AL SEMIPRESIDENZIALISMO FRANCESE PREFERISCO QUELLO ITALIANO

E’ risaputo l’ “amore” che Gaetano Quagliariello, neo nominato Ministro delle riforme costituzionali, verso il sistema elettorale francese e il suo disegno di legge costituzionale avvenire si ispira al semipresidenzialismo francese. Detto cio’, quello che noi comuni mortali non sappiamo e’ che il doppio turno e l’ elezione diretta del Capo dello Stato, semplicemente significa (1) allungare l’ agonia dell’ urne (2) raddoppiarne i costi (3) I poteri del Capo Dello Stato francese sono esattamente pari a quelli del Nostro Presidente della Repubblica.(vedi sotto) Ambedue i presidenti prima di promulgare le leggi hanno una forma di veto. Il nostro Capo dello Stato ha anche la prerogativa di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo, un ulteriore controllo a monte sull’ Esecutivo. Il nostro semipresidenzialismo e’ molto piu’ equilibrato di quello francese, l’ unica riforma necessaria e’ la parificazione della durata del Capo dello Stato a quello del Parlamento, ossia ridurla a 5 anni ed elezioni presidenziali 3 mesi prima della scadenza della legislatura.

L’ unica vera differenza tra il semipresidenzialismo francese e quello italiano e’ il doppio turno uninominale, quindi l’ assegnazioni dei seggi. Badate bene ( e lo facciano anche i membri della futura convenzione per le riforme istituzionali) che il nostro Paese anche se apparentemente “unito” e “nazionale” e’ un insieme di Italianette ( mondo italico). Un Paese radicato sul territorio, quindi l’ uninominale non funzionerebbe, ecco perche’ i nostri padri costituenti scelsero saggiamente il proporzionale secco con le preferenze, in modo tale da avere un parlamento che rappresentasse le tante realta’ italiche. Con tutto il rispetto parlando, il vero innovamento ed evoluzione democratica, non avviene assimilando altri sistemi elettorali o attigendo ad altre Costituzioni, ma migliorando il proprio, rispecchiandosi nella propria di Costituzione.

I poteri principali del Presidente della Repubblica francese

ü promulga leggi;

ü una limitata forma di veto: può chiedere al Consiglio Costituzionale (Conseil constitutionnel) un ulteriore controllo di costituzionalità di una legge prima della sua promulgazione (controllo di legittimità costituzionale preventivo);

ü indice referendum, su proposta del Governo o proposta congiunta delle due assemblee, relativo ad una legge o alla ratifica di un trattato;

ü può sciogliere l'Assemblea Nazionale;

ü può inviare messaggi alle assemblee;

ü nomina tre membri e il presidente del Consiglio costituzionale;

ü nomina e revoca i membri del Governo su proposta del Primo Ministro;

ü nomina alcuni alti funzionari;

ü è a capo della diplomazia: riceve gli ambasciatori stranieri;

ü è comandante delle forze armate e presidente del consiglio superiore della Difesa nazionale;

ü negozia e ratifica i trattati internazionali;

ü presiede il Consiglio superiore della magistratura;

ü ha iniziativa sulla revisione della Costituzione su proposta del Primo Ministro;

ü può concedere indulti (non l'amnistia), ed anticamente poteva commutare pene di morte in ergastolo. C'è la tradizione di offrire indulti per piccoli reati dopo l'elezione presidenziale. ( da noi invece concedere indulti e amnistie spetta al Parlamento)

I poteri del nostro Capo dello Stato

ü Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

ü Può inviare messaggi alle Camere.

ü Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

ü Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

ü Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

ü Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

ü Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

ü Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

ü Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

ü Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

ü Può concedere grazia e commutare le pene.

ü Conferisce le onorificenze della Repubblica.

ü Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

ü Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

ü Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Carlo Zaga

Lascia un commento

My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: