DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (C. 1682).

ALLEGATO

DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (C. 1682).

EMENDAMENTI

ART. 1.

   Al comma 1, dopo le parole: fino al 31 dicembre 2015. aggiungere le seguenti: All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: 50 per cento sono sostituite con le parole: 40 per cento e conseguentemente è aggiunto il comma 1-bis: Il risparmio generato dalle disposizioni previste ai sensi del comma 1 e del comma 2 è destinato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in particolare ai comandi provinciali che lavorano in tutti i contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone e a quelli che lavorano alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia.
1. 17. Dell'Orco, Catalano, Nicola Bianchi, Liuzzi, Cozzolino, Dadone, Cristian Iannuzzi, Ferraresi, De Lorenzis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «alle autovetture utilizzate», sono inserite le seguenti: «dalle università e dagli enti di ricerca per i propri servizi istituzionali,”.
1. 6. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 2, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 20 per cento.
1. 16. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: 50 per cento.
1. 10. Rostellato, Bechis, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Cominardi, Tripiedi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 2013 con le seguenti: 2012; dopo le parole: buoni taxi aggiungere le seguenti: garantendo comunque la funzionalità dei servizi.
1. 3. Polverini.

  Al comma 2 dopo le parole: l'acquisto di buoni taxi inserire le seguenti: nonché per l'acquisto di nuove auto.
1. 7. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 3, dopo le parole: spese per auto di servizio aggiungere le seguenti: e spese per acquisto di buoni taxi.
1. 15. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere i commi 4, 5, 7, 8, 9 e 10.
1. 4. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Con l'emanazione di uno o più decreti del presidente del consiglio dei ministri, modificativi del decreto di cui all'articolo 2 comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
1. 14. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge con l'emanazione di uno o più decreti del presidente del consiglio dei ministri, modificativi del decreto di cui all'articolo 2 comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, con cui sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
1. 30. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque garantendo ai piccoli comuni un numero minimo di autovetture necessarie allo svolgimento dei servizi tecnico amministrativi.
1. 18. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

  Sostituire il comma 4-bis con il seguente:
  4-bis. Per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ai quali non si applicano le disposizioni di cui al comma 143, della legge n. 228 del 2012, come modificati dai presente articolo, l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.
1. 29. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4-bis dopo le parole: minor costo di esercizio aggiungere le seguenti: prodotte in Italia.
1. 9. Rostellato, Bechis, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Cominardi, Tripiedi.

  Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:
  4-ter. Al fine di assicurare i controlli antifrode alimentari e il contrasto al falso made in Italy, le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 141 e 143 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dal comma 1, primo periodo, del presente articolo, nonché i limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle autovetture dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate esclusivamente all'attività ispettiva.
* 1. 1. Gelmini, Polverini.

  Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:
  4-ter. Al fine di assicurare i controlli antifrode alimentari e il contrasto al falso made in Italy, le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 141 e 143 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dal comma 1, primo periodo, del presente articolo, nonché i limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle autovetture dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate esclusivamente all'attività ispettiva.
* 1. 33. Cenni, Fiorio, Ferrari.

  Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:
  4-ter. Al fine di assicurare i controlli antifrode alimentari e il contrasto al falso made in Italy, le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 141 e 143 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dal comma 1, primo periodo, del presente articolo, nonché i limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
* 1. 31. Airaudo, Pilozzi, Di Salvo, Placido, Migliore, Kronbichler.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. Nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non siano dotate di un numero di autovetture sufficienti per garantire la corretta erogazione dei servizi pubblici ovvero lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'amministrazione, il dipendente può essere autorizzato, nei casi strettamente necessari, all'uso dell'autovettura privata. L'autorizzazione avrà il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni. Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo massimo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi.
1. 23. Fabbri.

  Al comma 5, sopprimere le parole da: escluse le università fino a: regolamentazione del settore finanziario.
1. 12. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 5 sopprimere le parole: escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali.
1. 21. Marco Di Stefano.

