DISEGNO DI LEGGE COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITA’

“DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY E PER IL CONTENIMENTO DELL’USO ECCESSIVO DI RISORSE NATURALI”

TITOLO I
Disposizioni relative alla protezione della natura, della fauna e del mare e per la strategia dello sviluppo sostenibile

Articolo 1
(Modifiche alla legge 31 dicembre 1982, n. 979)

1.Alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 12, dopo le parole “o il proprietario di una nave” sono inserite le parole “o del carico”;
b) al comma 2 dell’articolo 12, dopo le parole, “…. l’autorità Marittima farà eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell’armatore o del proprietario”, sono inserite le parole “della nave o del carico”;
c) al comma 3 dell’articolo 12, dopo le parole “Nei casi di urgenza, l'autorità marittima farà eseguire per conto dell'armatore o del proprietario” sono inserite le parole “della nave o del carico”;
d) al comma 1 dell’articolo 21, dopo le parole “il comandante e il proprietario” sono inserite le parole “della nave o del carico”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:
La legge 31 dicembre 1982, n. 979 “Disposizioni per la Difesa del Mare”, agli artt. 2 e 4 e successive modificazioni, prevede l’attivazione a livello nazionale di un sistema finalizzato alla prevenzione e lotta agli inquinamenti marini.
Tale sistema di tutela e prevenzione nazionale è istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, anche in ottemperanza a quanto previsto dalle convenzioni internazionali cui l’Italia ha aderito, in merito alla lotta agli inquinamenti marini da idrocarburi e da sostanze tossico-nocive in genere, attraverso il noleggio di unità navali specializzate.
In particolare, per quanto concerne gli incidenti che coinvolgono navi, in particolare petroliere, tali da comportare massivi sversamenti di sostanze nocive nell’habitat marino, appare oggi quanto mai opportuno estendere urgentemente la responsabilità solidale circa le conseguenze dell’incidente, oggi limitate all’armatore, al proprietario ed al comandante della nave coinvolta, anche al proprietario del carico trasportato dalla stessa nave.
L’estensione della responsabilità anzidetta è realizzata con le disposizioni proposte, ed è tesa ad assolvere ad una duplice finalità di carattere ambientale ed economica:
– innanzitutto, spingere il proprietario del carico inquinante da trasportare a scegliere vettori più sicuri ed in linea con le normative tecniche di settore, (che prevedono, ad esempio, doppio scafo per le petroliere) nonché ad avvalersi di idonei equipaggi. Ciò a vantaggio della sicurezza della navigazione e prevenzione dell’inquinamento marino; di fatto è un’estensione del già noto principio di responsabilità posto in capo al produttore di rifiuti, tenuto ad assicurare nelle diverse fasi del trasporto le migliori condizioni.
– favorire la possibilità di recupero all’erario delle ingenti spese antinquinamento sostenute. L’attività di recupero spese si presenta oggi particolarmente difficoltosa in relazione dall’utilizzo per i trasporti di navi-mezzi battenti bandiere dei più disparati Paesi del mondo, con conseguente enorme difficoltà per il Ministero dell’Ambiente nel rintracciare poi il proprietario e l’armatore in qualità di soggetti responsabili. Anche qualora sia stato possibile reperire i suddetti responsabili, (al fine della notifica di richieste di pagamento e/o atti giudiziari) e il Dicastero sia venuto in possesso di un titolo esecutivo, si presentano altri problemi legati alla riscossione coattiva del proprio credito nei confronti di soggetti esteri, i cui patrimoni, qualora esistenti, si trovano presumibilmente all’estero.
E’ una misura oggi assolutamente necessaria, al fine di affrontare un tema di fortissimo allarme sociale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA:
Non vi sono nuovi o maggiori oneri per l’erario in quanto già in base alla legislazione vigente lo Stato deve farsi carico di individuare e perseguire i soggetti responsabili degli sversamenti a mare di sostanze nocive; l’ampliamento della platea di tali soggetti nei confronti dei quali far valere la responsabilità solidale agevola l’attività recuperatoria aumentandone le probabilità di successo.

