Un altro duro colpo ai poteri apparentemente illimitati di Equitalia in termini di esazione. Dopo la nota sentenza n. 4486/12 del giudice di pace di Genova interviene anche la Commissione provinciale Tributaria di Campobasso con la sentenza n. 113 del 12 giugno scorso a sottolineare l’ambito dei poteri di notifica da parte dell’agente per la riscossione stabilendo che non è nulla ma inesistente e quindi non sanabile, la notifica della cartella esattoriale effettuata da Equitalia a mezzo posta e non mediante l’ufficiale giudiziario o messi comunali.
Tale decisione che per Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti” contribuisce a corroborare l’orientamento che limita i poteri dell’esattore in materia di notifica dei propri atti, non ha fatto altro che prendere atto che la normativa vigente non prevede che la società di riscossione sia un soggetto abilitato a notificare a mezzo posta.
In particolare sottolinea espressamente e chiaramente il giudice tributario che «per i provvedimenti conseguenti a procedimento amministrativo tributario, escluso l’unico caso previsto dalla legge di notifica diretta col mezzo della posta da parte dell’Ufficio impositore, per gli atti di competenza dell’agente della riscossione la previsione di notifica a mezzo racc. A/R di cui all’art. 26 DPR 602/73 va intesa unicamente come modalità esecutiva della notificazione, sempre affidata all’organo preposto dalla legge alla notificazione (messo notificatore nominato dal concessionario ex art. 45 DLgs. 112/99, messo comunale o agente della pulizia municipale), in sintonia con il disposto dell’art. 60 DPR 600/73 che espressamente richiamo gli artt. 137 e sgg del c.p.c. che disciplinano la notificazione come atto proprio ed esclusivo dell’ufficiale giudiziario, anche quando si avvale del servizio postale».