  Al comma 5 sostituire la parola: 80 con la seguente: 40.
1. 5. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto.

  Al comma 5 sostituire la parola: 80 con la seguente: 50.
1. 13. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 5 sostituire la parola: 80 con la seguente: 60.
* 1. 28. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 5 sostituire la parola: 80 con la seguente: 60.
* 1. 22. Marco Di Stefano.

  Al comma 6, dopo le parole: o regolamentari inserire le seguenti parole: derivanti da obblighi di legge.
1. 19. Invernizzi, Fedriga, Matteo Bragantini.

  Al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: e al D.lgs. n. 118/2011.
1. 11. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di favorire il contenimento delle spese per consulenze esterne e velocizzare l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi, in deroga al limite del 20 per cento previsto all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 a 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, a 133, per l'anno 2014, nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dalla riduzione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo vengono autorizzate le immissioni in ruolo, in numero pari ai posti messi a bando, dei vincitori e, nel caso di esaurimento dei vincitori, degli idonei dei concorsi, così come risultanti dalle graduatorie definitivamente approvate.
* 1. 27. Lombardi, Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di favorire il contenimento delle spese per consulenze esterne e velocizzare reimmissione in ruolo dei vincitori dei concorsi, in deroga al limite del 20 per cento previsto all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2014, nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dalla riduzione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo vengono autorizzate le immissioni in ruolo, in numero pari ai posti messi a bando, dei vincitori e, nel caso di esaurimento dei vincitori, degli idonei dei concorsi, così come risultanti dalle graduatorie definitivamente approvate.
* 1. 8. Rizzetto, Baldassarre, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Ciprini, Rostellato.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di favorire il contenimento delle spese per consulenze esterne e velocizzare l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi, in deroga al limite del 20 per cento previsto all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2014, nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dalla riduzione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo vengono autorizzate le immissioni in ruolo, in numero pari ai posti messi a bando, dei vincitori e degli idonei dei concorsi, così come risultanti dalle graduatorie definitivamente approvate.
* 1. 32. Airaudo, Pilozzi, Kronbichler, Di Salvo, Placido.

  Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: qualora gli atti adottati in violazione arrechino danni, ovvero risultino impegnativi dal punto di vista economico a terzi, oltre alla sanzione amministrativa il responsabile è chiamato al risarcimento in proprio del terzo danneggiato.
1. 20. Invernizzi, Matteo Bragantini, Fedriga.

  Sopprimere i commi 9-bis, 9-ter 9-quater 9-quinquies 9-sexies.
1. 34. Marco Meloni.

  Al comma 9-bis, sostituire le parole: 6 febbraio 2004 con le seguenti: non possono essere.

  Conseguentemente, al comma 9-quinquies, sopprimere le parole da: Qualora le graduatorie a: esaurite e dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: degli insegnanti di religione.
1. 24. Centemero, Pizzolante.

  Al comma 9-quinquies sostituire le parole: alla procedura concorsuale con le seguenti: a seguito della procedura concorsuale.
1. 26. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 9-sexies.
1. 25. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 9-sexies aggiungere il seguente: 9-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2014, le maggiori risorse derivanti dalle misure contenute nel presente articolo sono destinate alla valorizzazione economica del personale dipendente nell'ambito della contrattazione collettiva di secondo livello. Ulteriori risorse possono essere individuate nell'ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica già adottate o in via di adozione, comprese quelle contenute al precedente comma 5.

  Conseguentemente al comma 5 sostituire la parola: 80 con la seguente: 50.
1. 2. Polverini.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Riduzione delle spese per le auto blu)
.

  1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.
  2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.
  3. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le auto vetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.
1. 0. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

ART. 2.

  Prima del comma 1, premettere il seguente:
  01. Il numero dei dipendenti pubblici per ciascun territorio regionale, con riguardo a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico n.165 del 2001, deve comunque essere rapportato alla popolazione ivi residente ed alle competenze spettanti.»
2. 31. Fedriga, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1 lettera a), numero 1: sopprimere le parole: da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a) .
2. 64. Airaudo, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Placido.

