I deputati del PD Francesca La Marca e Fabio Porta hanno presentato una interrogazione parlamentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali chiedendo di garantire il trattamento minimo anche ai pensionati italiani emigrati in Canada e Venezuela rientrati definitivamente in Italia, come si verifica attualmente per tutti gli altri pensionati rientrati da Paesi – europei ed extraeuropei – con i quali l’Italia ha stipulato accordi di sicurezza sociale. L’esclusione dalla garanzia del trattamento minimo degli emigrati in Canada e Venezuela è una palese discriminazione rispetto a tutti gli altri emigrati, un affronto alla logica e al buon senso ma soprattutto una violazione dei precetti normativi e costituzionali.
Sono numerose le segnalazioni di emigrati nei due Paesi americani i quali dopo essere rientrati in Italia acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, soddisfano i limiti reddituali stabiliti dalla legge, non sono titolari di pensione estera (o se lo sono, la somma dei due pro-rata non supera il trattamento minimo italiano) e nonostante tutto ciò si vedono negare dall’Inps la concessione dell’integrazione al trattamento minimo solo perché gli accordi attualmente in vigore con Canada e Venezuela non prevedono esplicitamente (ma non la negano neanche) tale garanzia.
Come è noto soprattutto agli addetti ai lavori, in virtù dell’articolo 8 della legge n. 153/1969, i titolari di pensione in convenzione internazionale, e cioè di un pro-rata di pensione italiana acquisita tramite la totalizzazione dei periodi assicurativi e contributivi prevista da accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, hanno diritto al trattamento minimo italiano a condizione che possano far valere in Italia almeno dieci anni di contribuzione effettiva (in costanza di rapporto di lavoro) e che, ovviamente, soddisfino i requisiti reddituali stabiliti della normativa italiana. Giova inoltre ricordare che ai fini dell’attribuzione del trattamento minimo italiano si tiene conto anche dell’eventuale pro-rata di pensione corrisposto da organismi previdenziali esteri in modo tale che se la somma del pro-rata estero e della pensione “a calcolo” italiana, quella basata esclusivamente sui contributi versati, supera l’importo del trattamento minimo italiano, quest’ultimo non viene erogato.
Il problema che l’interrogazione di La Marca e Porta intende affrontare e risolvere attiene ai diritti previdenziali dei pensionati ex emigrati ma ora residenti in Italia. Infatti se da un lato i residenti all’estero, titolari di pensione in convenzione, in base alla legge su descritta devono far valere almeno dieci anni di contribuzione effettiva in Italia ai fini dell’eventuale attribuzione del trattamento minimo italiano, i pensionati residenti in Italia, in base a quanto disposto dai Regolamenti comunitari di sicurezza sociale e da numerose convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, possono acquisire il diritto al trattamento minimo a prescindere dall’entità della contribuzione fatta valere in Italia. In altre parole per questi ultimi è teoricamente sufficiente la titolarità di un pro-rata italiano, il soddisfacimento dei requisiti reddituali e la condizione che la somma del pro-rata estero e di quello italiano non superi l’importo del trattamento minimo italiano, affinché venga attribuito tale trattamento minimo. Esclusi da questo diritto sono i pensionati residenti in Italia e titolari di pro-rata italiano acquisito tramite l’applicazione delle convenzioni bilaterali con il Canada e il Venezuela: ciò perché queste due convenzioni, a causa di una grave omissione da parte del legislatore, non prevedono esplicitamente, a differenza di tutte le altre convenzioni bilaterali e multilaterali di sicurezza sociale stipulate dall’Italia, la garanzia del trattamento minimo per i pensionati residenti in Italia. Si tratta di una grave disparità di trattamento ai danni dei pensionati italiani residenti in Italia i quali hanno acquisito il diritto al pro-rata tramite l’applicazione delle convenzioni con il Canada e il Venezuela, rispetto a tutti gli altri pensionati i quali invece hanno acquisito il diritto al pro-rata tramite l’applicazione di una qualsiasi delle convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia.
L’interrogazione chiede di sanare questa discriminazione tramite una interpretazione chiarificatrice da parte dei Ministeri competenti e dell’Inps, per evitare ingiuste disparità di trattamento e inutili contenziosi, che stabilisca che tutti i titolari di pro-rata italiano acquisito con il meccanismo della totalizzazione dei contributi previsto da accordi o convenzioni di sicurezza sociale, possano avere il diritto al trattamento minimo italiano se sono residenti in Italia e se soddisfano i requisiti reddituali previsti dalla normativa italiana. In tale modo si eviterebbe che ai pensionati italiani emigrati in Canada e Venezuela e rientrati in Italia sia negato, come avviene attualmente, il trattamento minimo pensionistico che è invece garantito a tutti gli altri pensionati residenti. Insomma i deputati La Marca e Porta chiedono che con una interpretazione estensiva che abbia valore universale sia concesso il trattamento minimo a tutti i pensionati italiani emigrati rientrati in Italia a prescindere dalla convenzione bilaterale attivata per il diritto a pensione.
D’altronde è la stessa Costituzione italiana che recita all’articolo 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.” e all’articolo 38: “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.”. Diritti costituzionali che non possono essere negati solo perché si ha avuto la “sfortuna” di essere emigrati in Canada o in Venezuela e di essere poi rientrati in Italia.
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