On. Antonio Razzi (Popolo e Territorio). L’on. Antonio Razzi, promotore di una legge per istituire corsi di scuola, lingua e cultura italiane via Internet.

Roma, 26 ottobre 2012. Vista l’atavica questione della mancanza di fondi da destinare alla scuola, lingua e cultura italiana all’estero, l’on. Razzi non ha mai smesso di occuparsene in prima persona. Infatti, ha presentato un progetto di legge per indire corsi on line che permetterebbe un risparmio dell’80% della spesa e farebbe in modo che gli italiani all’estero che abitano molto lontani dalle scuole, frequentassero comodamente da casa le lezioni. «Internet è ormai il futuro, ha dichiarato, ma offre soprattutto la possibilità di arrivare ovunque, sino nelle nostre case e non costa nulla. Dobbiamo essere intelligenti a sfruttare questa possibilità agevolando la vita ai cittadini risparmiando anche grandi quantità di denaro. In calce la situazione attuale circa gli interventi governativi tuttora in vigore.

Gli ultimi interventi normativi riguardanti le scuole italiane all’estero

Il DL. 95/2012 (c.d. Spending review 2, conv. L. 135/2012), all’art. 14, commi 11 e 12, ha previsto la riduzione del personale del MIUR messo a disposizione del MAE per amministrare, coordinare e vigilare le scuole italiane all’estero, nonché quello impegnato presso le stesse scuole italiane all'estero, le scuole europee e le istituzioni scolastiche e universitarie estere (quelle, cioè che, disciplinate ai sensi della legislazione dello Stato ospitante, prevedano la presenza di docenti di lingua e cultura italiana retribuiti dal MIUR in base, ad esempio, ad accordi bilaterali in materia di scambi culturali).

In particolare, il comma 11, novellando il D.Lgs. 297/1994 (c.d. Testo unico dell’istruzione), dispone:

a) la riduzione di 30 unità (da 100 a 70) del contingente di personale appartenente ai ruoli del MIUR e di personale tecnico, direttivo e docente della scuola, messo a disposizione del Ministero degli affari esteri a Roma per amministrare, coordinare e vigilare le scuole italiane e le altre istituzioni educative all’estero (art. 626, co. 1, D.Lgs. 297/1994[1]).

La relazione tecnica evidenzia che, in tal modo, si ridurrà il fabbisogno di supplenti annuali presso le scuole della provincia di Roma.

b) La riduzione di 776 unità (dal limite massimo di 1.400 a quello di 624) del personale da destinare alle scuole italiane all'estero, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e universitarie estere (art. 639, co. 3, D.Lgs. 297/1994).

La relazione tecnica parla, peraltro, solo di riduzione di 400 unità di personale: non è chiaro se tale differenza derivi dall’effettiva consistenza organica del personale da destinare alle scuole italiane all’estero.

Ai sensi del comma 12, fino al raggiungimento del limite di cui al comma 11, lett. b), non possono più essere indette nuove selezioni per il personale da destinare all’estero ai sensi dell’art. 639 citato, né si possono più rinnovare i relativi comandi o fuori ruolo.

Al riguardo, la relazione tecnica specifica che la riduzione avverrà fra l’a.s. 2012/2013 e l’a.s. 2016/2017, man mano che scadranno gli attuali collocamenti fuori ruolo e comandi che hanno durata quinquennale.

Evidenzia, inoltre, che il venir meno dei collocamenti fuori ruolo e comandi determinerà una pari riduzione del fabbisogno di supplenti annuali – stimata in 80 unità l’anno, dall’a.s. 2012/2013, all’a.s. 2016/2017 – mentre, con riferimento al MAE, verrà meno la spesa corrispondente al pagamento dell’assegno di sede da erogare al personale all’estero.

Con riferimento a quanto esposto nella relazione tecnica, si ricorda, tuttavia, che l’art. 2, co. 4-novies, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011) ha disposto che la durata del servizio all’estero del personale docente e amministrativo della scuola non può superare nove anni. In sostanza, cioè, ha prorogato fino a nove anni scolastici il periodo di permanenza in servizio nella stessa sede e, in ragione del termine fissato, ha precisato che la stessa proroga non si applica a quanti abbiano già prestato servizio per un periodo pari o superiore. In tal modo, ha implicitamente modificato l’art. 9 della L. 147/2000 che disponeva, al co. 3, che il personale in questione non poteva prestare servizio all’estero per più di due periodi, ciascuno di cinque anni scolastici o accademici, e che i due periodi non potevano essere prestati continuativamente, ma dovevano essere intervallati da un periodo di servizio sul territorio nazionale di almeno 3 anni.

