Il Ministero della giustizia ha varato la bozza di DM recante i parametri per i compensi degli avvocati, dopo la proposta formulata a maggio dal CNF sulla base dell’art. 13 del nuovo ordinamento della professione forense (legge 247/2012).
Sulla bozza si pronunzieranno il Consiglio di Stato (per i profili di legittimità) e lo stesso Consiglio nazionale, che dovrà al riguardo ascoltare i Consigli dell’ordine territoriali e le Associazioni forensi maggiormente rappresentative (cfr. art. 1, comma 3, e art. 13, comma 6, L. 247/2012).
Sta dunque per essere superato il DM 140/2012, adottato dal Ministro Severino sulla base dell’art. 9 del decreto legge 1/2012, il cd. “Cresci Italia”.
Lo stesso Ministro aveva riconosciuto alcune criticità del proprio operato e aveva avviato, nell’autunno 2012, peraltro alla vigilia dell’approvazione in parlamento della riforma forense, la procedura per un DM correttivo, in accordo con le associazioni forensi, ma senza il parere del CNF.
L’intervenuta approvazione della riforma forense, tuttavia, ha portato necessariamente a seguire una diversa procedura.
L’attuale bozza di parametri risulta sensibilmente diversa rispetto sia al DM 140, che rispetto all’ipotesi di decreto correttivo avanzata dal Ministro Severino; d’altra parte quest’ultimo ricalcava pressocché integralmente il dm 140.
Nell’attuale bozza, diversa è la parte normativa, strutturata in cinque diversi capi (diposizioni generali; attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria; attività penale; attività stragiudiziale; disciplina transitoria) così come diversa risulta la quantificazione dei parametri (come si evince anche grazie alle tabelle comparative qui allegate).
La bozza di decreto mira a semplificare ulteriormente e rendere più trasparenti ed unitari i meccanismi di determinazione del compenso a vantaggio dei clienti, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 13 del nuovo ordinamento forense.
Le fasce di valore seguono ora gli importi del contributo unificato, a fini di semplificazione.
I compensi sono indicati per fase di giudizio, nei loro valori medi, che possono essere aumentati fino all’80%, o diminuiti fino al 50% in applicazione dei criteri generali (urgenza, importanza, natura, difficoltà e valore della causa, contrasti giurisprudenziali, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, e così via).
Si segnalano qui di seguito alcune rilevanti novità:
– reintrodotte, nel rispetto del nuovo Ordinamento Professionale, le spese generali, soppresse col DM 140, ed ora fissate in una percentuale tra il 10 e il 20% (il CNF aveva proposto un indice pari al 15% non discrezionale);
– tabelle specifiche per cause di lavoro e previdenza, giudizi innanzi alle commissioni tributarie, nonché ulteriori procedimenti tra cui quelli di volontaria giurisdizione, convalida locatizia, istruzione preventiva, e cautelari per i quali il DM 140 e il correttivo non prevedono tabelle;
– tabelle specifiche anche per le procedure esecutive (mobiliare, immobiliare, ovvero presso terzi, in forma specifica e per consegna e rilascio) che, a differenza nel DM 140 e nel correttivo, non costituiscono più una fase del procedimento, bensì assumono una propria autonomia;
– i compensi per il patrocinio a spese dello Stato sono ridotti del 30% per esigenze di bilancio (art. 12, comma 2, ult. periodo) e non più del 50% come nel DM 140 (mentre il correttivo non prevedeva riduzioni, anche se con riferimento a valori parametrici più ridotti);
– dettagliata la disciplina dei compensi in materia stragiudiziale, per i quali il DM 140 non prevede tabelle;
– incentivata la conciliazione giudiziale e la transazione della controversia, con uno specifico aumento del compenso
– espressa previsione di un compenso per il domiciliatario, assente dal DM 140 (ed anche dall’ipotesi di correttivo);
– espressa previsione del compenso dovuto al praticante abilitato, anch’esso assente dal DM 140 e dal correttivo.
Permane la previsione di una disposizione che abbatte del 50% i compensi in caso di pronunzia di inammissibilità, improponibilità, etc (art. 4, comma 9).
La relazione ministeriale di accompagnamento dà conto del metodo seguito dagli uffici di Via Arenula, che hanno mantenuto, a dire degli stessi, “inalterato l’impianto dello schema della proposta CNF, confermandone in larga parte il contenuto”.
