Valida l’esimente dello stato di necessità se c’è l’esposizione del permesso per invalidi sul parabrezza. Bacchettati gli organi di controllo dei vigili che dovrebbero sapere che il legislatore tutela chi è gravato da un disagio fisico
Un sonoro monito ai Comandi di Polizia Municipale, ma anche ai Prefetti troppo spesso semplici notai dell’operato delle polizie locali, arriva dalla sentenza 2563/13 emessa dal giudice dottor Salvatore Fontana, della sezione civile del giudice di pace di Reggio Calabria, ma anche l’applicazione di un principio di diritto che dovrebbe essere sempre applicato dalle forze di polizia stradale.
Secondo il magistrato onorario, infatti, va annullata la multa per divieto di sosta elevata al disabile perché l’auto è posteggiata davanti ad un istituto di credito per il tempo necessario ad un’operazione che richiedeva la sua presenza, e con il permesso invalidi esposto sul parabrezza.
Se non ci sono spazi ad hoc riservati alla sosta per i veicoli a servizio dei diversamente abili, il pass dovrebbe in indurre i vigili a soprassedere anche in ragione del fatto che la presenza del permesso è sinonimo di stato di necessità ai sensi dell’articolo 4 della legge 689/81, specie se poi tali circostanze vengono immediatamente riferite ai vigili ancora in loco.
Arriva, quindi, anche la condanna alle spese per il Comune di Reggio Calabria su ricorso presentato dal disabile sanzionato nelle circostanza suindicate.
Nel caso in questione, in particolare, l’uomo si era fatto accompagnare presso la banca dalla sorella a bordo della propria autovettura e poiché invalido totale non è in grado di compiere gli atti che servono per la sua vita quotidiana.
Entrato solo per il tempo necessario all’operazione per la quale serviva la sua presenza, all’uscita aveva trovato sul parabrezza il ricordino dei vigili.
Ciò nonostante il permesso invalidi consenta la sosta a patto che il veicolo non costituisca intralcio per la circolazione. Ma v’è di più. Nella circostanza, l’interessato sorretto dalla sorella aveva fatto presente alla polizia municipale la sua condizione, che gli impedisce evidentemente di camminare. Ma neanche ciò fa cambiare idea agli agenti.
Ed allora il giudice di Pace, verificata la bontà delle asserzioni del malcapitato anche a mezzo di prova testimoniale, lancia un vero e proprio monito che a parere di Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è valido in tutte le circostanze analoghe.
Ricorda il giudice, infatti, che il legislatore ha posto importanti «principi a tutela delle persone gravate da disagio fisico personale», che devono essere evidentemente ribaditi agli organi di controllo dei vigili affinché non si comportino con «proterva inflessibilità» con chi ha bisogno da un lato e dall’altro con«compiacente lassismo» nei confronti di altri soggetti non legittimati «ad avvalersi di qualsivoglia causa esimente».