L’on. Franco Laratta propone una legge per punire chi provoca il dissesto degli enti pubblici.

L'on. Franco Laratta propone una legge per punire chi provoca il dissesto degli enti pubblici.

Un solo articolo. Netto e chiaro. Chi porta al dissesto l'Ente che amministra, dovrà essere punito! Basta con l'impunità di quei pubblici amministratori che si macchiano di comportamenti criminosi nell'amministrare i bilanci pubblici. Noi lo proponiamo anche al governo qualora intenda inserirlo in un provvedimento legislativo in corso. Comunque rimarrà una 'traccia' di lavoro importante per la prossima legislatura.

on Laratta: “L
a proposta di legge intende introdurre nel codice penale, tra i delitti contro la pubblica amministrazione, una nuova disposizione che rafforzi l'apparato di gestione finanziaria degli enti locali rispetto all'infedeltà ed ai comportamenti criminosi dei pubblici amministratori, e che estirpi quel senso di diffusa impunità oggi correlato ad ipotesi di mala gestione della “cosa pubblica”.- Pene pecuniarie di notevole entità (fino ad un massimo di 450.000 euro, nei casi in cui si verifichi il dissesto finanziario ai sensi del d.lgs. 149/2011)”.

Sono interessati oltre a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, anche le società a capitale pubblico prevalente e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

PROPOSTA DI LEGGED’iniziativa dei Deputati
Franco Laratta
Angela Napoli, Pier Paolo Baretta, Laura Garavini, Nicodemo Oliverio, Luisa Bossa, Ezio Zani,

Introduzione dell’articolo 322 quater nel codice penale, in materia di grave danno erariale per la P.A.