Articolo 2
(Misure di semplificazione in materia di organizzazione e gestione degli Enti Parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394)
1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 9, comma 3, le parole: “d’intesa con” sono sostituite con dalla seguente: “sentiti”;
b) all’articolo 9, comma 4, quarto periodo, dopo le parole: “aree protette e biodiversità” sono inserite le seguenti : “e tra i rappresentanti della Comunità del Parco di cui all’articolo 10”;
c) all’articolo 9, il comma 11 è sostituito dal seguente: “11. Al fine di massimizzare la gestione efficiente di ciascun ente parco e di assicurare la massima tempestività dell’azione amministrativa, il Direttore è nominato dal Consiglio direttivo. A tal fine il Presidente propone al Consiglio direttivo una terna di soggetti ritenuti idonei in base alle attitudini, competenze e capacità professionali possedute in relazione alla specificità dell’incarico, i quali devono essere individuati, previa selezione, fra dirigenti pubblici, funzionari pubblici con almeno dieci anni di anzianità nella qualifica, nonché esperti che hanno già esercitato le funzioni di Direttore in Parchi nazionali o regionali per almeno due anni. Il Presidente del Parco provvede a stipulare con il Direttore un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall’amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell’incarico.”;
d) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La vigilanza sugli enti parco e gli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale è esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare mediante l'approvazione degli statuti, dei regolamenti, dei bilanci e delle piante organiche.”
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Si intendono apportare semplificazioni nelle procedure per l’organizzazione e la gestione degli enti Parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, perseguendo obiettivi più volte emersi nel corso del dibattito parlamentare bypartisan intercorso sulla questione nell’ultima legislatura. Con le semplificazioni proposte si può inoltre conseguire il risultato di rendere più snella ed efficiente l’azione istituzionale degli enti in questione, consentendo peraltro una più agevole gestione delle risorse finanziarie ad essi attribuite, con ricadute positive sulle economie locali.
Con riferimento alla procedura di nomina dei Direttori di parco Nazionale di cui alla lettere c) dell’articolo:
in coerenza con gli obiettivi di semplificazione e liberalizzazione si abroga l’ albo dei Direttori di Parco nazionale;
si allarga la platea dei potenziali Direttori a tutti i Dirigenti pubblici e a tutti i funzionari pubblici con una certa anzianità nell’incarico (acquisendone la relativa esperienza come amministratori pubblici), senza tralasciare gli esperti che hanno già svolto quelle stesse funzioni in Parchi nazionali e regionali;
si rimette la nomina al Consiglio Direttivo del Parco e non più al Ministro, con ciò interrompendo un dualismo che oggi vede nominati dal Ministro sia il Presidente che il Direttore del Parco;
si stabilisce per legge che l’individuazione deve avvenire previa selezione nell’ambito di una terna di nominativi individuati all’interno di categorie ben determinate;
si acquisisce una notevole speditezza nella procedura di nomina del Direttore, oggi farraginosa;
si chiarisce una volta per tutte l’automatismo dell’aspettativa per i direttori/dipendenti pubblici.
Con riferimento alla procedura di controllo ministeriale sulle delibere degli Enti Parco di cui alla lettere d) dell’articolo, si addiviene a quanto già condiviso da tutti i parlamentari nell’ultima legislatura, ponendo fine all’anacronistico controllo ministeriale di legittimità su tutte le delibere degli Enti Parco, situazione questa che procura un notevolissimo pregiudizio all’azione dei Parchi nazionali, i cui tempi di azione vengono ad essere dilatati oltre misura. Con l’emendamento proposto, si limita invece l’esercizio della vigilanza ministeriale sui Parchi agli atti fondamentali degli stessi (statuti, regolamenti, bilanci e piante organiche) : in questo modo il Parco potrebbe recuperare la propria, necessaria speditezza operativa, con conseguente semplificazione dei tempi e più celere soddisfazione delle richieste provenienti dai soggetti pubblici e privati, in particolare alle imprese, interessati alle iniziative, alle valutazioni, alle attività del Parco.
Con riferimento ai componenti del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, di cui alla lettera b) dell’articolo, si interviene sulla disciplina posta dall’articolo 9 della legge 394/1991 come recentemente modificata dal comma 1 dell’art. 1 del DPR 16 aprile 2013, n. 73 (GU n. 148 del 26 giugno 2013), per effetto della quale tutti i componenti del Consiglio Direttivo, sia quelli designati dalle Comunità del Parco che quelli designati dagli altri soggetti previsti, per essere nominati dovessero essere esperti di biodiversità e aree protette, con ciò potendosi significativamente precludere anche la presenza nei Consigli Direttivi dei Parchi nazionali dei rappresentanti delle comunità locali nella governance dei Parchi nazionali. Con l’emendamento che si propone si ripristina la precedente previsione della legge 394/1991, in forza della quale solo i rappresentanti designati dai soggetti diversi dalle comunità del Parco dovessero essere esperti di problematiche naturalistiche.
Con riferimento alla procedura di nomina del Presidente degli Enti Parco di cui alla lettera a) dell’articolo:
si prevede di sostituire l’intesa dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome, con l’acquisizione di un loro parere sulla nomina. Ciò potrebbe riequilibrare l’assetto dei Parchi, ed assicurare una maggiore snellezza operativa della loro azione,in quanto le continue e perduranti criticità che emergono nelle nomine dei Presidenti, legate al mancato raggiungimento delle intese comporta un frequente ricorso a commissariamenti (trimestrali, confermati di trimestre in trimestre) assolutamente negativi per le esigenze di certezza della vita di un Parco.
Inoltre, nel DPR 16 aprile 2013, n. 73 recentemente perfezionato è stata introdotta una norma relativa ai nuovi Consigli Direttivi, che già opera un forte riequilibrio in favore delle comunità territoriali, con Direttivi che prima erano composti 12 (dodici) componenti, 5 (cinque) di nomina locale e 7 (sette) di nomina diversa.: ora la composizione passa ad 8 (otto) componenti, e quattro di nomina locale e quattro di nomina diversa. In più, con l’emendamento di cui alla lettera c), relativo alla nomina dei Direttori dei Parchi nazionali, si propone di attribuire detta nomina al Consiglio Direttivo, superando la norma vigente che attribuisce detta nomina al Ministro dell’Ambiente. Ne scaturisce l’esigenza di un sostanziale riequilibrio, che sposti la nomina del Direttore del Parco in capo al Consiglio Direttivo (ora, si ripete, composto da 4 rappresentanti designati di livello nazionale e 4 di livello locale), mentre il Presidente di un Parco nazionale dovrebbe essere conseguentemente nominato dal Governo centrale, sentite le Regioni interessate, anche al fine di sottolineare la vocazione nazionale di un Parco appunto nazionale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
Si incide sull’attuale disciplina della governance degli Enti Parco, semplificando la procedura per la nomina di alcuni organi degli stessi (Direttore e Presidente) e per l’acquisizione di efficacia delle delibere assunte dai medesimi enti, per le quali il potere di sorveglianza ministeriale viene ad essere limitato a quelle attinenti gli atti fondamentali per la loro istituzione e azione (statuti, regolamenti, bilanci e piante organiche), escludendolo da tutti gli altri atti di gestione. Inoltre, si ripristina la possibilità di nominare rappresentanti degli enti locali nel Consiglio Direttivo.
In quanto disposizioni di natura ordinamentale nel senso appena illustrato, dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri per al finanza pubblica, potendosi anzi conseguire risparmi connessi allo snellimento dell’attività amministrativa necessaria per l’espletamento delle procedure semplificate, con ricadute positive sulle economie locali.

