'imputato, e dall'altro conveniente per l'ordinamento giudiziario sul piano dell'economia processuale;

– il delitto oggetto di patteggiamento si estingue dopo soli cinque anni;

– a giudizio dell'interrogante detta possibilità è inopportuna per il reo che si macchia di un'azione inqualificabile, violenta, ignobile e subdola come quella della pedofilia perché finisce per agevolarlo, per un gesto imperdonabile del quale non basta né è sufficiente il pentimento, piuttosto che punirlo, per impedirne con severità il reiterarsi del comportamento,
chiede di sapere:
quali orientamenti intenda esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre argine alla piaga della pedofilia escludendo l'applicazione dell' istituto del patteggiamento per il reo, includendolo nei casi previsti al comma 1 bis dell'art. 444 del codice di procedura penale.

Sen. Antonio Razzi
Segretario Commissione Esteri
Piazza delle Cinque Lune, 113
00186 Roma
Tel.+39 06/67063227-+39 06/67064227- Fax + 39 06/67066227
E-mail: antonio.razzi@senato.it

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