Nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2011, n. 304, sono stati pubblicati il decreto del Ministero dell'Interno 27 ottobre 2011 recante Linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito e il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 ottobre 2011 in materia di contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2011 stabilisce l’ammontare dei contributi per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
In particolare, ai sensi dell’art. l, comma 22, lett. b) della legge 15 luglio 2009, n. 94, la misura del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto è determinata come segue: a) Euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno; b) Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni; c) Euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni.
Rimangono invariati gli oneri relativi al costo del permesso di soggiorno in formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 4 aprile 2006, già posti a carico dello straniero per le istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, nonché quelli relativi al servizio di accettazione delle istanze sottoposte ad imposta di bollo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 12 ottobre 2005.
Il decreto è entrato in vigore il 30 gennaio 2012.
Il ministro dell’Interno e il ministro della Cooperazione Internazionale e l’Integrazione hanno tuttavia evidenziato la necessità di verificare se l’applicazione di tali contributi possa essere modulata rispetto al reddito del lavoratore straniero e alla composizione del suo nucleo familiare.
Fonte Newsletter Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.