La norma ha soppresso le parole “ma i termini di comparizione sono ridotti a metà” dell'articolo 645 del codice di procedura civile.
Per quanto concerne i procedimenti pendenti, il comma 1 dell'articolo 165 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.
Matteo Santini
LEGGE 29 dicembre 2011, n. 218
Art. 1
Modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile
Al secondo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: “ma i termini di comparizione sono ridotti a metà” sono soppresse.
Art. 2
Disposizione transitoria
Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.
DECRETO SULLE LIBERALIZZAZIONI DEL 20 GENNAIO 2012: leggi l'articolo 9 che riguarda i professionisti: www.matteosantini.org (Ti ricordo che sul sito è scaricabile anche il modello di contratto di assistenza legale tra avvocato e cliente a seguito dell'abolizione delle tariffe forensi)
IMPORTANTE
Ti ricordo che i giorni 28, 29, 30 e 31 Gennaio ore 8.30/13.30 si vota per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Sul sito www.dirittodellafamiglia.con puoi scaricare il VADEMECUM elettorale con indicate le modalità di voto.
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