A nostro parere è necessario eliminare il visto di conformità per il periodo d’imposta 2014 essendo il modello 730 precompilato nella sua fase sperimentale e comunque finché non saranno chiarite e risolte le problematiche successivamente enunciate.
Se la precompilata anche senza modifiche sarà presentata al CAF o al professionista abilitato, il controllo formale verrà effettuato nei confronti del soggetto che appone il visto di conformità.
L’art. 6 dello schema di Decreto Legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali – Atto di Governo n. 99 prevede che dal 2015 i CAF ed i professionisti che invieranno un modello 730 con visto di conformità infedele saranno tenuti al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che in base alla normativa attuale sarebbero stati richiesti al contribuente.
E ciò, è bene ribadirlo, anche nel caso in cui gli intermediari si limitino a confermare la dichiarazione dei redditi precompilata dall’Agenzia delle Entrate.
La normativa attuale, di contro, dispone che in caso di rilascio di un visto infedele gli intermediari sono soggetti ad una sanzione tra 258 e 2.582 Euro e che la maggiore imposta, gli interessi e la sanzione sono richiesti al contribuente.
Con l'introduzione della nuova normativa, per la prima volta il contribuente debitore viene sostituito dal CAF e/o professionista abilitato, il quale come si legge nella relazione illustrativa, è “chiamato a svolgere un ruolo essenziale di mediazione tra amministrazione e contribuenti.”.
Dopo aver sottolineato che per questo “ruolo essenziale” non solo non è prevista alcuna remunerazione ma si legifera il suo contrario, le previsioni normative destano non poche perplessità.
In breve:
1) per il primo anno di sperimentazione (periodo d’imposta 2014) nella maggior parte dei casi le dichiarazioni precompilate dovranno essere modificate in quanto carenti delle spese mediche che saranno inserite dall’Agenzia delle Entrate solo a partire dal periodo d’imposta 2015. Tali dichiarazioni necessiteranno del visto di conformità;
2) dovranno essere codificate sia l'ipotesi in cui l’errore dell’Amministrazione Finanziaria non richiede l’apposizione del visto di conformità, sia quella in cui l’errore è dovuto a responsabilità soggettive del contribuente come per esempio i falsi scontrini o i certificati di redditi non veritieri;
3) è necessaria una netta distinzione tra errore tecnico/apposizione del visto di conformità e concorso col contribuente evasore/apposizione del visto di conformità, interpretando correttamente i dati errati forniti. Non analizzare compiutamente le varie casistiche, significa esporre indebitamente il CAF e/o il professionista abilitato, a rischi ingiustificati poiché in caso di falsa attestazione ripetuta (anche senza colpa) saranno inibiti della possibilità di apporre ulteriori visti;
4) l’IRPEF come si sa, è un'imposta diretta , personale e progressiva. Presupposto dell'imposta è il possesso di redditi rientranti in una delle seguenti categorie: fondiari , di capitale , di lavoro dipendente , di lavoro autonomo , di impresa , diversi . È un'imposta progressiva , in quanto colpisce il reddito con aliquote a scaglioni, ed è di carattere personale, essendo dovuta, per i soggetti residenti sul territorio dello Stato, per tutti i redditi posseduti, anche se prodotti all'estero. L'imposta si applica sul reddito complessivo dei soggetti passivi, formato dai redditi posseduti al netto degli oneri deducibili (art. 10, D.P.R. 917/1986), nonché delle deduzioni spettanti (artt. 11 e 12, D.P.R. 917/1986).
Stante quanto sopra riteniamo davvero incoerente pensare di sostituire il CAF e/o professionista abilitato al contribuente, relativamente al pagamento dell’imposta, nel caso in cui sia stato rilasciato un visto di conformità infedele. Come dicevamo in precedenza l'Irpef è un'imposta personale non solo perché colpisce il reddito di una determinata persona ma anche perché tiene conto di situazioni, appunto, personali e familiari di ogni contribuente. L'art. 53 della Costituzione inoltre stabilisce che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.” Anche da questo punto di vista appare davvero strana l'ipotesi di richiedere il pagamento dell’imposta di un contribuente ad un soggetto terzo. Quanto previsto dall’articolato deve essere necessariamente abrogato;
5) L’Isvap con la comunicazione del 24/07/2000, prot. 67335, ha risposto negativamente al quesito di un professionista che domandava se fosse stato possibile aggiungere ad una polizza assicurativa contro i rischi professionali già esistente, un'appendice del seguente tenore: “qualora in forza di provvedimenti legislativi, venissero intestate ed inflitte al professionista anziché al cliente, sanzioni, ammende o multe di natura fiscale per l’attività professionale svolta dall’assicurato, per prestazioni professionali svolte dall’assicurato stesso nei confronti del cliente, la garanzia s’intende estesa anche nei confronti del professionista con le stesse modalità e gli stessi limiti in cui sarebbe stata applicabile verso il cliente”. In altri termini, il professionista chiedeva se per una determinata violazione commessa dal contribuente-cliente per la quale era prevista una sanzione, che in vigenza del D. Lgs. 472/97 veniva inflitta al professionista, l'assicurazione professionale avrebbe potuto rilevarlo indenne fino alla concorrenza della predetta sanzione. Risulta dunque praticamente impossibile assicurare i rischi con le polizze R.C. professionali ed ogni professionista, pur essendo regolarmente assicurato, rischia di non essere coperto per i danni derivanti da errori involontari, a causa della non assicurabilità delle sanzioni dirette. Prima di far partire in via sperimentale il 730 precompilato, è indispensabile accertarsi che esista l’assoluta certezza che le assicurazioni paghino i sinistri nel caso di sanzioni direttamente imputabili a coloro che appongono il visto di conformità. Ne consegue che in caso contrario debba essere modificata anche tale parte normativa;
6) L’attuale legislazione prevede, per il rilascio del visto, l'esistenza di una apposita polizza assicurativa adeguata per massimale al numero di visti che si intende rilasciare e comunque con un minimo di Euro 1.032.914,00. Tale importo in base a quanto previsto dall’art. 6 viene ora aumentato a Euro 3.000.000,00. Il che comporterà un sensibile aumento dei costi assicurativi. In conclusione, l'aggravio delle responsabilità connesse alla compilazione/modificazione del 730 precompilato, e l’apposizione del visto di conformità causeranno inevitabilmente un aumento dei compensi richiesti ai contribuenti per la predisposizione dei 730. Non sembra davvero questa la miglior soluzione per semplificare il fisco italiano;
7) Per la presentazione di un modello 730 è riconosciuto agli intermediari un compenso di 14 Euro per dichiarazione e di 26 Euro se congiunta. La Legge 147/13 ha bloccato l’indicizzazione dei compensi fino al 2016. L’articolo 6 prevede una rimodulazione dei compensi spettanti al sostituto d’imposta, al CAF e ai professionisti. Tuttavia non crediamo che la rivisitazione dei compensi possa frenare quanto detto relativamente agli aumenti delle assicurazioni e ai compensi per la predisposizione dei 730 precompilati.
Per tutto quanto esposto e considerato, essendo il periodo d’imposta 2014 una fase sperimentale, riteniamo opportuno eliminare il visto di conformità per tale anno e comunque finché non saranno chiarite e risolte le problematiche enunciate.
FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI
Michele Cinini