In alcuni casi, taluni scostamenti rispetto alla proposta migliorativa sono stati giustificati con il richiamo al consenso delle Associazioni sentite in occasione dei lavori sul correttivo. Si segnala la necessità di una lettura integrata della “bozza Cancellieri” con il regolamento (e la relazione) alla stessa allegati
In allegato le Tabelle comparate dell’Ufficio Studi; il testo della bozza del decreto ministeriale e la relazione di accompagnamento
Parametri-Tabelle comparate-Ufficio Studi
Bozza Regolamento Parametri-Ministero Giustizia
Tabelle Bozza Regolamento Parametri-Ministero Giustizia
Relazione illustrativa Bozza Regolamento Parametri-Ministero giustizia
RIFORMA FORENSE 2/ Osservatorio permanente sulla giurisdizione: avviata la consultazione con Ordini, Unioni, Cassa e le altre componenti dell'Avvocatura
Il CNF ha inviato venerdì 4 ottobre agli Ordini, Unioni regionali, Cassa, Oua e Associazioni forensi lo schema di regolamento per l'attuazione dell'Osservatorio permanente della giurisdizione, approvato dal plenum lo scorso 27 settembre, ai fini della consultazione telematica.
Le osservazioni e le eventuali proposte emendative dovranno giungere entro il 30 novembre. L'Osservatorio è uno strumento dell’Avvocatura, concepito per contribuire ad esprimere il punto di vista degli avvocati e delle loro istituzioni sui temi della giustizia, troppo spesso oggetto di attenzioni non disinteressate, nonché di studi e rapporti di dubbia metodologia.
Sarà comunque aperto alla partecipazione di altre istituzioni, nazionali e internazionali, che si occupano di analisi del sistema giudiziario. Nella lettera di trasmissione, il presidente Alpa ha sottolineato come sia indispensabile la collaborazione di tutti i Consigli dell’ordine e l’attivazione, coi tempi e le forme opportune, di Osservatori locali che collaborino con quello nazionale.
Leggi il Comunicato stampa Osservatorio sulla giurisdizione 27_9_2013
Geografia giudiziaria/ Tribunali soppressi e attività degli Ordini forensi: ecco i chiarimenti dal CNF
Luogo di tirocinio ed esame; Ordine forense competente a ricevere ed autorizzare l’ammissione al patrocinio civile a spese dello stato e a predisporre gli elenchi dei difensori d’ufficio; individuazione del corpo elettorale attivo e passivo nei circondari accorpati e fissazione dei criteri per stabilire qual è l’Ordine forense al quale iscriversi dopo l’intervenuta modifica dei circondari dei tribunali.
La revisione della geografia giudiziaria sta ponendo molte questioni nell’esercizio delle funzioni amministrative degli Ordini forensi istituiti presso i Tribunali soppressi, nonostante essi siano chiamati ad esercitarle almeno fino al dicembre 2014, per effetto della legge forense.
Il Consiglio Nazionale Forense, nell’avviare il monitoraggio delle criticità nell’attuazione della revisione delle circoscrizioni con la circolare CNF N. 19-C-2013, si è così messo a disposizione per riscontrare i quesiti inerenti eventuali dubbi circa gli adempimenti degli Ordini, successivi alla riforma.
Quesiti che sono arrivati copiosi.
Le prime risposte sono state fornite in tre pareri, adottati dalla commissione consultiva, coordinata dal vicepresidente Ubaldo Perfetti, e inviati lunedì con la circolare CNF N.21-C-2013.
I tre pareri attengono, in particolare, alle ipotesi di soppressione di sedi di Tribunale e loro accorpamento a circondari già esistenti; e di riordino di circoscrizioni di Tribunali già esistenti con spostamento di taluni ambiti territoriali da un circondario ad un altro.
In entrambe le ipotesi, sono conservati gli Ordini già esistenti che vedono però mutare l’estensione di talune funzioni.
Nelle news che seguono la sintesi e i testi dei pareri della commissione consultiva CNF.
Leggi la circolare Trasmissione pareri Commissione consultiva in tema di effetti del D. Lgs. n. 155/12 (cd. riforma della geografia giudiziaria) su talune funzioni degli Ordini forensi
Patrocinio a spese dello stato: l’Ordine competente a ricevere e autorizzare l’ammissione è quello della sede ove è istituito il tribunale accorpante-Difensori d’ufficio: Confermata la funzione in capo all’Ordine istituito presso il tribunale soppresso- Creazione elenco unico
Il parere (quesito n. 315-Coa Orvieto-rel. Merli) chiarisce che le norme che disciplinano la materia del patrocinio a spese dello Stato (DPR n. 115/2002) dispongono che l’istanza e l’autorizzazione all’ammissione devono essere presentate al Consiglio dell’Ordine forense “del luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere del merito”.