Articolo 3
(Modifica all’articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. Al comma 3 dell’articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo,” sono sostituite da “Il Governo,”;
b) dopo la parola “provvede” sono inserite le seguenti: “, con cadenza almeno triennale,”.
2. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente l’aggiornamento viene promosso entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La norma in esame consente di rinnovare l’iniziativa del Governo in materia di strategia per lo sviluppo sostenibile, facendo ripartire il ciclo di pianificazione attivato con le previsioni dell’art. 34 del decreto legislativo 152/2006 e della delibera del CIPE del 2 agosto 2002 – Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia. (Deliberazione n. 57/2002).

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
La norma in esame non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4
(Disposizioni relative al funzionamento della Commissione CITES)
1. All’articolo 12, comma 23, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: “e rimborsi spese” sono aggiunte le seguenti: “, fatti salvi gli oneri di missione. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, quantificati in euro 20.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di euro 20.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall’articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n.179”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La norma in oggetto si rende necessaria per ottemperare ai compiti istituzionali in materia di protezione delle specie animali e vegetali tutelate dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione. La norma mira infatti a consentire la possibilità di affrontare le spese necessarie per effettuare le ispezioni da parte dei Componenti della Commissione CITES, tra i cui compiti fondamentali ci sono proprio le ispezioni alle strutture di ospitalità, custodia e ricovero delle specie animali e vegetali tutelate dalla Convenzione, al fine di verificarne le condizioni di adeguatezza e benessere delle specie anzidette. Le mancate ispezioni da parte della Commissione CITES – che, non a caso, è stata esclusa dalle soppressioni di organi collegiali disposte con la normativa che ora si emenda, in ragione dei riflessi internazionali e comunitari delle funzioni svolte – espongono il nostro Paese anche a rischi di pesanti iniziative in sede comunitaria.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
La norma mira a consentire la possibilità di affrontare le spese necessarie per effettuare le ispezioni da parte dei Componenti della Commissione CITES, tra i cui compiti fondamentali ci sono le ispezioni alle strutture di ospitalità, custodia e ricovero delle specie animali e vegetali tutelate dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione, al fine di verificarne le condizioni di adeguatezza e benessere delle specie anzidette.
Sulla base del dato storico delle risorse assorbite per gli oneri di missione della commissione CITES, precedentemente all’entrata in vigore del d.l. 95/2012, si quantifica una spesa annua di € 20.000. La copertura è individuata al capitolo 1083 dello stato di previsione del Ministero, macroaggregato “funzionamento”.

TITOLO II
Disposizioni relative alle procedure di valutazione d’impatto ambientale