  Al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole: Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni aggiungere le seguenti: previo confronto con le organizzazioni sindacali.
2. 9. Polverini.

  Al comma 1, al numero 2) le parole: 31 dicembre 2015», sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2016.
2. 47. Palese.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 i concorsi unici di accesso nelle pubbliche amministrazioni sono organizzati dalle Regioni, in raccordo con il Dipartimento della funzione pubblica.
2. 23. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  L'articolo 2, comma 2, è sostituito dai seguenti:
  2. Gli ordini, i collegi professionali e i relativi organismi nazionali sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 7012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per gli enti di cui al presente comma, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche approvate, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, dal competente organo deliberante, le eventuali variazioni della consistenza del ruolo dirigenziale devono essere comunicate al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva.
  2-bis. Gli Ordini, Collegi professionali e i relativi Organismi nazionali, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai princìpi del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 derogando all'articolo 4, ai principi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 derogando all'articolo 14 e alle disposizioni di cui al Titolo III nonché ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravano sulla finanza pubblica.
2. 3. Polverini.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «â€…2. Gli ordini, i collegi professionali e i relativi organismi nazionali che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva»;
   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «â€…2-bis. Gli Ordini, i Collegi professionali e i relativi Organismi nazionali, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al Titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.».
2. 8. Polverini.

  Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante «Ordinamento della professione di psicologo», sono apportate le seguenti modifiche:
   a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Ministro di grazia e giustizia», con le parole: «Ministro della Salute»;
   b) all'articolo 12, comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 27»;
   c) l'articolo 27 è abrogato;
  2-ter. Gli organi di cui agli articoli 12 e 28 della legge 18 febbraio 1989. n. 56, sono prorogati fino al 15 dicembre 2015, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge:
  2-quater. In materia deontologica si applica agli iscritti all'Ordine degli Psicologi quanto previsto per le altre professioni sanitarie di cui al decreto legislativo 13 settembre 1946 n. 233.
2. 63. Aiello, Pilozzi, Airaudo, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Placido.

  Dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «â€…3-bis. Gli Enti territoriali e gli Enti Locali, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative e ridurre le spese di personale, possono procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, previo consenso del lavoratore, nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributi vi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015 secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica: il trattamento di fine rapporto è corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23 del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148. Tali liuti procedono conseguentemente alla rideterminazione della dotazione organica entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente. Le cessazioni dal servizio dei predetti dipendenti possono essere calcolate come risparmi utili per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare ad assunzioni, secondo la vigente legislazione in materia di limiti alle assunzioni, realizzabili nell'annualità successiva a quella in cui si verifica il collocamento a riposo per gli Enti locali e entro il limite massimo del 30 per cento per gli liuti territoriali. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti degli enti non economici dipendenti e ausiliari e nei casi di soppressione delle Comunità montane.».
2. 65. Airaudo, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Placido.

  All'articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «â€…3-bis. Gli Enti Locali, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative e ridurre le spese di personale, possono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015 secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica. Le cessazioni dal servizio dei predetti dipendenti possono essere calcolate come risparmi utili per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare ad assunzioni, secondo la vigente legislazione in materia di limiti alle assunzioni, realizzabili nell'annualità successiva a quella in cui si verifica il collocamento a riposo.».
2. 42. Fabbri.

  Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio oltre il limite anagrafico ordinamentale eventualmente accordati dalle amministrazioni fino alla data di emanazione del presente decreto su istanza formulata dai dipendenti ai sensi dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, in conformità a quanto asserito dal TAR Lazio nella sentenza n. 2446/2013.
2. 22. Bargero, Baruffi.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Dirigenti del SSN con 40 anni di contribuzione a domanda possono accedere al pensionamento con le norme e decorrenze previgenti rispetto all'entrata in vigore del sopracitato articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
2. 17. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  «5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti regionali e delle Aziende Sanitarie Locali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.
  5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti regionali e delle Aziende Sanitarie Locali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.
  5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011;»
2. 66. Airaudo, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Placido.

  Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
  «5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle Regioni, delle Aziende sanitarie locali e degli Enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011.
2. 18. Bechis, Baldassarre, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Rostellato.

  Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
  1. All'articolo 24, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in l. 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:
  e-ter) ai lavoratori dipendenti che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio sulla base di leggi regionali.

  2. I lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 241 del 2011, sono ammessi al regime di deroga sino a concorrenza delle somme residue sugli stanziamenti utilizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 15, del citato d.l. n. 201 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni.
2. 45. Gnecchi, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Madia, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «Ai lavoratori» aggiungere le seguenti: «, ivi compresi i dipendenti regionali e delle Aziende sanitarie locali,» nonché il seguente periodo al termine: «La data del 4 dicembre 2011 deve intendersi come quella di presentazione della domanda di esonero».
2. 10. Polverini.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
  6-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.
  6-ter. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
2. 25. Matteo Bragantini, Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 8, primo periodo sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 giugno.
2. 52. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: i rapporti di lavoro inserire le seguenti: esclusivamente del personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione.
2. 51. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  All'articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
  «La mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti.»
2. 72. Pisicchio.

  Sopprimere il comma 8-bis.
2. 53. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 8-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: Alle medesime condizioni di cui al presente comma, sono altresì prorogabili fino al 31 dicembre 2014 i contratti di comando stipulati dalle province, sia in entrata che in uscita, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per garantire la flessibilità necessaria alla riorganizzazione dei fabbisogni e degli eventuali esuberi di personale, Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente.
2. 40. Fabbri.

  Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:
  8-bis 1. Nei Comuni tra i 15,000 e 100,000 abitanti, nonché nei comuni capoluogo di provincia, l'incarico di direttore generate può essere conferito al segretario o ad un dirigente previsto nella dotazione organica dell'Ente per una durata non superiore al mandato del sindaco, La sua retribuzione è definita nell'ambito e con i limiti del relativo CCNL previsto per i dirigenti o per segretari comunali.
2. 41. Gasparini.

  Sopprimere il comma 8-ter.
2. 54. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 8-ter sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 10 per cento.

  Conseguentemente: sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.

  Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.
2. 20. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto.

  Sostituire il comma 8-quater, con il seguente:
  «8-quater. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le modifiche seguenti:
   a) il quarto periodo è soppresso;
   b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: “La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso del diploma di laurea”».
2. 55. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  All'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, comma 1, lettera a), prima del punto 1) è inserito il seguente: dopo il comma 8-quater, è aggiunto il seguente:
  «8-quinquies. Le regioni, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative e ridurre le spese di personale possono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015 secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n, 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica: il trattamento di fine rapporto è corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n, 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Le regioni entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente procedono alla rideterminazione della dotazione organica sopprimendo i relativi posti. La cessazioni dal servizio dei predetti dipendenti possono essere calcolate come risparmi utili per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare ad assunzioni, entro il limite massimo del 30 per cento. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti degli enti non economici dipendenti e ausiliari e nei casi di soppressione delle comunità montane».
2. 36. Fabbri.

  Al comma 8-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
2. 44. Bellanova.

  Al comma 8-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
2. 4. Polverini.

  Dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:
  8-quinquies. All'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», al comma 4, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   c-bis) nei Comuni fino a 10.000 abitanti può rogare tutti i contratti e autenticare le scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dei privati residenti per gli atti di valore fino a Euro 200.000,00; in tal caso il Comune introita il 50 per cento dei diritti di segreteria di cui alla tabella approvata con Legge 29 ottobre 1987 n. 440».
2. 75. Marco Meloni.

  Dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:
  8-quinques: All'articolo 97, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole: «IL rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali» sono inserite le seguenti: «di qualifica dirigenziale, ove di fascia A e B, e di qualifica direttiva, ove di fascia C,» e dopo le parole: «è disciplinato dai contratti collettivi» è inserita la seguente frase: «rispettivamente di Area 1 e di Comparto Ministeri, in apposite sezioni separate».
2. 74. Marco Meloni.

  Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
  «8-sexies. Nelle more del completamento del processo di riforma delle province e dei servizi per il lavoro previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, e nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa pubblica, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato in essere per assicurare la funzionalità dei centri per l'impiego di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469».
2. 11. Polverini.

  Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza.
2. 16. Rizzetto, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis.

  Al comma 9, sopprimere le seguenti parole: e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza.
2. 50. D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 9, sostituire le parole: e al con le seguenti: ma non al.
2. 49. D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:
  «9-ter. In considerazione della eccezionalità della situazione economica nazionale ed internazionale, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sui redditi percepiti dal personale di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, è applicato un contributo di perequazione del 2 per cento, destinato ad alimentare i fondi di cui all'articolo 3, comma 19 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92».
2. 26. Matteo Bragantini, Fedriga, Invernizzi.

  Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:
  «9-ter. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le parole: «e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente» sono soppresse».
2. 27. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 10 le parole: con esclusione degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale sono soppresse.
2. 19. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto.

  Al comma 11, capoverso 3, dopo le parole: pubblica utilità, inserire le seguenti: le società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.
2. 30. Invernizzi, Matteo Bragantini, Fedriga.

  Al comma 11, capoverso 3, dopo le parole: comma 4, inserire le seguenti: e chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici,.
2. 29. Matteo Bragantini, Fedriga, Invernizzi.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. A decorrere dall'anno 2014, in sede di contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, le retribuzioni dei pubblici dipendenti sono commisurate anche al costo medio della vita nelle Province in cui i dipendenti svolgono la loro attività lavorativa. Entro il 30 novembre di ciascun anno l'Istat elabora e fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze Vindice del costo medio della vita su base nazionale con la relativa suddivisione su base provinciale. La perequazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti, per tener conto del costo medio della vita, è calcolata il primo di gennaio di ogni anno con la seguente modalità: adeguamento proporzionale ove Vindice del costo medio della vita in quella provincia sia differente rispetto a quello medio nazionale.
2. 24. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 11-bis, aggiungere i seguenti:
  11-ter. Per il perseguimento delle finalità di cui ili decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i flussi informativi in materia di personale dipendente dagli enti ed aziende di cui ai commi 10 e 11, attivati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, confluiscono nel conto annuale di cui al comma 2, articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165. Successivamente a tale data ogni nuovo flusso informativo della medesima natura deve essere attivato esclusivamente nell'ambito del citato conto annuale.
  11-quater. Qualora vi siano esigenze di rilevazioni urgenti in materia di personale dipendente dagli enti ed aziende di cui ai commi 10 e IL determinate da ragioni di pubblica sicurezza, protezione civile, sanità pubblica e da tutela dell'ambiente e del territorio, non riscontrabili con informazioni già presenti nella banca dati costituita tramite la rilevazione dei conto annuale, il Ministero competente invia una richiesta motivata alle sole Amministrazioni interessate, le quali, salvo diverso termine indicato nella richiesta, rispondono entro 10 giorni dall'arrivo della richiesta.
  11-quinquies. Le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto ai commi 2-bis e 2-ter per (pianto riguarda i flussi informativi riguardanti le Regioni, gli Enti e Aziende dei SSN e gli enti locali, sono definite con intesa in Conferenza Unificata.
2. 67. Pilozzi, Airaudo, Migliore, Placido, Kronbichler, Di Salvo.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 11 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, il comma 13 è sostituito dal seguente:
  «13. Per il personale risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, le fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale, applicano l'articolo 72. comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di ulteriori eccedenze, prima di criticare la possibilità di trasferimento nella società Ales S.p.A., le singole fondazioni inviano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo elenchi del personale interessato che può essere assegnato, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il ministro dell'economia e delle finanze, presso gli uffici periferici del Ministero della provincia sede della fondazione o di altre amministrazioni centrali, regionali e locali di cui sia stata verificata la carenza di personale sul territorio provinciale per l'esercizio delle funzioni connesse all'attività di promozione culturale.
2. 69. Airaudo, Pilozzi, Migliore, Placido, Kronbichler, Di Salvo.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione dei patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità, con priorità per gli interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzare negli istituti e nei luoghi della cultura, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo e in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, in deroga all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalia legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di personale, al Ministero dei beni e delle attività culturali e dei turismo continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. 68. Airaudo, Pilozzi, Di Salvo, Migliore, Kronbichler, Placido.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Per gli anni 2014 e 2015 l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata a destinare all'attuazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99. le somme previste dall'articolo 18, comma 11, della predetta legge n. 99 del 2009, presenti sul proprio bilancio e non ancora utilizzate.
2. 70. Airaudo, Pilozzi, Placido, Migliore, Di Salvo, Kronbichler.