Alla luce di ciò il CNF chiarisce che l’istanza non può essere più presentata dinanzi ad Ordini costituiti presso Tribunali soppressi e accorpati, presso i quali non vi sono più uffici giudiziari.
Stabilito questo, il CNF specifica che, al contrario, non rileva l’appartenenza del difensore nominato, che ben può essere iscritto nell’elenco tenuto da un altro Ordine del distretto o addirittura al di fuori di questo.
L’Ordine forense costituito presso un tribunale soppresso dovrà pertanto continuare a formare l’elenco degli avvocati del proprio albo che si rendano disponibili a svolgere il patrocinio a spese dello Stato, ma giacché non riceverà più le domande di ammissione al beneficio, dovrà conferire il proprio elenco all’ordine forense costituito presso il tribunale accorpante.
Sarà cura degli Ordini forensi coinvolti, specifica e il parere, formare un elenco unico in modo da evitare disparità di trattamento tra gli iscritti ai diversi Ordini interessati dal riordino delle circoscrizioni giudiziarie.
Formazione elenchi e turni Difensori d’ufficio-Confermata la funzione in capo all’Ordine istituito presso il tribunale soppresso. In merito a questo ulteriore aspetto, il CNF chiarisce che in base alle norme del codice di procedura penale, ai fini della formazione di tali elenchi rileva il distretto di Corte d’appello e non il circondario del tribunale.
Può dunque ritenersi confermata in capo all’Ordine – seppur a seguito della soppressione del corrispondente Tribunale – la funzione di formare gli elenchi e di conferirli all’ufficio centralizzato della Corte di appello.
Anche in questo caso sarà opportuno che gli Ordini interessati avviino, d’intesa con il competente ufficio centralizzato, buone pratiche volte ad evitare disparità di trattamento tra gli iscritti all’Ordine costituito presso il Tribunale accorpante e gli iscritti agli Ordini costituiti presso le sedi soppresse.
Parere su quesito n.315-Grat patr e difesa ufficio-Coa Orvieto
Luogo di tirocinio ed esame-Il praticante segue la sede del dominus
Il quesito (quesito n. 313-Coa Venezia-rel.Merli) solleva la questione della identificazione del luogo del tirocinio e di esame per i praticanti a seguito dell’accorpamento a diverso circondario del territorio finora afferente ad altro circondario.
Il CNF chiarisce che il praticante deve iscriversi nel registro tenuto dall’Ordine presso cui sia iscritto il dominus e dunque, se quest’ultimo ha modificato la sua iscrizione a seguito dei mutamenti relativi alla nuova geografia giudiziaria, il praticante dovrà fare lo stesso.
Nessun impatto della nuova geografia giudiziaria per quanto riguarda la sede d’esame, che continuerà ad esser individuata nella Corte d’appello nel cui distretto il praticante abbia svolto il maggior periodo di tirocinio.
Parere su quesito n. 313-Tirocinio-Coa Venezia
Domicilio professionale e Ordine forense di iscrizione-Inderogabilità della coincidenza
Il parere (quesito n. 305-COA di Venezia) concerne l’individuazione dell’Ordine forense al quale iscriversi a seguito dell’accorpamento di territori corrispondenti a Tribunali soppressi ad altro circondario di Tribunale (anche ai fini dell’individuazione del corpo elettorale per elezioni suppletive per la carica di Consigliere dell’Ordine).
Il CNF specifica che, secondo la legge professionale, l’avvocato deve iscriversi all’Albo del circondario ove ha il domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente.
Dunque è principio inderogabile la coincidenza fra il luogo di elezione del domicilio professionale dichiarato al momento della richiesta di iscrizione ed il circondario di Tribunale in cui detto domicilio si trova; anche se il luogo in cui si svolge l’attività prevalente è altro.
In conseguenza, chiarisce il CNF, l’iscritto che ha il domicilio professionale in un territorio afferente, per effetto della riforma della geografia giudiziaria, a diverso Tribunale, dovrebbe trasferire la propria iscrizione nell’Ordine forense ivi istituito, malgrado l’attività prevalente possa, per qualche tempo ancora, gravare sul foro di provenienza.
Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di iscrizione attuale potrà procedere alla revisione dell’albo, effettuando le opportune comunicazioni a detti iscritti.