La disciplina relativa al personale docente e non docente in servizio presso istituzioni scolastiche italiane all’estero è recata principalmente dagli artt. 639-674 del D.lgs. 297/1994 e dall’art. 9 della legge 147/2000.

Quest’ultimo dispone che la selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare sia alle scuole europee sia alle iniziative e alle istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero, di cui all'art. 639 del D.lgs. 297/1994, è effettuata mediante la formazione di una graduatoria permanente per titoli culturali, professionali e di conoscenza della lingua, da accertare mediante una prova pratico-orale finalizzata alla conoscenza scritta e orale della medesima. Tale graduatoria è aggiornata ogni tre anni. L’art. 2, co. 4-novies del D.L. 225/2010 ha, peraltro, disposto che fino al 31 agosto 2012 sono utilizzate per la destinazione all’estero del personale scolastico a tempo indeterminato le graduatorie relative al triennio scolastico 2007/2008-2009/2010.

Al personale operante presso istituzioni scolastiche italiane all’estero è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico disciplinato dagli artt. 657-673 del D.lgs. 297/1994: in particolare, vengono erogati uno specifico assegno mensile di sede, nonché indennità di sistemazione e rimborsi per spese di viaggi da e per l’Italia.

Ai sensi dell’art. 656 del D.lgs. 297/1994, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano in linea di massima le norme dettate per il personale docente.

Si segnala inoltre che nel ddl di stabilità per il 2013 (AC. 5534), l’articolo 3, commi 23, prevede, a decorrere dal 2013, la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 658 del Decreto legislativo n. 297 del 1994 – recante approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado – nella misura di 712.265 euro annui. La riduzione concerne gli assegni di sede del personale delle scuole all'estero, disciplinati appunto dall’articolo 658 di cui in precedenza.

L'assegno di sede del personale delle scuole all'estero, di cui all’art. 658 del D.Lgs. n. 297/1994, consiste in un assegno, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito dall'assegno base e dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti – da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze – sulla base del costo della vita e delle sue variazioni tenuto conto, tra l'altro, del costo degli alloggi e dei servizi, nonché del corso dei cambi. Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede.

Si ricorda che l’indennità di servizio all’estero, unitamente all’assegno per oneri di rappresentanza di cui all’171-bis del DPR. n. 18 del 1967 (Ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri) e agli assegni di sede del personale delle scuole all'estero (art. 658 del Decreto legislativo n. 297 del 1994), è stata oggetto di un intervento di riduzione già nel precedente esercizio finanziario: la legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183), infatti, all’art. 4, comma 6, lett. d) ha ridotto di 27.313.157 euro l'autorizzazione di spesa relativa a queste tre voci. La rideterminazione delle risorse è demandata a un decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2012, assicurando comunque la copertura dei posti-funzione all’estero di assoluta priorità.

Il comma 24 dell’art. 3 del ddl di stabilità per il 2013, reca inoltre le disposizioni per l'attuazione del comma 23, da conseguire mediante decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: tale intervento normativo potrà avvenire anche in deroga a quanto previsto dalle rispettive disposizioni (l'articolo 171 del DPR 18 del 1967 relativamente all’indennità di servizio all’estero e il sopra citato articolo 658 del Testo Unico di cui al Decreto legislativo 297 del 1994) assicurando in ogni caso la copertura dei posti-funzione all'estero di assoluta priorità.

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[1] Il co. 2 del medesimo art. 626 dispone, inoltre, l’assegnazione di un contingente di personale ispettivo tecnico e direttivo presso gli uffici diplomatici e consolari ai quali è affidata l’amministrazione di scuole all’estero, per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica. Il contingente è determinato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro del tesoro.

Sia il personale di cui al co. 1 che quello di cui al co. 2 è collocato fuori ruolo.

On. Antonio Razzi
Via Uffici del vicario, 21
00186 Roma
Tel. +39-06/67608166 Fax +39-06/67608750
E-mail: razzi_a@camera.it
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