Articolo 5
(Norme di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 104, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
“8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 7 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale”;
b) all'articolo 109, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
“5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale”.
c) al comma 5 dell’articolo 109, il secondo periodo è soppresso.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Con le disposizioni che si propongono si intende semplificare ed accelerare l’iter di alcuni procedimenti autorizzatori in materia di scarico in mare delle acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare (art. 104) e di movimentazione dei fondali marini per la posa di cavi e condotte (art. 109), dando concreta attuazione a quanto già previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove si prevede appunto che “il provvedimento di VIA sostituisce e coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale….”
Le disposizioni in questione hanno quindi lo scopo di evitare che per una stessa attività da autorizzare, per la quale sia prevista l’acquisizione della valutazione d’impatto ambientale, il richiedente debba continuare ad instaurare due diversi procedimenti. Con riferimento, in particolare, al procedimento concernente la movimentazione dei fondali marini si elimina la specifica autorizzazione ministeriale alla posa di cavi e condotte facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, in quanto la valutazione degli impatti più rilevanti viene assorbita nella VIA nazionale, mentre nei casi residuali verrebbe mantenuta la competenza in capo alla Regione, che in tal modo diventa “lo sportello unico” per i temi afferenti ai dragaggi e alla posa in opera di cavi e condotte, con forte semplificazione operativa per le imprese. Peraltro, a normazione vigente, l’autorizzazione ministeriale sarebbe connessa con l'interferenza con eventuali SIC o ZPS costieri e marini,per la quale in linea ordinaria è prevista la valutazione di incidenza regionale. Si tratta di semplificazioni a costo zero, idonee a determinare risparmi soprattutto per le imprese, anche sotto il profilo temporale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
Non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alla semplificazione procedimentale introdotta.
Articolo 6
(Semplificazione organizzativa di VIA, VAS e AIA statali)
1. L’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente articolo:
“Articolo 8
Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA
1. E’ istituita la Commissione tecnica unificata per le VIA, VAS e AIA (di seguito: “Commissione unificata”), la quale assicura il supporto tecnico-scientifico per l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente Parte. Alla Commissione unificata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. La Commissione svolge in particolare i seguenti compiti:
a) provvede all'istruttoria dei progetti presentati dai proponenti, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, in attuazione di quanto previsto all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) esegue, in attuazione dell'articolo 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184 del decreto ed esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione di impatto ambientale presentato dal soggetto proponente;
c) svolge le attività tecnico istruttorie per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, ed esprime il proprio parere motivato per il successivo inoltro al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che adotta il conseguente provvedimento;
d) svolge le attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale;
e) fornisce all'autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonché approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione;
f) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consulenza tecnica in ordine ai compiti del Ministero medesimo relativamente all'attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
3. La Commissione unificata è composta da cinquanta esperti. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di organizzazione e funzionamento della Commissione unificata, ivi inclusa la sua articolazione in Sottocommissioni VIA, VIA Speciale, VAS e AIA, a ciascuna delle quali è preposto un Coordinatore. La programmazione dei lavori e la verifica del rispetto dei termini e delle altre modalità di svolgimento dell’attività della Commissione unificata, ivi comprese le norme tecniche ed organizzative di cui all’articolo 34, sono assicurate da un Comitato di programmazione composto dai quattro Coordinatori e dal Direttore generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare competente per materia, il quale vi partecipa senza alcuna indennità o trattamento economico aggiuntivo, comunque denominato. Le modalità di funzionamento del Comitato di programmazione sono definite con il decreto di cui al presente comma. Sino all’entrata in vigore di detto decreto, continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni dei decreti adottati in base agli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.
4. I componenti della Commissione unificata durano in carica tre anni, sono nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono scelti sulla base di procedure di selezione pubblica, nel rispetto dell’equilibrio di genere, tra i professori e i ricercatori universitari, il personale di cui agli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluso il sistema delle agenzie per la protezione dell’ambiente e gli enti di ricerca, esperti e personalità di elevata qualificazione nelle materie attinenti la valutazione e il diritto ambientale. Con il decreto di cui al comma 3 o con separato decreto è disciplinata la procedura di selezione pubblica dei componenti della Commissione nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità.
5. I componenti della Commissione unificata provenienti dalle amministrazioni pubbliche sono posti, a seconda dei casi, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in aspettativa secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti.
6. Per le valutazioni di impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la Commissione unificata è integrata da un esperto designato, tra i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4, dalle regioni e dalle province autonome interessate. Per le attività relative a ciascuna domanda di autorizzazione integrata ambientale, la Commissione è integrata da un esperto designato, tra i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4, da ciascuna regione, da ciascuna provincia autonoma e da ciascun comune territorialmente competenti.
7. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, è determinato il trattamento economico dei componenti della Commissione unificata, sulla base di un criterio di correlazione individuale tra piani, programmi e progetti valutati ed emolumenti percepiti. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al precedente periodo, ai componenti della Commissione unificata è corrisposto, a decorrere dalla data di effettivo insediamento, un trattamento forfettario pari al settanta per cento del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS, a valere sulle risorse di cui al comma 8.
8. È posto a carico del soggetto committente il progetto sottoposto a VIA il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere riutilizzata esclusivamente per le spese della Commissione unificata. Sono poste a carico del richiedente l’AIA le somme indicate all’articolo 33. Alla copertura degli oneri per il funzionamento della Commissione si provvede con le risorse complessive di cui al presente comma senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, salvo quanto disposto al comma 9.
9. La verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni della valutazione di impatto ambientale e dell’autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, di cui, rispettivamente, agli articoli 28, comma 1, e 29-decies, comma 3, lettera a), è effettuata prioritariamente dall’ISPRA. Per la copertura degli oneri relativi all’attività svolta dall’ISPRA, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa copertura integrale degli oneri di funzionamento della Commissione unificata con le modalità di cui al comma 8, provvede a trasferire all’ISPRA le ulteriori risorse resesi disponibili ai sensi dell’articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’ISPRA programma le attività di verifica nel limite delle risorse rese disponibili dal Ministero e rendiconta le attività svolte, con le modalità di cui all’articolo 12, commi 4 e 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2010, n. 179. ”.
2. A decorrere dalla data di insediamento della Commissione unificata di cui al comma 1:
a) sono abrogati gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quanto disposto dal presente articolo;
b) è abrogato l’articolo 8-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) all’articolo 29-ter, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole “Commissione di cui all'art. 8-bis” sono sostituite dalle parole “commissione di cui all'art. 8”;
d) all’articolo 33, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole “commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis” sono sostituite dalle parole “commissione di cui all'art. 8”;
e) all’articolo 33, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole “commissione di cui all'articolo 8-bis” sono sostituite dalle parole “commissione di cui all'art. 8”;
f) all’articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole “Commissione di cui all'articolo 8-bis ” sono sostituite dalle parole “commissione di cui all'art. 8”.
3. Dalla data di insediamento della Commissione unificata di cui al comma 1 sono soppresse la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS e la Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS e della Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale integrata – IPPC in carica alla data di entrata in vigore del presente provvedimento cessano dalle loro funzioni alla data di scadenza stabilita per i rispettivi incarichi e comunque, se antecedente, alla data di insediamento della Commissione unificata di cui al comma 1. Entrambe le predette Commissioni, anche se ricostituite dopo la data di scadenza suddetta, cessano comunque le loro funzioni alla data di insediamento della Commissione unificata di cui al comma 1, la quale subentra nella trattazione dei procedimenti in corso.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La presente norma deriva dalla recente modifica che il d. lgs. 128/2010 ha introdotto nella disciplina dei rapporti reciproci tra VIA ed AIA, come regolati dall’originario d.lgs. 152/2006. Nella prima formulazione (presente anche nel D.Lgs. 59/2005 sull’AIA) la VIA costituiva un presupposto di legittimità per la favorevole conclusione del procedimento di AIA, nei casi nei quali la legge richiedeva l’attivazione di ambedue i procedimenti. La loro autonomia procedimentale era fondata sulla cura di interessi pubblici connotati da diversa posizione funzionale nell’ordinamento settoriale (valutazione preliminare alla localizzazione, per la VIA – giudizio di conformità alle BAT attinenti alla gestione dell’impianto, per l’AIA).
Il decreto legislativo 128/2010 ha disposto che la VIA tenga luogo dell’AIA nei procedimenti nei quali sono necessari ambedue i provvedimenti ai fini della costruzione e dell’esercizio dell’impianto. E dunque, gli stessi vengono rilasciati (o negati) all’esito di un procedimento unitario, destinato ad affrontare congiuntamente sia i profili localizzativi e di impatto ambientale di un nuovo progetto, sia quelli attinenti alla gestione dell’impianto da realizzare. In questa prospettiva funzionale di concentrazione del procedimento amministrativo di consenso, non sembra conservare sufficiente giustificazione la presenza di due Commissioni istruttorie distinte, l’una per la VIA e l’altra per l’AIA. Al contempo, la necessità di provvedere ad adottare misure di semplificazione degli adempimenti posti a carico delle imprese, di accelerazione dei tempi necessari per l’emanazione dei procedimenti burocratici, comporta la scelta di unificare le due Commissioni e di ridurre conseguentemente il numero dei componenti. Con il medesimo intervento normativo si provvede, inoltre, a potenziare gli strumenti consultivi disponibili, a legislazione vigente, nell'ambito delle valutazioni ambientali, adeguando l'azione della Commissione allo svolgimento del dibattito pubblico preventivo.
L’articolazione della Commissione nelle Sottocommissioni garantisce inoltre il mantenimento delle specificità delle diverse procedure, pure in una visione integrata. In particolare per quanto riguarda la VIA Speciale si confermano le fasi della valutazione preliminare, verifica di ottemperanza – valutazione definitiva e verifica di attuazione, per la VAS la valutazione ex ante e in itinere e per l’AIA l’autorizzazione e la verifica. A ciascuna commissione è preposto un coordinatore.
Il potere di nomina della Commissione, la scelta dei componenti secondo i principi dell’ottimale corrispondenza tra esperienza e capacità professionale ed attività da svolgere e dell’equilibrio di genere, è confermato al Ministro dell’Ambiente. Il Direttore Generale per le Valutazioni ambientali partecipa alla programmazione dei lavori e verifica del corretto funzionamento della Commissione, nell’ambito di un apposito Comitato insieme ai 4 coordinatori, ferma restando l’autonomia degli esperti nelle attività valutative.
E’ anche confermata la potestà del Ministro di definire con proprio decreto le modalità di funzionamento della Commissione.
Allo scopo di evitare una fase di discontinuità nell’esercizio delle funzioni istruttorie affidate alle due Commissioni, le stesse continuano a svolgere i loro compiti istituzionali fino al momento della nomina dei nuovi componenti e del loro insediamento.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
A legislazione vigente i componenti della Commissione VIA ricevono un trattamento economico annuo lordo pari a:

per un totale complessivo di € 3.080.610 annui lordi, oltre agli oneri di missione (ivi inclusi quelli per ispezioni e sopralluoghi per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni VIA).
Al trattamento economico ed agli altri oneri per l’attività istruttoria VIA-VAS, si fa fronte ai sensi dell’articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che definisce le modalità di riassegnazione del contributo dello 0,5 mille versato dal soggetto proponente il progetto.
Dalla tabella seguente risulta (nel biennio 2010-2011) una riassegnazione media annua, atta a coprire gli oneri di funzionamento, di circa 4,5 milioni, a fronte di un gettito di circa 10 milioni, oltre risorse ordinarie disponibili sul capitolo 2701, PG 28 e 29, pari a euro 2.609.274 per il 2010, ad euro 1.802.239 per il 2011 e ad euro 1.480.068 nel 2012.

Versamenti 0,5 per mille per VIA
2010 2011 2012
Somme introitate all'entrata del bilancio dello Stato 9.764.011,00 11.143.644,83 6.804.355,44
Somme riassegnate sul pertinente capitolo di spesa 4.437.827,00 5.064.940,00 4.347.840,00
Risorse ordinarie capitolo 2701, PG 28 e 29 2.609.274,00 1.802.239,00 1.480.068,00
Totale risorse disponibili per istruttoria VIA-VAS 7.047.101,00 6.867.179,00 5.854.908,00

Per quanto concerne, invece, il trattamento economico della Commissione AIA esso è determinato sulla base del Decreto MATTM-MEF del 5 marzo 2008 che prevede che ai componenti della Commissione spettino il 60% della tariffa istruttoria versata per ogni singolo impianto. Di seguito si dà rappresentazione delle riassegnazioni complessive intervenute a decorrere dall’esercizio 2010.
Versamenti AIA
ESERCIZIO FINANZIARIO: 2010 2011 2012
Somme introitate all'entrata del bilancio dello Stato (tariffe) 500.475,00 353.010,00 775.779,31
Somme riassegnate sul pertinente capitolo di spesa (2701/26) 296.380,00 301.460,00 590.143,00

