LA MARCA (PD)/ CHIARIMENTI SULL’ASSISTENZA SANITARIA E LEGGE ORGANICA PER GLI EMIGRATI CHE RIENTRANO TEMPORANEAMENTE IN ITALIA: LA MIA NUOVA INTERROGAZIONE

E’ un labirinto di norme succedutesi nel tempo, di leggi e decreti legge lacunosi e frammentari, di interpretazioni arbitrarie, di pratiche diversificate da Regione e Regione ma soprattutto di insufficienza e di incertezza del diritto. Sto parlando del sistema normativo e applicativo della tutela sanitaria a favore dei cittadini italiani residenti all’estero i quali rientrano per soggiorni temporanei in Italia. Nel dedalo di norme non è facile capire il tipo di assistenza sanitaria cui hanno diritto i nostri connazionali quando rientrano in Italia temporaneamente. Ho proprio presentato in questi giorni la mia terza interrogazione in questa materia (le prime due avevano a che fare 1) con la qualifica di “emigrato” per poter usufruire delle cure ospedaliere urgenti e 2) con i diritti degli italiani nati all’estero, nella speranza che questa mia iniziativa parlamentare possa servire perlomeno a sensibilizzare le autorità competenti a chiarire i dubbi da me sollevati e, sarebbe l’ideale, a predisporre una normativa più chiara e organica per beneficiare sia i soggetti fruitori dell’assistenza che le autorità erogatrici.

La contraddizione più evidente di cui ho chiesto il chiarimento nella mia interrogazione al Ministero della Sanità è quella che contrappone la legge istitutiva del Sistema sanitario nazionale, n.883 del 1978, all’ormai famoso decreto del Ministero della Sanità del 1° febbraio 1996 e alle informazioni divulgate nello stesso sito del Ministero. L’articolo 19 della legge n. 883, al comma 1, ci dice che “Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale, assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 3.”, e al comma 6 ci specifica che “Gli emigrati, che rientrino temporaneamente in patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza della località in cui si trovano”. Il seconda comma dell’art. 3 della legge n. 883, succitato, ci informa che “Lo Stato, nell'ambito della programmazione economica nazionale, determina, con il concorso delle regioni, gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale. La legge dello Stato, in sede di approvazione del piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53, fissa i livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere, comunque, garantite a tutti i cittadini”. Insomma, per tale combinato disposto, la tutela sanitaria in Italia dovrebbe essere garantita a tutti i cittadini italiani a prescindere dalla residenza. Il Decreto del 1° febbraio 1996 stabilisce invece che la tutela sanitaria a favore degli italiani residenti all’estero che rientrino temporaneamente in Italia, ancorché gratuita, sia limitata esclusivamente alle cure ospedaliere urgenti e per un massimo di 90 giorni, escludendo così dall’erogazione gratuita tutte le cure medico-generiche e specialistiche. Il Ministero della Sanità, nel suo sito, indica – senza fare riferimento a disposizioni legislative e quindi credo in maniera arbitraria – che i cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria, sia in Italia che all’estero, all’atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e della iscrizione all’AIRE e ribadisce quanto disposto dal Decreto 1° febbraio 1996 e cioè che ai cittadini italiani residenti all'estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato, certificato dall'ufficio consolare italiano competente per territorio, le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Insomma se da una parte la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale garantisce l’assistenza sanitaria (sia urgente che generica o specialistica) a tutti i cittadini italiani a prescindere dalla residenza (ed infatti a favore dei cittadini italiani che si recano a lavorare temporaneamente all’estero è stata predisposta una legge specifica, il D.P.R. n. 618 del 1980, che disciplina soggetti aventi diritto, tipologia e qualità delle cure), un’altra legge, il Decreto del 1996 e le disposizioni interpretative del Ministero della Sanità preclude agli stessi cittadini italiani residenti all’estero il diritto all’assistenza sanitaria in Italia. Diritto che tuttavia viene assicurato da alcune Regioni.

E’ ovvio che questa confusione e questo vuoto legislativi devono essere in qualche modo corretti per non continuare a pregiudicare la certezza del diritto alla tutela della salute dei cittadini italiani che vivono all’estero e che rientrano temporaneamente in Italia, nel rispetto della Costituzione e della legge istitutiva del Sistema sanitario nazionale.

Nella mia interrogazione chiedo quindi al Ministero della sanità se non ritenga opportuno fornire chiarimenti sul significato dell’ultimo comma dell’articolo 19 della legge n. 883 istitutiva del Servizio sanitario nazionale precisando cosa esattamente intende il legislatore quando stabilisce che “gli emigrati, che rientrino temporaneamente in patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza sanitaria della località in cui si trovano”; se tale diritto – e la sua gratuità – debba essere, limitato solo alle cure ospedaliere urgenti per un massimo di 90 giorni così come stabilito dal Decreto 1 febbraio 1996, e se così fosse per quali ragioni, oppure esteso, come sembra più ragionevole, a tutte le prestazioni sanitarie ancorché solo per 90 giorni o meglio ancora senza limiti temporali; se il Ministero non ritenga giusto e necessario disporre che la residenza all’estero e l’iscrizione all’Aire non siano considerate condizioni preclusive all’iscrizione provvisoria al Servizio sanitario nazionale e/o del diritto dei cittadini italiani residenti all’estero di usufruire gratuitamente, se sprovvisti di assicurazione pubblica o privata, dell’assistenza sanitaria medico-generica, specialistica e ospedaliera urgente, durante periodi di soggiorno temporaneo in Italia; se infine il Ministero non ritenga urgente, utile e doveroso – a fronte dell’intreccio ambiguo e disorganico della normativa attualmente in vigore che disciplina l’erogazione dell’assistenza sanitaria a favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica e del conseguente vuoto di tutela in contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione e con i principi ispiratori della stessa legge n. 833 del 1978, in base ai quali l’assistenza sanitaria va garantita a tutti i cittadini a prescindere dalla loro residenza, senza distinzioni di condizioni individuali o sociali – predisporre una normativa organica e chiara relativa alla tutela della salute dei cittadini italiani che risiedono all’estero, e che rientrano in Italia per soggiorni temporanei, in modo tale da garantire certezza del diritto all’assistenza sanitaria e uniformità di applicazione sul territorio nazionale (alcune Regioni prevedono una tutela sanitaria più ampia per gli emigrati), ponendo finalmente fine alle attuali disparità di trattamento (come ad esempio tra pensionati e “titolari” della qualifica di emigrato da una parte e cittadini privi di tali qualifiche o nati all’estero dall’altra oppure tra cittadini italiani che vivono in Stati convenzionati e quelli che invece vivono in Stati non convenzionati) e alle difficoltà interpretative delle norme da parte delle stesse istituzioni preposte alla tutela.

On. Francesca La Marca

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