ONOREVOLI COLLEGHI! I clamorosi dissesti finanziari che hanno interessato alcune delle più importanti città italiane come Reggio Calabria, Parma, Taranto, non possono trovare risposta nell’assordante silenzio dell'organo parlamentare. Pertanto, la proposta di legge in questione intende introdurre nel codice penale, tra i delitti contro la pubblica amministrazione, una nuova disposizione che rafforzi l'apparato di gestione finanziaria degli enti locali rispetto all'infedeltà ed ai comportamenti criminosi dei pubblici amministratori, e che estirpi quel senso di diffusa impunità oggi correlato ad ipotesi di mala gestione della “cosa pubblica”.
E' infatti un dato empirico di tutta evidenza che nella gran parte dei casi i gravi danni erariali prodotti alle pubbliche amministrazioni derivino da ben specifiche condotte di reato: corruzione, concussione, abuso d'ufficio, falso ideologico, fino ad arrivare alla stessa appartenenza degli amministratori pubblici ad associazioni mafiose nei contesti a più alta densità criminale. Le “condotte di reato previste dagli articoli da 314 a 320, 323, 416 bis, 416 ter, da 476 a 480 del codice penale” contemplate nella norma sono quelle che, tipicamente, se perpetrate da soggetti che in seno all'amministrazione pubblica possiedono capacità e gestione di spesa, indiziano spesso la causa del massiccio depauperamento di risorse pubbliche.
Il provvedimento de quo vuole dunque caricare di deterrenza quelle condotte di reato che sono causa di enormi “buchi” nei bilanci degli enti locali. Per fare questo, si affiancano ad esse – qualora venisse processualmente accertato il nesso causale tra condotta ed evento patrimonialmente lesivo per la P.A., secondo i principi generali del diritto – pene pecuniarie di notevole entità (fino ad un massimo di 450.000 euro, nei casi in cui si verifichi il dissesto finanziario ai sensi del d.lgs. 149/2011), che rappresentano un concreto innalzamento della tutela penale per gravi condotte attive o omissive dell’amministratore pubblico.
Si è preferito adottare una tecnica normativa tutta incentrata sulla pena pecuniaria (che, si rammenta, sta assumendo sempre maggior importanza nel sistema penale in quanto rubricata come pena principale alla stregua di quella reclusiva) anche in considerazione del fatto che già sono diffusamente previste ipotesi di confisca – altra componente criminalizzante particolarmente deterrente – per i reati in questione, espressamente fatte salve dalla norma nel suo incipit.
Vengono inoltre fatte salve le azioni di responsabilità promosse dalla Corte dei Conti per le medesime vicende interessate dalla qualificazione penalistica, le cui richieste risarcitorie si assommerebbero dunque alle pene pecuniarie inflitte dal giudice penale, secondo uno schema già altrove sperimentato di “doppio binario” d’accertamento.
Il novero dei soggetti attivi è particolarmente ampio. Con la formulazione “chiunque, ricoprendo posizioni apicali, ovvero essendo funzionario o dirigente, ovvero essendo componente di organi collegiali presso amministrazioni pubbliche dotate di autonomia e gestione di spesa”, vengono indicati sia gli amministratori direttamente eletti dal corpo elettorale (sindaco, assessore, consigliere, etc.), sia quelli “organici” la P.A. di riferimento (dirigente, funzionario, etc.), sia quelli facenti parte di organi collegiali (revisore dei conti, consigliere di amministrazione della società a controllo pubblico, etc.). Una formulazione estensiva resasi necessaria dalle plurime e potenzialmente indefinite modalità di lesione del patrimonio dell'ente pubblico.
Le amministrazioni pubbliche interessate dalla norma, così come disposto dall'ultimo comma dell' art. 322 quater, sono individuabili nei c.d. enti pubblici territoriali, cui l'ordinamento amministrativo italiano assegna una notevole autonomia e gestione di spesa, e sono dunque tecnicamente suscettibili di “fallire” – prospettiva che per tali enti equivale al c.d. “commissariamento” da parte del Governo. Sono inoltre interessate le società c.d. “partecipate” a prevalenza di capitale pubblico, anch'esse oramai da considerarsi parte integrante della pubblica amministrazione territoriale, e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
In definitiva, la norma provvede a intessere un nuovo apparato sanzionatorio di natura squisitamente pecuniaria per quei soggetti che hanno causato rilevanti danni erariali alla P.A. mettendo in atto le condotte di reato specificate nella norma, che la prassi ci dimostra essere veri e propri “strumenti di saccheggio”. Soltanto a titolo illustrativo, l'approvazione della norma porterebbe a punire maggiormente figure quali: l'amministratore corrotto che fa lievitare il prezzo dovuto dalla P.A. per una commessa; il revisore contabile che colpevolmente omette i controlli dovuti; addirittura il politico colluso con la mafia che elargisce in varie forme il denaro dell'ente pubblico. Tali soggetti verrebbero colpiti non soltanto dalle pene reclusive, interdittive, ablative già previste per i singoli reati, ma anche da una pena pecuniaria “comune” per essi, capace di intaccare profondamente il patrimonio dell'amministratore pubblico infedele. Quest'ultima sarà sì stabilita in concreto dal giudice penale secondo i generali criteri di commisurazione previsti nel codice penale, ma in astratto si presenta tra le più incisive che l'ordinamento penale preveda.

PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

Dopo l’articolo 322 ter del codice penale è inserito il seguente:
“Art. 322 quater – Pene pecuniarie per il pubblico ufficiale in caso di grave danno erariale per la pubblica amministrazione.

Fatte salve le disposizioni del precedente articolo e le azioni di responsabilità amministrativa promosse dalla Corte dei Conti, chiunque, ricoprendo posizioni apicali, ovvero essendo funzionario o dirigente, ovvero essendo componente di organi collegiali presso amministrazioni pubbliche dotate di autonomia e gestione di spesa, cagiona ad esse un danno erariale di grave entità mediante le condotte di reato previste dagli articoli da 314 a 320, 323, 416 bis, 416 ter, da 476 a 480 del codice penale, soggiace alla reclusione per esse stabilite ed è punito con la multa da euro cinquantamila a euro centocinquantamila. Le pene pecuniarie previste al primo comma sono aumentate fino al triplo se dal danno erariale deriva il dissesto finanziario dell'ente pubblico ai sensi dell'articolo 6 comma secondo del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 149.

Ai fini del presente articolo, si intendono amministrazioni pubbliche dotate di autonomia e gestione di spesa, oltre a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, anche le società a capitale pubblico prevalente e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

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