Date le modalità del trattamento economico direttamente correlato al versamento della tariffa istruttoria il compenso per i Commissari AIA risulta particolarmente variabile di anno in anno, comunque sempre nel limite delle risorse riassegnate.
Con la norma in esame si prevede, al comma 7 dell’articolo novellato, una complessiva revisione dei compensi per la Commissione. In particolare, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico dei componenti della Commissione unificata, sulla base di un criterio di correlazione individuale tra piani, programmi e progetti valutati ed emolumenti percepiti. In buona sostanza, si utilizzano per la Commissione unificata le modalità di erogazione del trattamento già utilizzate per la sola attuale Commissione AIA, con una diretta associazione tra contributo versato dal soggetto proponente e spesa sostenuta per il funzionamento, assicurando, in tal modo, sia la costante copertura degli oneri sulla base delle entrate riassegnate che una stretta correlazione tra produttività e trattamento economico degli esperti.
Nelle more dell’adozione del decreto di cui al precedente paragrafo, ai componenti della Commissione unificata è corrisposto un trattamento forfettario pari al settanta per cento del trattamento economico già spettante ai componenti ordinari della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS.
Nelle more della definizione del predetto decreto nessun nuovo onere finanziario grava sul bilancio statale per effetto del presente provvedimento: le coperture finanziarie degli oneri di funzionamento, di istruttoria e di verifica sono le medesime previste dalla normativa vigente in materia di VIA e AIA.
La norma prevede, infine, che sia l’ISPRA ad effettuare le verifiche tecniche per la verifica di ottemperanza alle prescrizioni VIA, assicurando finalmente continuità e sistematicità al meccanismo dei controlli in itinere ed ex post, attualmente svolti, solo in via residuale, dai componenti della Commissione VIA, con oneri di istruttoria e di missione aggiuntivi alle spese per il trattamento economico dei componenti. Nessun nuovo onere finanziario grava sul bilancio statale per effetto del presente provvedimento: l’attività verrà programmata e svolta rigorosamente nel limite delle risorse disponibili sulla base delle riassegnazioni effettuate ai sensi dell’articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 7
(Disposizioni in materia di inquinamento acustico)
1. Il comma 11-quater dell’ art. 25 della legge 9 agosto 2013, n. 98 recante “Conversione, con modificazioni, del decreto 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” è così sostituito:
11-quater. All’articolo 11, comma 1, della legge quadro sull’inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: “e per attività sportive”, sono inserite le seguenti: “dalle aviosuperfici, dagli eliporti, dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile,”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’emendamento proposto all’art. 25, comma 11 quater della legge 98/2013 aggiunge una tipologia di sorgente sonora per certi versi assimilabile alle aviosuperfici, ovverosia gli eliporti. Trattasi di argomenti che meritano di essere disciplinati in maniera specifica e idonea, essendo queste sorgenti sonore particolarmente critiche. Pertanto, nella proposta emendativa si mantiene, integrandola, la modifica alla Legge 447/95 (art. 11) per la previsione di un regolamento specifico per le aviosuperfici, per gli eliporti e attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile.

Il restante testo del comma 11 quater della legge 98/2013 va abrogato per le seguenti motivazioni:
il riferimento all’art. 1, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304, che dopo le parole: “di autodromi,” inserisce le seguenti: “aviosuperfici, luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile,” tende ad assimilare le aviosuperfici agli autodromi, applicando alle aviosuperfici regole e deroghe specifiche per gare e manifestazioni di auto e moto sportive, che male si applicano o risultano incongruenti se riferite a diverse tipologie di sorgenti sonore quali appunto le aviosuperfici e le attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile;
la modifica all’art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1º dicembre 1997, a cui il comma 11 quater dell’art. 25 della l.98/2013 apporta dopo la parola: “aeroportuali” le parole “, di aviosuperfici, dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile”, condurrebbe alla disapplicazione indiscriminata del criterio differenziale a tutte le attività legate alle aviosuperfici e alle attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, comportando di fatto l’esclusione in maniera troppo netta di un limite introdotto dalla Legge quadro 447/95 a tutela della popolazione esposta a tali sorgenti di rumore. Al fine di regolamentare in maniera specifica e puntuale tali sorgenti sonore, secondo le indicazioni dello stesso comma 3 dell’articolo 4 del DPCM 14/11/1997, il regolamento introdotto dall’emendamento all’art. 11 della 447/95 contenuto nel testo proposto provvederà a disciplinare in maniera più idonea e coerente con la Legge quadro l’esclusione dall’applicazione del cd criterio differenziale;
il riferimento all’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell’ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997, in cui il comma 11 quater della l.98/2013 inserisce le parole: “, nonché delle aviosuperfici e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile”, comporterebbe la grande complicazione di prevedere anche per le aviosuperfici l’istituzione delle commissioni aeroportuali e la definizione di procedure antirumore – difficilmente applicabili alle aviosuperfici in quanto anche di competenza di ENAV e ENAC, ed inapplicabili alle attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile.

RELAZIONE FINANZIARIA
La norma, in quanto contemplante una serie di impianti afferenti ad una disciplina regolamentare già prevista in materia di inquinamento acustico, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Articolo 8
(Casi di esclusione da valutazione ambientale strategica nel caso di piani di gestione del rischio)
1. Al primo periodo del comma 1-bis dell’art. 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49, dopo le parole “di cui all’art. 7” sono aggiunte le seguenti: “comma 3, lett. a)”.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La modifica è finalizzata a chiarire che la verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) non si riferisce alla parte del piano di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al Sistema di allertamento statale e regionale per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2004 con particolare riferimento al governo delle piene, di cui all’articolo 7, comma 3 lett. b) del medesimo decreto legislativo n. 49/2010, atteso che i contenuti del piano di cui alla lettera b) predisposto dalle Regioni in coordinamento tra loro e con il Dipartimento della Protezione Civile riguarda aspetti di pianificazione di protezione civile e di emergenza per i quali, ai sensi del comma 4 dell’art. 6 del decreto legislativo n. 152/2006 è prevista l’esclusione dalla VAS

