La Legge n. 147 del 27.12.2013, nota come Legge di Stabilità 2014, è composta da un solo articolo di 749 commi.
Dal punto di vista dell'impostazione, questa ex Finanziaria non si discosta dalle precedenti ma ne segue pedissequamente i vizi.
Ed infatti:
La Legge n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) è composta da un solo articolo di 1364 commi.
La Legge n. 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008) raggiunge quota 1.193 commi suddivisi in tre articoli.
Le cose migliorano con la Legge n. 203 del 22.12.2008 (Finanziaria 2009); è costituita da quattro articoli, di cui il secondo è composto di 50 commi.
La Legge n. 191 del 23.12.2009 (Finanziaria 2010), è di due articoli; il secondo articolo con il titolo “disposizioni diverse” è composto da 253 commi.
La Legge n. 220 del 13.12.2010 (Legge di Stabilità 2011) è fatta di un solo articolo di 171 commi.
La Legge n. 183 del 12.11.2011 (Legge di Stabilità 2012) è di 36 articoli, ma nello stesso anno era stata emanata la manovra correttiva con il D.L. n. 98 del 06.07.2011.
La Legge n. 228 del 24.12.2012 (Legge di Stabilità 2013) si compone di un solo articolo suddiviso in 561 commi.
Ogni volta sembra che la mente legislativa – anno dopo anno distolta da migliaia di commi – si perda e disperda il patrimonio genetico costituito, nell'occasione, dalla Legge n. 212 del 27 Luglio 2000, conosciuta anche come Statuto del Contribuente.
Ivi, l'articolo 2) inutilmente rubricato chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie, al primo comma dispone che “Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute”.
La lezione continua con i successivi commi terzo e quarto, dove si legge che“I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.”
Purtroppo, in Italia, lo Statuto del Contribuente non ha validità.
E quindi ogni legge finanziaria, indipendentemente dal nome che ad essa viene dato, continua ad ospitare disposizioni variegate e multicolore, non rispettando la chiarezza e la trasparenza previste dallo Statuto.
Proseguendo nello stesso solco tracciato in anni precedenti, l'attuale finanziaria non menziona l’oggetto delle disposizioni e non ne indica il contenuto a cui rimanda ed il relativo testo modificato.
Una legge caotica che rappresenta degnamente il caos che regna sovrano.
Ed anche se è inutile, ricordiamo il richiamo della Corte dei Conti che, nel testo depositato il 25.05.2007 in merito alle ultime leggi Finanziarie, lamentava “la presenza eccessiva di commi e la mancata indicazione del contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende far rinvio”.
Sono passati sei anni senza alcun cambiamento. Allo stesso modo non cambiano le difficoltà nell'interpretare e attuare la legge. Il dubbio che tutto sia forse voluto rimane.
E mentre il Presidente della Repubblica richiama le istituzioni ad una maggiore attenzione durante l’iter di conversione dei decreti, in quanto pieni di norme e misure che nulla hanno a che fare con il contenuto originario del provvedimento, la Legge di Stabilità viene approvata grazie al suo carattere di urgenza (ma è una scusa) ancora una volta, piena di commi.
Questa legge testimonia definitivamente la sconfitta generale, perché conferma che il fisco italiano è sempre troppo distante dai livelli di trasparenza e chiarezza che ogni volta vengono da chiunque auspicati. Anche da chi li premette e poi non li rispetta.
FONDAZIONE Commercialisti
Michele Cinini
Livorno, li 14 Gennaio 2014