  Sopprimere il comma 13.
* 2. 28. Caon, Fedriga, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Sopprimere il comma 13.
* 2. 15. Rostellato, Bechis, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Cominardi, Tripiedi.

  Sopprimere il comma 13.
* 2. 56. Lombardi, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 13.
* 2. 13. Cozzolino, Dadone, Gallinella, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo, Parentela.

  Al comma 13 sostituire le parole: si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa si cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, con le seguenti: si provvede riducendo in misura corrispondente, a decorrere dall'anno 2013, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del precedente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
2. 48. Placido, Kronbichler, Pilozzi, Di Salvo, Airaudo, Migliore.

  All'articolo 2, comma 13, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: anche attingendo all'ultima graduatoria approvata con le seguenti: facendo ricorso esclusivamente alla mobilità.
2. 37. Marco Di Stefano.

   Al comma 13, sostituire le parole: anche attingendo con le seguenti: attingendo in via prioritaria.
2. 58. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

   Al comma 13, dopo le parole: attuale dotazione organica sopprimere la parola: anche.
2. 57. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

   Al comma 13, dopo le parole: anche attingendo all'ultima graduatoria approvata aggiungere le seguenti: e dalle liste di mobilità.
2. 12. Polverini.

   Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  14. al fine di ridurre presso le amministrazioni degli enti locali l'utilizzo di personale esterno a tempo determinato per ricoprire ruoli di responsabili di aree o settori per carenza di personale interno appartenente alle categorie D1/D3, eccezionalmente in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli articoli 24 e 62 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, i dipendenti degli enti locali che hanno con le rispettive amministrazioni contratti di lavoro a tempo indeterminato da almeno 15 anni e sono in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale debbono essere inquadrati per soli titoli, come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. … al fine del contenimento della spesa pubblica, a compensazione delle carenze organiche degli enti locali e finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate negli anni di servizio dai dipendenti.
  I dipendenti che hanno conseguito anche titoli post laurea/master di II livello, nelle materie degli enti locali possono essere collocati in tutte le posizioni di responsabilità ascritte alle categorie D1/D3 ad esclusione delle aree o settori tecnici per i quali sono previsti titoli di studio specifici.
  Le amministrazioni degli enti locali che hanno posti vacanti e sono economiche non deficitarie adegueranno il proprio fabbisogno triennale secondo quanto stabilito dal presente articolo e procederanno all'inquadramento del personale nelle categorie per le quali sono previsti il titolo di laurea secondo le esigenze e le capacità delle piante organiche. Dove il personale con il titolo di studio sopra descritto è superiore ai posti in organico si procederà a selezione per titoli.
2. 46. De Mita.

   Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  «13-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».
2. 14. Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Bechis, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre.

   Sopprimere il comma 13-bis.
2. 21. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

   Al comma 13-bis, le parole da: su propo

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