TITOLO III
Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera e gas ad effetto serra
Articolo 9
(Modifiche agli Allegati alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. Alla parte I dell’allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera v-bis) è sostituita dalla seguente:
“v-bis) Impianti di essiccazione di foraggi impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore ad 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione a biodiesel, ed uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano, o a gpl, o a biogas, o alimentati mediante ricircolo d’aria, purché in funzione per meno di 2000 ore l’anno e purché ciascun singolo corpo essiccante sia dotato di dispositivo contatore non azzerabile che registri anche le date di esercizio. In caso di impianti di essiccazione di altri materiali vegetali, la potenza termica nominale complessiva per corpo essiccante deve essere uguale o inferiore a 1 MW, ferme restando le altre predette condizioni. Ai fini dell’applicazione della presente norma i singoli corpi essiccanti devono lavorare uno alla volta”;
b) dopo la lettera v- bis, sono inserite le seguenti:
“v-ter) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua inferiore a 1.000 ettolitri e, per la birra, inferiore a 10.000 ettolitri e, per i distillati, inferiore a 20 ettolitri. Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate che, indipendentemente dalla produzione annua, comprendono esclusivamente le fasi di fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui; gli stoccaggi delle vinacce devono essere effettuati in contenitori o spazi dedicati e protetti dalle precipitazioni atmosferiche.
v-quater) frantoi di materiali vegetali”;
c) la lettera p) è sostituita dalla seguente: “p) Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis)”;
d) dopo la lettera p) è inserita la seguente: “p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano nell’ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m3 /h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti”;
e) le lettere kk-bis) e kk-ter), sono soppresse;
f) la lettera m) è sostituita dalla seguente: “Silos per materiali da costruzione nonché silos per i materiali vegetali, ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti”;
g) nella lettera z) il primo periodo è sostituito dal seguente: “Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è inferiore a quello indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella.”.
2. Alla parte II dell’allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera v-bis) è inserita la seguente:
v-ter): stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato;
b) la lettera oo-bis) è soppressa.
3. Nell’allegato I, parte III, paragrafo 2, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, inserire il seguente periodo finale: “Il presente paragrafo non si applica, salvo diversa disposizione autorizzativa, agli impianti di essiccazione di materiali agricoli”.
4. Per gli stabilimenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in esercizio ed esentati dall’autorizzazione alle emissioni di cui alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, per effetto della presente legge, sono sottoposti a tale obbligo autorizzativo, la domanda di autorizzazione alle emissioni o la domanda di autorizzazione unica ambientale, ai sensi della vigente normativa, deve essere presentata entro sei mesi da tale data, nel corso dei quali l’esercizio può essere continuato. In caso di domanda di autorizzazione alle emissioni si applicano, per il procedimento autorizzativo e l’esercizio successivo alla domanda, le diposizioni dell’articolo 281, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
In fase di conversione in legge del d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, è stato approvato alla Camera dei Deputati l’emendamento parlamentare 41.011, che introducendo l’art. 41 ter, esenta dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera una serie di impianti ad inquinamento scarsamente significativo.
L’innovazione per tale serie di impianti è intervenuta nel momento in cui il MATTM stava provvedendo, con diversi schemi di decreto Ministeriale, volti ad integrare l’allegato IV del decreto legislativo 152/2006, e in tal modo, a definire la tipologia degli impianti ed attività da esentare dall’obbligo autorizzativo in questione (linee di trattamento fanghi, essiccatoi agricoli e cantine), caratterizzati da emissioni scarsamente rilevanti.
L’elenco risultante dall’approvazione dell’emendamento anzidetto, risulta più ampio, per numero e tipologia, rispetto a quello proposto dal MATTM, elaborato all’esito di una apposita ed approfondita istruttoria condotta con le autorità regionali e le associazioni di categoria, che ha permesso di selezionare gli impianti effettivamente caratterizzati da emissioni scarsamente rilevanti.
Il testo normativo risultante dall’emendamento approvato in prima lettura alla Camera dei Deputati, nel rendere vano il lavoro condotto dal MATTM con il concorso dei soggetti innanzi richiamati, esenta dall’obbligo di autorizzazione e dai valori limite di emissione una serie di impianti molto più ampia rispetto al dovuto, e potrà avere effetti negativi sulla qualità dell’aria e sul rispetto dei relativi valori limite comunitari (attualmente oggetto di una procedura di precontenzioso da parte della Commissione europea), specialmente in alcune aree (come il bacino padano) caratterizzate sia da gravi criticità sul piano della qualità dell’aria, sia da una diffusa presenza di impianti come gli essiccatoi .
La possibilità di un conflitto con la normativa europea delle disposizioni derivanti dall’approvazione dell’emendamento in questione, è stata del resto evidenziata anche dal Servizio Bilancio del Senato nella relazione n. 13 del luglio 2013.
La presente proposta, pur accogliendo le esigenze degli operatori, definisce in modo più corretto, nel senso in precedenza illustrato, le esenzioni.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
Non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alla semplificazione introdotta.

Articolo 10
(Modifiche all’art. 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2012, n. 43)
1. Nell’articolo 16 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 le parole “entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2014”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La proposta normativa mira a introdurre un differimento dell’entrata in vigore di alcune sanzioni amministrative in materia di comunicazioni riguardanti i gas fluorurati ad effetto serra previste dall’art. 6 del decreto legislativo n. 26 del 5 marzo 2013. Tale disposizione aveva previsto sanzioni amministrative per gli operatori interessati che non avessero ottemperato all’obbligo di fare le comunicazioni annuali previste dall’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 circa la gestione degli apparecchi e dei materiali suscettibili di produrre i gas in questione. La prima di tali comunicazioni annuali avrebbe dovuto essere effettuata per il 31 maggio 2013. Poiché però la scadenza di tale termine, per i tempi tecnici di adozione del decreto legislativo n. 26 del 2013 cit., è venuta a maturare a stretto ridosso dell’entrata in vigore di tale d.lgs. che ha previsto la sanzione per l’omesso o incompleto adempimento all’obbligo di comunicazione, il tempo a disposizione per ottemperare utilmente da parte degli operatori interessati è risultato particolarmente ristretto.
Pertanto al fine di non penalizzare in maniera iniqua gli operatori che non hanno potuto rispettare la scadenza in questione, si è ritenuto di differire l’applicazione delle sanzioni amministrative connesse a tale mancata o difforme comunicazione a decorrere dal 30 giugno 2014, in correlazione con la scadenza del termine per la comunicazione annuale prevista per l’anno 2014.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
Non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alla norma in esame.

Articolo 11
(Interventi correttivi al Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30)
Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:
– al comma 1 dell’art. 3 la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) ampliamento sostanziale della capacità: aumento significativo della capacità installata iniziale di un sottoimpianto cui conseguono alternativamente le seguenti implicazioni operative:
1) si registrano una o più modifiche fisiche identificabili relative alla sua configurazione tecnica e al suo funzionamento, diverse dalla semplice sostituzione di una linea di produzione esistente e il sottoimpianto può funzionare ad una capacità superiore di almeno 10 per cento rispetto alla capacità installata iniziale del sottoimpianto prima della modifica;
2) il sottoimpianto, cui le modifiche fisiche si riferiscono, raggiunge un livello di attività considerevolmente superiore che comporta l’assegnazione al sottoimpianto in questione di oltre 50.000 quote di emissioni supplementari l’anno, che rappresentano almeno il 5 per cento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per questo sottoimpianto prima delle modifiche”;
– al comma 10 dell’articolo 4 la parola “ventitre” è sostituita con la seguente: “ventidue”;
– all’articolo 5 è sostituito il seguente:
Articolo 5
(Ambito di applicazione)
“1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, con l’esclusione prevista al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia.
2. Salva diversa disposizione, sono comunque escluse dall’ambito di applicazione del presente titolo le attività di volo effettuate con aeromobili di cui all’art. 744 primo comma per gli aeromobili di Stato e all’art. 744 quarto comma per gli equiparati agli aeromobili di Stato della sicurezza nazionale, del Codice della navigazione.”;
– al comma 2 dell’articolo 41, dopo le parole : “all’articolo 23, comma 8,” sono aggiunte le seguenti: “all’articolo 28, comma 1”.

RELAZIONEILLUSTRATIVA
La norma provvede a correggere alcuni errori materiali del testo del decreto legislativo n. 30/2013. Con riferimento all’articolo 5, l’impostazione seguita dal legislatore (comunitario e nazionale) per determinare l’applicabilità (e la conformità) degli operatori aerei al sistema di scambio di quote delle emissione di gas ad effetto serra, c.d. Emission Trade System (ETS), si basa sullo schema già adottato in ambito comunitario per la tassazione relativa ai servizi di assistenza al volo in rotta e area terminale derivante dall’utilizzo delle relative infrastrutture.
Infatti l’art. 18ter della Direttiva ETS fa esplicito riferimento al fatto che la Commissione può chiedere l’assistenza di EUROCONTROL ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dalla Direttiva stessa.
Nei dispositivi di legge vigente con cui la Repubblica Italiana aderisce all’organismo europeo EUROCONTROL sono riportati, sia per i voli nazionali che per quelli internazionali, i criteri di determinazione delle tasse di rotta sullo spazio aereo italiano e delle tasse di aree terminali, nonché le relative circostanze di esenzione, recepiti successivamente negli accordi multilaterali costitutivi di EUROCONTROL. Nello specifico, l’art. 4 della L.575/95 (richiamato al comma 6 dell’art. 5 del D.L. n. 77/1989) dispone che con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con i Ministri della Difesa e del tesoro, vengano determinati, e comunicati a EUROCONTROL, l’applicazione delle esenzioni previste per lo Stato italiano. L’impostazione di definire il campo di applicazione della Direttiva ETS sulla base dei principi della navigazione aerea penalizza però alcune fattispecie di aeromobili di Stato e gli aeromobili equiparati ad aeromobili di Stato i quali sono trattati alla stregua di operatori aerei privati/commerciali
Si esclude, con questa disposizione o l’obbligo all’Emission Trading per i velivoli di Stato ed a quelli equiparati per la sicurezza nazionale, come d’altra parte è fatto in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Articolo 12
(Impianti termici civili)
1. Agli adempimenti relativi all’integrazione del libretto di centrale previsti dall’articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L’articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 285 Caratteristiche tecniche
1. Gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla parte quinta del presente decreto pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria.>>
3. All’articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 52 è soppresso.
4. All’articolo 9, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, aggiungere alla fine il seguente periodo: “Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 284 del decreto legislativo n. 152 del 2006”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Le norme proposte tendono a superare alcune incertezze interpretative prodotte dall’entrata in vigore della disciplina introdotta con l’art. 34, comma 52, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 e con l’art. 9, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e riguardanti la persistenza dell’obbligo di trasmettere la dichiarazione di istallazione degli impianti termici civili all’autorità competente per i controlli, le caratteristiche degli impianti anzidetti, ed il termine per l’integrazione del libretto di centrale da parte del responsabile della manutenzione dell’impianto.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
Non ci sono oneri per la finanza pubblica in relazione alla norma in esame in considerazione della sua natura di norma ordinamentale.

TITOLO IV
Disposizioni relative al green public procurement

Articolo 13
(Disposizioni per agevolare il ricorso agli “appalti verdi”)
1. All'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: “Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del venti per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al periodo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione EMAS (sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale) ai sensi del regolamento CE del Parlamento europeo e del Consiglio 25 novembre 2009 n. 1221/2009. Nei contratti relativi a servizi o forniture l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del venti p

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