Un elenco di semplificazioni sullo spesometro

(comunicazione clienti e fornitori)

Come Fondazione abbiamo seguito attentamente tutta la prassi relativa allo spesometro fin dalle origini e già dallo scorso anno ci siamo pronunciati sull’argomento con tre specifici comunicati che anticipavano: “i nuovi elenchi che i contribuenti dovranno predisporre a partire dall’anno 2011 non sono affatto una semplificazione fiscale, tutt’altro”.

Per cercare di contribuire a rendere più agevole il nuovo adempimento, siamo intervenuti in ogni occasione utile, presso le sedi competenti, formulando varie proposte, tra le quali la seguente: “la nuova comunicazione richiesta ai contribuenti, se deve essere mantenuta, dovrebbe avere una scadenza che a regime rimane ferma al mese di Ottobre di ogni anno”.

Nel pieno dello svolgimento di questo “non gradito” e secondo adempimento fiscale al quale si stanno accingendo ormai da settimane imprese e professionisti, facciamo un elenco dei provvedimenti e delle circolari che si sono succedute in materia di comunicazione clienti e fornitori, finalizzate copiosamente all’ottica della semplificazione fiscale:

– l’articolo 21 del D.L. 78 del 31.05.2010, prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, siano individuati modalità e termini “tali da limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti” per la comunicazione telematica al Fisco delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore ad euro 3.000,00 (per il solo anno 2010 il limite è di 25.000,00 euro);

– 22.12.2010. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 184182 ha stabilito la scadenza per l’invio dei nuovi elenchi nel mese di Ottobre 2011 per le operazioni relative all’anno 2010; successivamente, a regime, a partire dalle operazioni relative all’anno 2011 la scadenza è stabilita per il 30 Aprile di ogni anno;

– 14.04.2011. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 59327 proroga l’obbligo di rilevazione delle operazioni documentate dallo scontrino/ricevuta fiscale dall’01.05.2011 all’01.07.2011;

– il Decreto Legge n. 70 del 13.05.2011, convertito in Legge n. 106 del 12.07.2011 con l’art. 7 introduce alcune cosiddette “semplificazioni fiscali” per “Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti… al fine di semplificare gli adempimenti…” tra cui delle novità in materia di comunicazione elenco clienti e fornitori;

– 30.05.2011. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E si pronuncia per la prima volta sul nuovo adempimento cercando di risolvere alcune questioni in sospeso;

– 21.06.2011. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 92846 corregge ed integra il provvedimento n. 2010/184182 escludendo dall’adempimento Stato, Regioni, Province e Comuni;

– 21.06.2011. La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E risponde ai quesiti in occasione di incontri con la stampa specializzata;

– 05.08.2011. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 119563 dispone modalità e termini per la comunicazione all’Anagrafe Tributaria delle società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo – pertanto sono escluse dall’adempimento della comunicazione elenchi clienti e fornitori;

– 16.09.2011. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 133642 modifica il provvedimento n. 2010/184182 e proroga il termini della comunicazione dal 31.10.2011 al 31.12.2011;

– 26.09.2011. Con un comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti agli operatori economici che hanno l’obbligo di comunicazione previsto dal Provvedimento del 5.08.2011;

– 11.10.2011. L’Agenzia delle Entrate con un documento risponde ai quesiti pervenuti da Associazioni di categoria;

– 21.11.2011. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 165979 modifica ed integra il provvedimento n. 2011/119563 estendendo l’obbligo di comunicazione all’Anagrafe Tributaria anche agli operatori commerciali che svolgono attività di locazione/noleggio autovetture, altri veicoli, unità da diporto – pertanto anch’essi sono esonerati dalla comunicazione elenchi clienti e fornitori;

– 21.12.2011. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 186218 proroga la scadenza dal 31.12.2011 al 31.01.2012 modificando il provvedimento n. 2011/133642;

– 22.12.2011. L’Agenzia delle Entrate con un documento rispondendo ai vari quesiti, afferma che i soggetti utilizzatori di beni in leasing o in noleggio devono effettuare la comunicazione relativa allo spesometro, quindi in contrapposizione con quanto dichiarato dalla stessa con la circolare n. 24/E del 30.05.2011;

– 29.12.2011. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 185905 dispone che, per le operazioni dal 06.07.2011 al 31.12.2011 relative al pagamento dei corrispettivi mediante carte di credito, di debito o prepagate, sia effettuato dagli operatori finanziari entro il 30.04.2012 e rimanda al provvedimento n. 2010/184182 e successive modificazioni;

– 13.01.2012. L’Agenzia delle Entrate con un documento risponde ai quesiti pervenuti;

– 18.01.2012. L’agenzia delle Entrate in Videoconferenza al Forum di Italia Oggi fornisce ulteriori chiarimenti rispondendo ai quesiti;

– 01.02.2012. L’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa tardivo proroga dal 31.01.2012 al 16.03.2012 il termine dell’invio della comunicazione per i contribuenti residenti nella zona colpita dal terremoto in Abruzzo;

– 02.03.2012. L’art. 2, comma 6, del D.L. n. 16 cosiddetto “Semplificazioni fiscali” ha previsto dall’anno 2012, l’obbligo di comunicazione per le operazioni rilevanti ai fini IVA a prescindere dal relativo ammontare (pari o superiore ad Euro 3.000,00 ovvero inferiore) per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura e di ammontare pari o superiore ad Euro 3.600,00 (al lordo IVA) se per le stesse non è previsto l’obbligo di emissione della fattura. Vengono quindi modificate le disposizioni relative alla comunicazione elenchi clienti e fornitori, ma non è chiaro da quando producono i suoi effetti;

– 06.03.2012. L’Agenzia delle Entrate con un documento risponde ai quesiti pervenuti da Associazioni di categoria;

– 28.03.2012. Il Sottosegretario all’Economia, Dott. Vieri Ceriani, rispondendo all’interrogazione parlamentare n. 5-06504 precisa che la nuova disposizione sulla comunicazione clienti e fornitori “produce effetti con riferimento alle comunicazioni relative alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 da trasmettere entro il 30 Aprile 2013”. Di fatto viene ufficializzato quanto suggerito dall’Agenzia delle Entrate nelle schede informative pubblicate sul proprio sito internet;

– 05.04.2012. Con un comunicato stampa l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti “al fine di dissipare i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria” e per “rendere più agevole l’imminente invio” modifica il software di trasmissione consentendo l’inoltro di operazioni di importo inferiore alla soglia stabilita;

– 13.04.2012. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 56565 modifica il provvedimento n. 2011/185905 prorogando il termine dal 30.04.2012 al 15.10.2012 per gli operatori finanziari.

L’elenco sopra riportato dimostra che, anche in occasione di questo ulteriore adempimento, si è ripetuta l’ormai abituale mancata applicazione della tanto auspicata quanto propagandata “semplificazione”.

Nell’attesa che, come consuetudine, all’ultimo momento venga concessa l’ennesima proroga, auguriamo a tutti gli imprenditori ed ai professionisti buon lavoro.

Livorno li, 30 Aprile 2012

Il Consiglio di Amministrazione

Fondazione COMMERCIALISTITALIANI

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tel. 0586-891762, fax 0586-882512 Codice Fiscale 94174870488 P.I. 01697560496

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Segreteria – tel. 0586-764769, fax 0586-763212, e-mail: ufficiostampa@fondazioneci.it

sito web: www.fondazionecommercialistitaliani.it

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