Zona Franca Urbana e Zona a Burocrazia Zero, sono sigle che si ripetono puntualmente con ogni governo senza che i cittadini e le im prese possano toccare con mano i benefici tanto paventati. E’ lecito, infatti, rileva Giovanni D’Agata presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, chiedersi se ancora una volta all’annuncio e al proclama, si dia concreta attuazione a promesse che sulla carta dovrebbero portare a fatti concreti per i cittadini, Nel frattempo, un articolo scritto a due mani dagli avvocati Maurizio Villani e Iolanda Pansardi, ci spiega cosa dovrebbe accadere con le “nuove” zone a burocrazia zero, inserite nel decreto “Del Fare” .
Lecce, 24 luglio 2013
Giovanni D’Agata
ZONA A BUROCRAZIA ZERO NEL “DECRETO DEL FARE”
Tornano sulla scena con il “Decreto Del Fare” le zone a burocrazia zero, che dovrebbero puntare a uno snellimento burocratico nello start up di un’impresa.
Ed infatti, l’articolo 37 del Dl 69/2013 del Governo Letta ai fini di facilitare la vita burocratica delle imprese propone un rilancio delle forme di semplificazione già adottate di cui all’art. 37 bis del D.l. n. 179/2012 (Governo Monti).
Con l’art. 37 bis del D.l. n. 179/2012, già al comma 3 veniva evidenziato che: << Per le aree ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ove la zona a burocrazia zero coincida con una delle zone franche urbane di cui all'articolo 37, le risorse previste per tali zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero>>. Nell'ambito delle attività di sperimentazione – di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35- le zone a burocrazia zero sono una specie di zone franche del territorio nazionale le quali sono state espressamente sottratte (addirittura) a ogni «vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico» (così l'articolo 37-bis, comma 1, del decreto legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221 del 2012) e dove il rilascio delle autorizzazioni sono sostituite da una comunicazione che l'interessato deposita presso lo sportello unico delle attività produttive.
Con il “Decreto Del Fare”, vieppiù, le forme di semplificazione consistono negli accordi sperimentali tra amministrazioni e associazioni di categoria, lanciati dal Governo Monti con l'articolo 12 del decreto legge n. 5 del 2012, convertito in legge n. 35 del 2012 (e poi ulteriormente disciplinate con successiva decretazione d'urgenza), ossia di convenzioni che possono essere stipulate tra le amministrazioni competenti e le varie associazioni di categoria «per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative e attività delle imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure e ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva e adeguata informazione pubblica» (così la definizione dell'art. 12, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2012).
L’obiettivo rimane quello di semplificazione basato, sostanzialmente, su accordi che derogano alle vigenti norme di legge, al fine di snellire le procedure e abbreviare i termini dei procedimenti amministrativi; ciò, alla condizione che venga data adeguata pubblicità preventiva (informazione pubblica) a tali iniziative.
Le nuove disposizioni inserite dal decreto legge “del fare” mirano all'estensione a tutto il territorio nazionale di queste sperimentazioni, anche al fine di creare un sistema integrato di dati telematici tra le varie amministrazioni coinvolte e di permetterne un monitoraggio complessivo che è affidato al ministero dello sviluppo economico.
Uniche limitazioni alle attività economiche così liberalizzate, la tutela dei «principi fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la libertà e la dignità dell'uomo e l'utilità sociale, il rispetto della salute, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale» (così il comma 5 dell'art. 37 ).
Lecce, 24 luglio 2013
Avv. Maurizio Villani
Avv. Iolanda Pansardi