SENZA IL RIPRISTINO DELL’ ARTICOLO 94 ED UN CONTROLLO PIU’ RIGIDO E TRASPARENTE SUI DECRETI LEGGI: UNA LEGGE ELETTORALE VARRA’ L’ ALTRA

Da oltre quattro decenni in Italia con la questione di fiducia e l’ abuso di decreti leggi, si e’ vevuta a creare una dittatura occulta, con una supremazia del potere esecutivo su quello legistativo. I nostri padri costituenti non contemplarono la questione di fiducia, perche’ dopo un ventennio di dittatura, vollero bilanciare i due poteri, un governo propositivo e un parlamento legislativo. Vollero altresi’ con l’ articolo 77( decretazione), dare un potere aggiuntivo all’ esecutivo di intervenire con urgenza e solo in casi di necessita’ nazionale; ad esigenze impreviste del Paese. Oggi invece siamo arrivati quasi ad un punto di non ritorno, ossia senza imposizioni ( voti di fiducie e decretazioni), nessun governo e’ stato ed e’ in grado di governare democraticamente; nemmeno il cosidetto governo tecnico del Professor Cortese. Nel 1971 la questione di fiducia fu introdotta con l’ articolo 116 del regolamento della camera e con l’ articolo 161 inserito nel regolamento del senato nel 1988, questo fu fatto (bonta’ loro), per velocizzare (ci hanno detto) l’ iterparlamentare dei decreti e disegni leggi. Ma e’ la verita’? Non direi! La qustione di fiducia se posta su un dl o ddl serve semplicemente per zittire il parlamento ed inserire in essi mormative antidemocratiche, come per esempio il reato di clandestinita’, oppure la tassa sul permesso di soggiorno. ( per dirne solo due..) E’ una prassi “truffaldina” e anticostituzionale e andrebbe abolita ripristinando l’ articolo 94, o meglio un ritorno a: (1) Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. (2) Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. (3) Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. (4) Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. (5) La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni? Questo significa semplicemente, che se il governo presenta al parlamento una legge o normativa sbagiata, nessuno va sul patibolo.

Poi se (sempre bonta’ loro) volessero estendere la mozione di sfiducia a tutti i parlamentari grandi e piccini “indegni” di continuare a svolgere il ruolo di legistatore, pena le dimissioni, cancellando le giunte per le autorizzazioni a procedere, come tutti sappiamo spetta poi comunque alle assemblee l’ ultima decisione, tanto di guadagnato per la nostra democrazia.

Carmine Gonnella ( Progetto PIE) Londra

P.S. V’e’ in Commissione Affari Costituzionali un mio provvedimento legislativo di comune necessita’ ( art. 50) in cui chiedo che un decreto legge ancor prima che il Capo dello Stato lo firmi, dovra essere esaminato in tempi reali dalla Consulta, per verificarne l’ urgenza e la necessita’ nazionale. Credo ( e non vorrei sbagliarmi) che anche il Sen. Felice Belisario IdV abbia presentato un disegno legge al riguardo.[ modifica art. Cost. 77]

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