Iniziativa legislativa di Giulio Tremonti a favore della prima casa
Scritto da Giuseppe Di Claudio
Nei giorni scorsi ci eravamo rivolti al sen. Giulio Tremonti per rappresentare l'esigenza di presentare una proposta di legge mirante a tutelare gli interessi della famiglia, a partire dalla impignorabilità della prima casa di abitazione non di lusso.
Nella richiesta al senatore Tremonti facevamo presente come una convincente politica a favore della famiglia non possa prescindere da una azione a favore dell'abitazione familiare impignorabile e non tassabile.
Il senatore Tremonti in data odierna ci ha comunicato di aver presentato – cofirmatario l'on. Paolo Naccarato – il disegno di legge ordinaria n. 718 avente come titolo “Impignorabilità della casa di abitazione non di lusso e del luogo di lavoro”, testo che riportiamo di seguito.
Il disegno di legge dei senatori Tremonti e Naccarato dovrà essere assegnato ad una Commissione permanente, iniziando così il suo iter parlamentare. La proposta del senatore Tremonti non recepisce completamente le aspettative di chi sostiene che l'abitazione familiare non debba essere trattata alla stregua di qualsiasi bene patrimoniale, ma debba essere preservata da pignoramenti e detassata; si tratta, comunque, di un primo passo significativo perchè il Parlamento affronti organicamente il problema a livello di legge costituzionale. Una norma costituzionale sì darebbe il segno del cambiamento della politica italiana a favore della famiglia. Ed un governo di larghe intese, alle prese con la vicenda IMU, potrebbe risolvere definitivamente la questione. Speriamo!
Questo il testo della relazione e dell'articolato legislativo.
Onorevoli Colleghi! — La crisi ha cominciato a manifestarsi nel mondo, in Europa e in Italia, a partire dall'autunno 2008. Molti segni, molti rumori e molti indicatori si erano manifestati in precedenza. Ad esempio, già il 12 novembre 2006 il proponente, su «Il Corriere della Sera» segnalava: «l'America rischia una crisi stile ‘29».
La storia non si ripete mai per identità perfette, ma quella che oggi vediamo e viviamo – e che vedremo e vivremo – è una crisi di pari intensità. Come quella del 1929 è uscita dal comparto, dal recinto finanziario, per entrare nella vita delle persone e delle famiglie, creando criticità, disoccupazione e disperazione, così oggi è per questa crisi.
Un indicatore drammatico: le strade delle nostre città si stanno riempiendo di cartelli «compro oro». Weimar cominciò così. In tempi eccezionali è naturale il ricorso a leggi a loro volta eccezionali. Questa proposta di legge è oggettivamente eccezionale e per questo viene proposta in termini puramente transitori (fino al 2015).
È una legge che tiene ferme tutte le ragioni creditorie, private e pubbliche, e che si limita a sospenderne una parte. In specie, si propone una sospensione dell'attività esecutiva esercitabile su un bene primario costituzionale garantito come la casa di abitazione (non di lusso).
Ad oggi non si dispone di una base statistica relativa alla particolare casistica, ma è ragionevole assumere che l'evoluzione dei casi critici o drammatici debba essere attesa in progressione esponenziale. Il valore di questa normativa non è solo economico, ma anche psicologico, in un tempo in cui la riduzione dell'angoscia personale e sociale ha comunque in sé un valore positivo, non solo morale ma anche sociale e per questa via anche un valore economico.
In questo senso quella di ridurre un drammatico fattore di «stress» sociale è di per sé una politica ispirata dall'idea di bene comune, un bene che pro tempore deve e può prevalere su singoli e specifici, pur normalmente meritevoli, interessi particolari.
Lo stesso vale per il luogo di lavoro, essendo a sua volta il lavoro insieme un valore e un bene costituzionalmente tutelati. In questo caso, tra l'altro, senza che ci sia un'interruzione dell'attività lavorativa, le sorti del credito migliorano anche a favore del creditore stesso.
PROPOSTA DI LEGGE Art. 1. 1.Tenuto conto della crisi economica e sociale, fino al 31 dicembre 2015 è disposta l'impignorabilità per crediti di natura bancaria e fiscale della casa di abitazione non di lusso e del luogo di lavoro.
2.Le disposizioni del comma 1 non si applicano al sequestro e alla confisca dei posti in attuazione della legislazione contro la criminalità organizzata.
3. I pignoramenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge e le procedure esecutive in corso alla medesima data relativamente ai crediti di cui al comma 1, aventi ad oggetto la casa di abitazione non di lusso e il luogo di lavoro, fermo restando in ogni caso quanto previsto al comma 2, sono sospesi fino alla scadenza indicata dal citato comma 1, tenuto conto delle eventuali proroghe.
4. I creditori interessati muniti di titolo esecutivo, durante il periodo di vigenza della presente legge, possono iscrivere privilegio speciale temporaneo sulla casa di abitazione non di lusso e sul luogo di lavoro la cui pignorabilità è vietata ai sensi del comma 1 o la cui esecuzione è sospesa ai sensi del comma 3.