I VERSIONE Art.1(Abolizione delle Province e disciplina degli eventuali enti di area vasta) 1. Il primo comma dell’articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:« La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Regioni e dallo Stato». 2. Il secondo comma dell’articolo 114 della Costituzione è sostituito dai seguenti:« Le Regioni e i Comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. La legge dello Stato definisce le funzioni, le modalità di finanziamento e l’ordinamento delle Città metropolitane, ente di governo delle aree metropolitane. Con legge regionale, nei limiti dei criteri generali definiti con legge dello Stato, sentita la popolazione regionale, possono essere istituiti e disciplinati, senza oneri per lo Stato, enti locali per l’esercizio di funzioni di governo dell’area vasta e di coordinamento dei comuni, il cui territorio non coincida, in tutto o in parte, con quello di una città metropolitana.”. Art. 2(Abrogazioni) 1. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:a) alla lettera p), sono soppresse le seguenti parole: “, Province e Città metropolitane”;b) al sesto comma, sono soppresse le seguenti parole: “, le Province”.2. All’articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:a) al primo comma, sono soppresse le seguenti parole: “Province, Città metropolitane,”;b) al secondo comma, sono soppresse le seguenti parole: “, le Province e Città metropolitane”;c) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: “, le Province”.3. All’articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:a) al primo comma, sono soppresse le seguenti parole: “le Province, le Città metropolitane,”;b) al secondo comma, sono soppresse le seguenti parole: “le Province, le Città metropolitane,”;c) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: “alle Province e alle Città metropolitane,”;d) al quinto comma, sono soppresse le seguenti parole: “Province, Città metropolitane,”;e) al sesto comma, sono soppresse le seguenti parole: “le Province, le Città metropolitane,”;4. All’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono soppresse le seguenti parole: “, delle Province”.5. All’articolo 132 della Costituzione, il secondo comma è soppresso.6. All’articolo 133 della Costituzione, il primo comma è soppresso. Art. 3(Disposizioni finali e transitorie) 1. In sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data in entrata in vigore della legge statale di cui all’art.114, secondo comma, della Costituzione, le Regioni disciplinano con legge regionale gli enti locali regionali di cui allo stesso articolo 114, secondo comma. Alla data di entrata in vigore delle suddette leggi regionali le Province sono soppresse. Alla stessa data sono soppressi gli altri enti, agenzie e organismi, comunque denominati, che svolgono funzioni di governo di area vasta.2. Qualora la Regione non provveda nei termini di cui al comma precedente le Province sono comunque soppresse e le relative funzioni sono redistribuite in base all’art.118, secondo comma, così come modificato dalla presente legge costituzionale. 3. Fino alla soppressione di cui al comma 1, le province continuano ad essere disciplinate sulla base delle disposizioni costituzionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 4. Nel caso in cui la Regione proceda all’istituzione di enti di area vasta ai sensi dell’articolo 114 comma secondo della Costituzione, come modificato dalla presente legge, gli enti territoriali non possono istituire altri enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni di governo di area vasta, fatte salve le forme di gestione associata delle funzioni comunali.4. Dalla attuazione della presente legge costituzionale deve derivare una riduzione dei costi complessivi degli organi politici e amministrativi relativi a ciascuna Regione.
II VERSIONE Art.1(Abolizione delle Province) 1. Sono abolite le Province. Art. 2(Abrogazioni) 1. All’articolo 114, primo comma della Costituzione sono soppresse le parole “, Province e Città metropolitane”;2. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:a) alla lettera p), sono soppresse le seguenti parole: “, Province e Città metropolitane”;b) al sesto comma, sono soppresse le seguenti parole: “, le Province”.3. All’articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:a) al primo comma, sono soppresse le seguenti parole: “Province, Città metropolitane,”;b) al secondo comma, sono soppresse le seguenti parole: “, le Province e Città metropolitane”;c) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: “, le Province”.4. All’articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:a) al primo comma, sono soppresse le seguenti parole: “le Province, le Città metropolitane,”;b) al secondo comma, sono soppresse le seguenti parole: “le Province, le Città metropolitane,”;c) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: “alle Province e alle Città metropolitane,”;d) al quinto comma, sono soppresse le seguenti parole: “Province, Città metropolitane,”;e) al sesto comma, sono soppresse le seguenti parole: “le Province, le Città metropolitane,”;5. All’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono soppresse le seguenti parole: “, delle Province”.6. All’articolo 132 della Costituzione, il secondo comma è soppresso.7. All’articolo 133 della Costituzione, il primo comma è soppresso. Art. 3 (Disciplina degli eventuali enti di area vasta) 1. Il secondo comma dell’articolo 114 della Costituzione è sostituito dai seguenti:« Le Regioni e i Comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. La legge dello Stato definisce le funzioni, le modalità di finanziamento e l’ordinamento delle Città metropolitane, ente di governo delle aree metropolitane. Con legge regionale, nei limiti dei criteri generali definiti con legge dello Stato, sentita la popolazione regionale, possono essere istituiti e disciplinati, senza oneri per lo Stato, enti locali per l’esercizio di funzioni di governo dell’area vasta e di coordinamento dei comuni, il cui territorio non coincida, in tutto o in parte, con quello di una città metropolitana. In tal caso, gli enti territoriali non possono istituire altri enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni di governo di area vasta”. Articolo 4(Disposizioni finali e transitorie) 1. In sede di prima applicazione, entro sei mesi dalla data in entrata in vigore della legge statale di cui all’art.114, secondo comma, della Costituzione, le Regioni disciplinano con legge regionale gli enti locali regionali di cui allo stesso articolo 114, secondo comma. Alla data di entrata in vigore delle suddette leggi regionali le Province sono soppresse. Alla stessa data sono soppressi gli altri enti, agenzie e organismi, comunque denominati, che svolgono funzioni di governo di area vasta.2. Qualora la Regione non provveda nei termini di cui al comma precedente le Province sono comunque soppresse e le relative funzioni sono redistribuite in base all’art.118, secondo comma, così come modificato dalla presente legge costituzionale. 3. Fino alla soppressione di cui al comma 1, le province continuano ad essere disciplinate sulla base delle disposizioni costituzionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. 4. Nel caso in cui la Regione proceda all’istituzione di enti di area vasta ai sensi dell’articolo 114 comma secondo della Costituzione, come modificato dalla presente legge, gli enti territoriali non possono istituire altri enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni di governo di area vasta, fatte salve le forme di gestione associata delle funzioni comunali”.4. Dalla attuazione della presente legge costituzionale deve derivare una riduzione dei costi complessivi degli organi politici e amministrativi relativi a ciascuna Regione.