La mediaconciliazione: tra “San Martino” e “La quiete dopo la tempesta”

“La nebbia agli irti colli piovigginando sale . E sotto il maestrale. Urla e biancheggia il mar”. Questi i noti versi, non di una canzone, ma di Giosuè Carducci che mi sovviene di prendere in prestito per iniziare una riflessione su un argomento così attuale, scottante, delicato e, consentitemi, “irto” di variabili che continuano a ostacolare il formarsi di una opinione uniforme e condivisa.
Facendo un breve excursus storico, l’istituto della mediazione, sull’onda del sistema europeo, è stato introdotto in Italia con il Decreto Legislativo n. 28/2010, che ha sancito l’obbligatorietà del ricorso alla mediazione civile e commerciale.
Ed è stato proprio il requisito di obbligatorietà a sollevare i primi vespai di divergenze tra favorevoli e contrari, considerando, questi ultimi, la mediazione in contrasto con l’articolo 24 della Costituzione, regolante il noto diritto alla difesa. Intanto gli organismi privati di mediazione hanno cominciato a proliferare e così i corsi di formazione dagli stessi organizzati, a cui i più hanno dovuto/voluto ricorrere.
Con la Legge 26 febbraio 2011, n. 10 il Parlamento ha sancito l’estensione della obbligatorietà della mediazione alle materie del condominio e del risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, rafforzando, così, il necessario utilizzo del nuovo istituto.
A questo punto la protesta di chi ha inteso la mediazione un “furto” al costituzionale diritto di difesa è cresciuta sempre più, sino a sollevare una vera e propria questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Consulta.
Quest’ultima, con un breve comunicato stampa del 23 ottobre 2012, si è espressa nel senso di dichiarare l’illegittimità costituzionale della mediazione obbligatoria per eccesso di delega, riservandosi di depositare la sentenza per esteso, con annesse motivazioni, in fase successiva.
Nel frattempo la confusione e i contrasti tra opinioni avverse sono aumentate, soprattutto in relazione alla permanenza della obbligatorietà o meno dell’istituto a fronte del suddetto breve comunicato stampa.
Il 7 dicembre 2012 la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 272/212, ha arso pubbliche le proprie motivazioni e, dunque, ha affermato l’illegittimità del D.Lgs. 28/2012 in quanto il Governo, nell’emanare la norma con cui ha stabilito l’obbligatorietà della mediazione – il particolare riferimento è all’ art. 5 del D. Lgs 28/2010 -, non ne aveva in realtà i poteri in quanto non gli erano stati conferiti dal Parlamento, né con la Legge Delega 69/2009, né mediante la legge comunitaria che ha attuato nell’ordinamento italiano la direttiva europea sulla mediazione del 7 marzo 2008, n. 52.
Purtroppo, nonostante tutto, diatribe e opinioni contrastanti tra chi ha visto nella mediazione una occasione alternativa per la risoluzione dei conflitti e chi, invece, ha interpretato la stessa come una violazione del diritto costituzionale alla difesa, non si sono ancora placate. Perlomeno non si è raggiunta ancora una visione di insieme come forse ci si aspettava dopo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Consulta.
Non è questa la sede per esprimer alcun giudizio, né in un senso e né in un altro, anche perchè il confronto di idee fa parte comunque di uno Stato democratico.
Si può solo ravvisare come l’atmosfera in cui ancora il comune passante, tecnico o non del diritto, si trova a camminare, è passata da una nebbia ante sentenza ad una quiete che dopo la tempesta, sebbene stenti ancora a decollare, farà forse “invidia” anche a Giacomo Leopardi.

Paola Tullio

Avvocato del foro di Roma
Responsabile della comunicazione

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