Roma, 4 luglio 2012. L’on. Antonio Razzi ha presentato un progetto di legge sottoscritto da tutto il gruppo di Popolo e Territorio in tema di “Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”.
Infatti, l’applicazione pratica della norma introdotta dal comma 1° dell’art. 15 della legge 183/2011 ha suscitato problemi e distorsioni gravi nelle situazioni in cui le imprese italiane si sono presentate in gare d’appalto all’estero per lo svolgimento di lavori, forniture e servizi. In particolare, pur essendo apprezzabile la ratio della norma tesa ad impedire il rilascio di inutili certificazioni da parte della P.A. da prodursi ad organi della stessa, molti Stati non accettano l’offerta di imprese che alleghino una autocertificazione o un certificato rilasciato dalla Pubblica Amministrazione Italiana che rechi la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”
laddove recita:
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:
«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”»;
Si rende pertanto necessaria una modifica dei numeri 1 e 2 della lettera a dell’art. 15 della detta legge nel senso precisato nel seguente:
Art. 15
Il comma 2° della lettera a dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente:
“«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione italiana e i gestori di pubblici servizi italiani i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione italiana o ai privati gestori di pubblici servizi ma è valido ed efficace per le amministrazioni pubbliche degli stati esteri”.»