Il CNF suggerisce l’opportunità che, prima del procedimento di revisione dell’albo vero e proprio, l’Ordine faccia precedere una circolare con l'invito agli iscritti che si trovano in quella singolare posizione a dichiarare un nuovo domicilio nel circondario (se vogliono rimanere nell'albo d’origine); o, in alternativa, a chiedere il trasferimento ad altro Ordine.
Qualora, peraltro, questi ultimi non dovessero procedere alla modifica del domicilio professionale, spostando il medesimo nel territorio attualmente corrispondente al nuovo circondario l’Ordine di attuale iscrizione non potrà che procedere alla loro cancellazione, essendo venuto meno uno dei requisiti prescritti dall’art. 17 della legge n. 247/12 per l’iscrizione in quell’Albo (cioè avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine).
In conseguenza di ciò gli avvocati costituiscono corpo elettorale attivo e passivo dell’Ordine corrispondente al circondario nel quale hanno eletto domicilio professionale.
Parere su quesito n. 305- Iscrizione-Coa Venezia
Mediazione, confronto europeo: Favorire l’efficacia delle ADR ma in Italia modello autoritativo ambiguo- Ieri il presidente Alpa a Report: “le norme deontologiche vietano i conflitti di interesse tra avvocati e mediatori”
L’Europa spinge per l’affermazione di modelli efficaci di ADR e ogni paese sceglie la propria strada. Il confronto tra i vari sistemi è emerso nei lavori dell’assise del Mediterraneo “OUT OF COURT nel Mediterraneo- L’avvocato: elemento chiave dell’arbitraggio e dei metodi alternativi di risoluzioni dei conflitti”, organizzata dalla Federation des barreaux d’Europe, che si è tenuta dal 3 al 5 ottobre a Casablanca, ed alla quale ha partecipato Fabio Florio, coordinatore della commissione mediazione e conciliazione del CNF.
Florio ha ribadito che l’Avvocatura italiana crede a un sistema valido di soluzione alternativa alle controversie, in percorsi che prevedano anche la mediazione.
Le criticità sono sostanzialmente conseguenti alla scelta effettuata dal legislatore italiano dell’obbligatorietà, se pur oggi limitata a 4 anni in via “sperimentale”.
“Lo scarso successo registrato in Italia dal modello legislativo della mediazione obbligatoria va spiegato in ragione di due duplici carenze, di ordine tecnico e ordine culturale. La scelta autoritativa rischia di alterare la natura della mediazione e di stravolgerne le caratteristiche più tipiche, compromettendo la funzionalità dello strumento e la possibilità di realizzare le sue specifiche finalità; la “promozione forzosa” per legge senza “ammortizzatori culturali non permette ai soggetti, cittadini imprese etc, di apprezzare le potenzialità del sistema”, ha spiegato Florio nel suo intervento.
Sotto quest’ultimo profilo, per esempio, occorrerebbe integrare i programmi universitari con lo studio dei sistemi di Adr.
In secondo luogo, ha rilevato Florio, anche le modifiche introdotte con il decreto del fare ( dl. n. 69/2013), senz’altro migliorative, non hanno tuttavia modificato nella sostanza un istituto che rimane “ibrido, con forti elementi di ambiguità”: come altro giudicare, per esempio, la disciplina sulla figura del mediatore, visto che il legislatore italiano pur non prevedendo in generale requisiti di competenza giuridica in capo a quest’ultimo (se non per la previsione inserita nel decreto del fare, che gli avvocati siano mediatori di diritto), e dichiarandolo privo del “potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo”, lo ha legittimato a formulare una proposta conciliativa prevedendo meccanismi sanzionatori non trascurabili per la parte che non accetti la proposta risolutiva e risulti poi vincente in giudizio.
Il presidente Alpa a REPORT. Tra l’altro, la puntata del programma di inchiesta Report, andata in onda ieri su Rai 3, dedicata al sistema della mediazione ha messo in evidenza il rischio di abusi e non trasparenza negli organismi privati di conciliazione e negli organismi di formazione.
Il presidente Alpa, intervistato da Claudia De Pasquale, ha specificato la portata delle regole del codice deontologico che vietano i conflitti di interesse per i mediatori-avvocati e l’accaparramento di clientela, regole a tutela degli assistiti e dei soggetti che si rivolgono agli organismi di mediazione.
Rivedi il servizio Mediazione-REPORT_RAI 3 7_10_2013
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A cura dell’Ufficio Comunicazione e Media
in collaborazione con l’Ufficio studi